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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Settore Lavoro
Oggi 14 marzo 2025, ore 9:45 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per 'avv. LAMBERTI MARCO Parte_1
per con l'avv. MAGLIULO ANTONINO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. CAPORALI CLAUDIA
è altresì presente mediante collegamento da remoto l'avv. Elisa Nannucci, la quale ha rappresentato di non riuscire a raggiungere il palazzo di giustizia a causa delle condizioni meteo.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO LAMBERTI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, viale Carlo Felice, presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO MAGLIULO ed elettivamente domiciliata a
Prato, via Via Fra Bartolomeo 104, presso lo studio dell'avv. CLAUDIA CAPORALI
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 13620239003415321000 Parte_1
notificate notificatagli il 22 febbraio 2024 dall' , recante la Controparte_1
pretesa di pagamento della complessiva somma di 102.319,63 euro per presunti debiti nei confronti di CP_2 In primo luogo, eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dall'istituto previdenziale – essendo l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio il primo atto notificato - e comunque la nullità dell'atto per difetto di titolo.
Eccepisce, poi, la nullità dell'intimazione anche perché carente di motivazione, di sottoscrizione, nonché dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_3 CP_2
producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio,
pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto non può essere accolto.
Invero, deve osservarsi come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le cartelle e di cui all'intimazione impugnata (nn. n. 13620020002257254501, 13620050003548685501e
13620070000596410000) sono state correttamente notificate, come risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente (cfr., rispettivamente docc. 4, 5 e Controparte_4
6); peraltro, l'importo preteso con l'ultima cartella richiamata risulta anche parzialmente corrisposto (cfr. doc. 1 . CP_2
Del resto, quanto precede non è stato oggetto di puntuale contestazione da parte di si Pt_1
veda non solo il verbale della prima udienza del 17 settembre 2024 (ove parte ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione sulle difese e i documenti delle controparti), ma anche le note conclusive autorizzate del 30 gennaio 2025, nelle quali del tutto genericamente, è affermato: “Dalla visione della documentazione versata in atti da si rileva che nessuno degli CP_5
atti sottesi all'odierna intimazione di pagamento è mai stato notificato all'odierno ricorrente e di fatto tali non possano essere considerati pervenuti nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario e, di guisa la notifica degli stessi risulta giuridicamente nulla se non addirittura inesistente”, senza che
Pag. 3 di 5 siano articolate difese sui singoli documenti depositati (che, come si è detto, comprovano la conoscenza degli atti prodromici all'intimazione da parte del loro destinatario).
A fronte della corretta notifica delle cartelle, vi è poi da dire che Controparte_6
ha dimostrato altresì (e, ancora una volta, si richiamano le generiche contestazioni
[...]
del ricorrente sul punto, sopra trascritte) di aver notificato al ricorrente atti interruttivi della prescrizione: ci si riferisce, in particolare, a quelli del 2 novembre 2013, ossia, l'avviso di intimazione n. 13620129005254088000 del 5 novembre 2012 (cfr. docc. 7 e 7.1), che ha interrotto la prescrizione della cartella 136 2007 0000596410 000; l'intimazione di pagamento n.
13620139004056601000, che ha interrotto la prescrizione della cartella n. 13620020002257256501
(cfr. docc. n. 8 e 8.1); l'intimazione di pagamento n. 13620139004056904000, che ha interrotto la prescrizione della cartella n 13620050003548685501 (docc. 9 e 9.1.); l'intimazione di pagamento n. 13620139004057005000 che ha interrotto interrompeva la prescrizione della cartella n.
13620070000596410 000 (doc. 10 e 10.1).
Successivamente, sono stati altresì notificati gli avvisi di intimazione di pagamento n.
13620179003473150000 (il 26 novembre 2017: cfr. doc. 11.1) relativo a tutte le cartelle e n.
13620189001116488000 (il 23 maggio 2018: doc 12.1), anch' esso avente a oggetto tutte le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente non risulta invece la Controparte_4
prova della notifica del pignoramento presso terzi n. 13684201800000445001 (doc. 13).
Ciò, tuttavia, non inficia le conclusioni raggiunte, dal momento che l'atto di cui si discute in questa sede è stato notificato il 22 febbraio 2024, di modo che, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla legislazione emergenziale
(art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 e art. 11, co. 9, D.L. 183/2020), pari a 311 giorni, la notifica dell'intimazione di pagamento è intervenuta prima che il termine quinquennale spirasse.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione relativa all'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento (carente, a dire del ricorrente, del contenuto minimo), posto che essa contiene la specifica indicazione delle cartelle di pagamento a cui si riferisce (tutti notificate, come si è detto, e, dunque, conosciute nel loro contenuto), nonché quella relativa al conteggio degli interessi, del tutto genericamente formulata (non essendo indicato se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo).
Pag. 4 di 5 Infondata è altresì la lamentata carenza di sottoscrizione, non solo perché, come osservato da
, l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, redatto in Controparte_3
conformità al modello approvato con decreto del ministero delle finanze (cfr. art. 50 D.P.R.
602/1973), che non ne prevede la sottoscrizione, ma anche perché inequivocabile è la riferibilità
dell'atto in parola all (vale a dire, il soggetto che aveva il Controparte_6
potere di emetterlo. Sul punto, tra le tante, cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018,
Rv. 650058 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Da ultimo deve rilevarsi che non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società di cartolarizzazione dei crediti non avendo offerto la prova della CP_2
cessione di una parte dei crediti iscritti a ruolo prima dell'inizio del giudizio (tra le tante, cfr.
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26038 del 11/12/2009, Rv. 610933 - 01)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti, tenuto conto del valore (scaglione di riferimento: da 52.001 a 260.000), della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate. Le spese in favore di sono distratte in favore del Controparte_6
procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 6.000, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, in favore di ciascuna convenuta da distrarsi, con riferimento a quella di , Controparte_4 CP_6
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 14 marzo 2025 Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Settore Lavoro
Oggi 14 marzo 2025, ore 9:45 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per 'avv. LAMBERTI MARCO Parte_1
per con l'avv. MAGLIULO ANTONINO oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. CAPORALI CLAUDIA
è altresì presente mediante collegamento da remoto l'avv. Elisa Nannucci, la quale ha rappresentato di non riuscire a raggiungere il palazzo di giustizia a causa delle condizioni meteo.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO LAMBERTI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, viale Carlo Felice, presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO MAGLIULO ed elettivamente domiciliata a
Prato, via Via Fra Bartolomeo 104, presso lo studio dell'avv. CLAUDIA CAPORALI
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 13620239003415321000 Parte_1
notificate notificatagli il 22 febbraio 2024 dall' , recante la Controparte_1
pretesa di pagamento della complessiva somma di 102.319,63 euro per presunti debiti nei confronti di CP_2 In primo luogo, eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dall'istituto previdenziale – essendo l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio il primo atto notificato - e comunque la nullità dell'atto per difetto di titolo.
Eccepisce, poi, la nullità dell'intimazione anche perché carente di motivazione, di sottoscrizione, nonché dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_3 CP_2
producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio,
pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto non può essere accolto.
Invero, deve osservarsi come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le cartelle e di cui all'intimazione impugnata (nn. n. 13620020002257254501, 13620050003548685501e
13620070000596410000) sono state correttamente notificate, come risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente (cfr., rispettivamente docc. 4, 5 e Controparte_4
6); peraltro, l'importo preteso con l'ultima cartella richiamata risulta anche parzialmente corrisposto (cfr. doc. 1 . CP_2
Del resto, quanto precede non è stato oggetto di puntuale contestazione da parte di si Pt_1
veda non solo il verbale della prima udienza del 17 settembre 2024 (ove parte ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione sulle difese e i documenti delle controparti), ma anche le note conclusive autorizzate del 30 gennaio 2025, nelle quali del tutto genericamente, è affermato: “Dalla visione della documentazione versata in atti da si rileva che nessuno degli CP_5
atti sottesi all'odierna intimazione di pagamento è mai stato notificato all'odierno ricorrente e di fatto tali non possano essere considerati pervenuti nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario e, di guisa la notifica degli stessi risulta giuridicamente nulla se non addirittura inesistente”, senza che
Pag. 3 di 5 siano articolate difese sui singoli documenti depositati (che, come si è detto, comprovano la conoscenza degli atti prodromici all'intimazione da parte del loro destinatario).
A fronte della corretta notifica delle cartelle, vi è poi da dire che Controparte_6
ha dimostrato altresì (e, ancora una volta, si richiamano le generiche contestazioni
[...]
del ricorrente sul punto, sopra trascritte) di aver notificato al ricorrente atti interruttivi della prescrizione: ci si riferisce, in particolare, a quelli del 2 novembre 2013, ossia, l'avviso di intimazione n. 13620129005254088000 del 5 novembre 2012 (cfr. docc. 7 e 7.1), che ha interrotto la prescrizione della cartella 136 2007 0000596410 000; l'intimazione di pagamento n.
13620139004056601000, che ha interrotto la prescrizione della cartella n. 13620020002257256501
(cfr. docc. n. 8 e 8.1); l'intimazione di pagamento n. 13620139004056904000, che ha interrotto la prescrizione della cartella n 13620050003548685501 (docc. 9 e 9.1.); l'intimazione di pagamento n. 13620139004057005000 che ha interrotto interrompeva la prescrizione della cartella n.
13620070000596410 000 (doc. 10 e 10.1).
Successivamente, sono stati altresì notificati gli avvisi di intimazione di pagamento n.
13620179003473150000 (il 26 novembre 2017: cfr. doc. 11.1) relativo a tutte le cartelle e n.
13620189001116488000 (il 23 maggio 2018: doc 12.1), anch' esso avente a oggetto tutte le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente non risulta invece la Controparte_4
prova della notifica del pignoramento presso terzi n. 13684201800000445001 (doc. 13).
Ciò, tuttavia, non inficia le conclusioni raggiunte, dal momento che l'atto di cui si discute in questa sede è stato notificato il 22 febbraio 2024, di modo che, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla legislazione emergenziale
(art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 e art. 11, co. 9, D.L. 183/2020), pari a 311 giorni, la notifica dell'intimazione di pagamento è intervenuta prima che il termine quinquennale spirasse.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione relativa all'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento (carente, a dire del ricorrente, del contenuto minimo), posto che essa contiene la specifica indicazione delle cartelle di pagamento a cui si riferisce (tutti notificate, come si è detto, e, dunque, conosciute nel loro contenuto), nonché quella relativa al conteggio degli interessi, del tutto genericamente formulata (non essendo indicato se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo).
Pag. 4 di 5 Infondata è altresì la lamentata carenza di sottoscrizione, non solo perché, come osservato da
, l'avviso di intimazione è atto a natura vincolata, redatto in Controparte_3
conformità al modello approvato con decreto del ministero delle finanze (cfr. art. 50 D.P.R.
602/1973), che non ne prevede la sottoscrizione, ma anche perché inequivocabile è la riferibilità
dell'atto in parola all (vale a dire, il soggetto che aveva il Controparte_6
potere di emetterlo. Sul punto, tra le tante, cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018,
Rv. 650058 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Da ultimo deve rilevarsi che non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società di cartolarizzazione dei crediti non avendo offerto la prova della CP_2
cessione di una parte dei crediti iscritti a ruolo prima dell'inizio del giudizio (tra le tante, cfr.
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26038 del 11/12/2009, Rv. 610933 - 01)
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti, tenuto conto del valore (scaglione di riferimento: da 52.001 a 260.000), della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate. Le spese in favore di sono distratte in favore del Controparte_6
procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 6.000, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, in favore di ciascuna convenuta da distrarsi, con riferimento a quella di , Controparte_4 CP_6
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 14 marzo 2025 Il Giudice
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