TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4705/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2525/2020 resa pubblica in data 21.5.2020 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Portici (Na) alla via Bagnara, 6 ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Catello Saldamarco (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce all'atto di appello (indirizzo di p.e.c. per le notificazioni e comunicazioni: Email_1
Appellante
E
(in sostituzione della ), società di Controparte_1 Controparte_2
Diritto con sede legale a Parigi (Francia), 120-122 Rue Reaumur, iscritta al Registre du CP_3
Commerce et des Societè con numero di SIREN , con Iscrizione all'albo delle C.F._3 imprese di assicurazione tenuto dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution al n.
4020259, e Iscrizione al Registro delle imprese di Assicurazione estere ammesse ad operare in P.IVA_ Italia nella RC obbligatoria Auto in libera prestazione di servizi, senza sede in Italia: al n. II. , rappresentata in giudizio dalla p. IVA , società a socio Controparte_4 P.IVA_2
unico (soggetta a direzione e coordinamento di - p. IVA ), con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale a Milano alla via Sangro n. 15, in forza di procura generale alle liti con facoltà di nominare avvocati (che si allega), rilasciata in data 23 maggio 2019 con atto autenticato per il
Notaio di Parigi (Francia), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Persona_1
Martorano (C.F. ) con studio in Napoli alla via Monteoliveto n. 5, in CodiceFiscale_4
forza di procura alle liti rilasciata dal l.r.p.t. di ex art. 83, co. 3, c.p.c. (per Controparte_4
1 le comunicazioni: fax n. 081.5516396; indirizzo di p.e.c.:
) Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F. ) residente in [...] C.F._5
Commeo, 12
Appellato contumace
E
rappresentanza Gestione sinistri per l'Italia in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t., c/o ore Controparte_8
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.10.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: impugna e contesta tutto quanto eccepito, dedotto, prodotto e concluso dalla appellata costituitasi , rappresentata in giudizio da in p.l.r.p.t. CP_1 Controparte_4
si riporta integralmente al proprio Atto di Appello e a quanto ivi dedotto, eccepito prodotto e concluso e preso atto dell'acquisizione del fascicolo di I grado, in riforma integrale della
Sentenza n. 2525/2020, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella persona del GdP dott.ssa Immacolata Cesarano pubblicata in data 21.05.2020, rassegna le conclusioni di cui all'Atto di Appello, con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione. Chiede, pertanto, introitarsi la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Parte appellata: già chiede volersi riservare la causa (in appello) CP_9 Controparte_7
in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. A tal fine, precisa le proprie: Conclusioni 1)
Dichiarare l'appello inammissibile perché difettoso dei requisiti ex art. 342, c.p.c. 2) In ogni caso
e nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata resa in data 21 maggio 20250, n. 2525/2020;
3) Con vittoria di spese di lite. §§§ Le presenti note di trattazione scritta sono state redatte alla presenza e con la collaborazione, della dott.ssa Chiara della Volpe, iscritta al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (tessera n. AA046288), ai fini dello svolgimento della pratica forense.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1.1-Con atto di citazione notificato in data 10.09.2018, evocava in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata e Controparte_6 [...]
, presso la per sentire Controparte_10 Controparte_11
accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del motoveicolo AM tgEK36874, in proprietà di , nella produzione del sinistro verificatosi in data 04.10.2017 verso Controparte_6 le ore 20.10 circa in Ercolano e, per l'effetto, condannare entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento delle lesioni patite dall'istante e quantificate in euro 5.200,00, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatorio.
A fondamento della domanda l'attore allegava: che nelle circostanze di tempo e luogo suindicate, alla guida dell'autoveicolo UN tgEL616VY in proprietà di percorreva la Controparte_12 via Benedetto Cozzolino quando, azionato l'indicatore di direzione destro per svoltare a destra per accedere al centro commerciale “Le Pendici”, veniva urtato da un motociclo AM tg
EK36874 in proprietà di ed assicurato con il Controparte_6 Controparte_10 cui conducente effettuava una manovra di sorpasso a destra urtando l'autoveicolo condotto dall'istante; che per effetto dell'urto e del contraccolpo l'istante riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano”, ove gli venivano prestate le prime cure del caso;
che successivamente l'istante si sottoponeva a visite specialistiche prima di essere dichiarato guarito con postumi da valutare;
che da elaborato medico di parte, all'istante veniva riconosciuto un danno biologico del 3% pari ad euro 2416,19, I.T.T. per giorni quattro, I.T.P. al 75% per giorni venti, al 50% per giorni venti e al 25% per giorni venti per complessivi euro 1593,92 ed euro 1323,34 per danno morale, il tutto da contenersi entro il limite di euro 5200,00; che nonostante l'invito rivolto alla i danni non Controparte_10 erano stati risarciti.
1.2- Costituitasi in giudizio, quale rappresentante incaricato della Controparte_13
Gestione dei Sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti ex art. 25 D. Lgs- 209/2005 di eccepiva l'improcedibilità della domanda e comunque la sua Controparte_14
infondatezza, oltre che la quantificazione del danno biologico patito e la richiesta di risarcimento del danno morale. Successivamente si costituiva la (in sostituzione Controparte_10
della ) , rappresentata in giudizio dalla che si Controparte_2 Controparte_4 riportava alle difese ed alle conclusioni già rese.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste per ciascuna parte costituita e nell'espletamento della CTU medico legale), con sentenza n. 2525/2020 resa pubblica il 21.05.2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, rilevata l'ammissibilità e la proponibilità della domanda, dichiarata la contumacia del nonché la legittimazione attiva e passiva CP_6
3 delle parti, poiché documentalmente provata e comunque non contestata, nel merito rigettava la domanda poiché infondata condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della e ponendo definitivamente a carico dello stesso attore le spese di Controparte_10
c.t.u.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 22.09.2020, per l'udienza del 28.01.2021,
, proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, Parte_1
chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, di accertare la esclusiva responsabilità del conducente il motociclo tg EK36874 di proprietà di e, per Controparte_6
l'effetto, condannare gli appellati e , in solido e/o Controparte_7 Controparte_6
alternativamente, al risarcimento del danno da lesioni subito dall'appellante come accertato nel corso del giudizio di primo grado e quindi alla somma di euro 1871,24 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva riaprirsi 1'istruttoria del giudizio per consentire l'escussione del teste via Madonnelle, 22 Portici, il tutto con vittoria Testimone_1
di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitasi (tempestivamente) con comparsa depositata in data 08.01.2021 la
[...]
rappresentata in giudizio dalla eccepiva la inammissibilità CP_10 Controparte_4 del gravame ex art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto ribadendo la correttezza della decisione impugnata da ritenersi chiara e condivisibile, con vittoria di spese di giudizio.
2.3- Dichiarata la contumacia di e di Controparte_6 Controparte_10
, chiarita dal legale costituito di la
[...] Controparte_13 Controparte_4
posizione in giudizio di (ora , quale impresa estera ammessa ad Controparte_7 CP_9
operare in Italia nel Ramo Responsabilità Civile in libera prestazione di servizi, senza una stabile organizzazione in Italia e pertanto rappresentata in Italia, per la gestione dei sinistri e per la rappresentanza processuale, dal 24.9.2019 da in precedenza da Parte_2 [...]
per tale motivo convenuta in primo grado;
acquisito il fascicolo di primo Controparte_15
grado, con ordinanza in data 23.2.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice riservava la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 1.3.2024.
3.1- Preliminarmente va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342
4 c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
4.- Passando al merito della controversia, con il proposto gravame censura la Parte_1
sentenza di primo grado per erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova. In particolare censura la sentenza nella parte in cui afferma che "... la ricostruzione della dinamica dell'incidente del teste di parte attorea, moglie del , appare meno verosimile Parte_1
di quella del teste di parte convenuta sia perché proveniente da uno stretto congiunto sia perché molto generica."; motiva tale convincimento con il fatto che: "...il teste non precisa la posizione del motoveicolo né se esso fosse in fase di sorpasso sulla destra come dedotto nell'atto di citazione ed inoltre non indica con quale parte il motoveicolo andò ad impattare così violentemente
5 l'autovettura guidata dal marito"; riferisce che il teste di parte convenuta “ha dichiarato che il motorino stava in corsia e l'autovettura stava dietro, precisamente sulla sinistra rispetto al motorino e, quindi, il motorino stava avanti alla macchina ed alla sua destra…. Che i due veicoli si trovavano all'altezza dell'ingresso del centro commerciale “Le Pendici” e l'autovettura dell'attore, forse per svoltare nel suddetto centro commerciale, urtava il motociclo sulla parte posteriore sinistra … (cfr. righi da 6 a 11 di pagina 3 della impugnata statuizione); afferma che
“da tali dichiarazioni emerge la responsabilità esclusiva del…. Odierno attore…” (cfr. righi 15
e 16 di pagina 3 della impugnata sentenza).
In particolare l'appellante censura la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la dichiarazione del teste di parte attrice sarebbe meno attendibile “perché proveniente da uno stretto congiunto” rilevando che la teste, sig.ra benché moglie, in regime di Testimone_2 separazione dei beni, dell'appellante sig. , non aveva alcun interesse all'esito Parte_1
del giudizio per cui la sua qualità di congiunta non può determinarne la inattendibilità. Richiama in merito il principio espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti”
(Cass.sez. III sentenza n. 25358 del 17 dicembre 2015).
L'appellante censura, poi, l'assunto del primo giudice secondo cui la dichiarazione resa dalla teste fosse “molto generica”, rilevando al contrario che la teste aveva confermato Testimone_2
la dinamica del sinistro come ricostruita dall'attore, avendo dichiarato: "..ricordo che era l'inizio del mese di ottobre 2017 ed erano circa le 20.00 quando io mi trovavo insieme a mio fratello ad attendere mio marito che stava venendo a prenderci, fuori al Centro Parte_1
Commerciale "Le Pendici" in via Benedetto Cozzolino in Ercolano, alla guida della sua UN allorquando, messa la freccia di direzione per accostarsi veniva violentemente colliso da uno scooter di colore scuro condotto da un uomo di 55-60 anni con una ragazza quale trasportata...". Secondo l'appellante, da tale dichiarazione si desume, infatti, che il Parte_1 giunto in prossimità del Centro Commerciale, aveva azionato l'indicatore di direzione onde accostare e mentre si accingeva a completare tale manovra veniva colliso dal conducente il motociclo di parte convenuta, che evidentemente lo seguiva nella marcia: la teste dichiara infatti
6 che il motociclo urtava il veicolo allo sportello laterale destro , segno evidente che quest'ultimo stava eseguendo la manovra di accostamento e che il conducente del motociclo, seguendolo nella corsa , non aveva adottato le opportune cautele quali velocità commisurata ed adeguata allo stato dei luoghi e distanza obbligatoria di sicurezza tra veicoli in marcia. Inoltre, l'unico modo in cui il motociclo di parte convenuta avrebbe potuto impattare il veicolo dell'appellante allo sportello destra era effettuandone il sorpasso a destra mentre quest'ultimo stava tentando di completare la manovra, segnalata, di accostamento al lato destro della carreggiata.
Diversamente, secondo l'appellante, risulta poco plausibile ed inverosimile il ricordo dei fatti fornito dal teste di parte convenuta secondo cui “il motorino stava in corsia e Testimone_3
l'autovettura stava dietro, precisamente sulla sinistra rispetto al motorino e, quindi, il motorino stava avanti alla macchina ed alla sua destra... Che i due veicoli si trovavano all'altezza dell'ingresso del centro commerciale "Le Pendici" e l'autovettura dell'attore, forse per svoltare nel suddetto centro commerciale, urtava il motociclo sulla parte posteriore sinistra..” : non è chiaro infatti come sia possibile che un veicolo che sta dietro, nel compiere una manovra di svolta, urti un veicolo che sta davanti posto che è notorio che chi effettua una manovra di svolta o si accinga ad effettuarla per prima cosa riduce la velocità e non può quindi impattare chi lo precede;
né il teste della convenuta ha dichiarato che il conducente del motociclo abbia effettuato una frenata e rallentato la propria corsa più di quanto fatto dall'attore, che sopraggiungendo da tergo finiva per tamponarlo.
Ancora, l'appellante si duole della omessa escussione dell'altro teste indicato da parte attrice,
che il giudice avrebbe potuto e dovuto escutere anche alla luce del contrasto Testimone_1 tra le dichiarazioni rese dai due testi escussi.
Infine, in ordine al quantum debeatur, l'appellate rileva che nel corso del giudizio di primo grado
è stata espletata la CTU medico-legale sulla persona della vittima con cui era stato ritenuto sussistente il nesso eziologico tra evento e lesioni, riconoscendo al un danno Parte_1
biologico pari al 1,5% di danno biologico con giorni 4 di ITP al 75%, giorni 15 di ITP al 50% e giorni 21 di TTP al 25%, oltre spese documentate pari ad euro 35,40, per un danno complessivo pari euro 1.871,24.
4.2-L'impugnazione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Il primo giudice ha rigettato la domanda attorea così argomentando: dinamica dell'incidente del teste di parte attorea, moglie del , appare meno Parte_1
verosimile di quella del teste di parte convenuta sia perché proveniente da uno stretto congiunto sia perché molto generica>> .
7 Al riguardo, aderendo alla doglianza dell'appellante, va rilevato che lo status di coniuge dell'attore della teste non inficia in alcun modo la dichiarazione resa dalla Testimone_2 stessa, infatti “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti” (Cass.
Civile 11635/1997; Cass. Civile 1109/2006; Cass. Civile n. 12365/2006; Cass. Civile n.
4202/2011; Cass. Civile n. 25549/2007; Cass. Civile n. 25358/2015; Cass. Civile n. 2075/2013;
Cass. Civile n. 1022/2012; Cass. Civile 24835/2022).
Alla luce della richiamata giurisprudenza si ritiene, quindi, che il giudice deve liberamente valutare la dichiarazione testimoniale ai fini della decisione, al pari degli altri elementi di prova, non potendo ritenere la dichiarazione “meno verosimile” perché proveniente dal coniuge, e dovendo invece valutare la stessa alla stregua tenendo conto dei normali criteri soggettivi e oggettivi.
Per contro si reputa corretta e pertanto condivisibile la valutazione negativa, sul piano della sua valenza probatoria, della dichiarazione della teste espressa dal primo giudice sebbene Tes_1
integrata dalle considerazioni che seguono.
La valutazione della fondatezza della domanda dell'appellante non può, invero, prescindere dalle carenze deduttive, prima ancora che probatorie, rilevabili nella prospettazione dei fatti posti a sostegno della domanda giudiziale. Infatti, nell'atto introduttivo, con riferimento alla dinamica del sinistro oggetto di causa, l'attore allegava genericamente che “l'istante era alla guida dell'autoveicolo UN … percorreva la via Benedetto Cozzolino quando azionato l'indicatore di direzione destra per svoltare a destra per accedere al Centro Commerciale “Le Pendici” veniva urtato da un motociclo AM … il cui conducente effettuava una manovra di sorpasso
a destra – manovra peraltro non consentita – urtando inevitabilmente l'autoveicolo condotto dall'istante”.
L'atto di citazione (al pari della lettera di messa in mora del 25.1.2018) risulta generico e poco dettagliato nella descrizione della dinamica dell'incidente, posto che non indica la direzione di marcia di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro né la loro esatta posizione lungo la carreggiata prima del sinistro;
nulla dice in ordine alla velocità di marcia dell'auto attorea e del motoveicolo investitore al momento dell'urto tra i due mezzi;
nulla dice in ordine alla posizione acquisita dagli
8 stessi mezzi dopo la collisione;
nulla dice in ordine alle manovre eventualmente tentate dai conducenti per evitare l'impatto; non specifica il punto d'urto tra l'autoveicolo e il ciclomotore ed i danni riportati da entrambi gli automezzi (nella lettera di messa in mora riferisce genericamente che il veicolo attoreo “riportava danni alla parte laterale destra”).
Né le richiamate lacune assertive possono reputarsi colmate dalla documentazione prodotta in giudizio e, più in generale, dal compendio probatorio complessivamente acquisito.
Invero, la dinamica del sinistro e le sue conseguenze, come prospettate in citazione, hanno trovato riscontro documentale esclusivamente nel verbale di pronto soccorso n. 2017/56169, da cui emerge che alle ore 21,10 del 4.10.2027 il si è recato presso il P.S. del P.O. “Ospedali Parte_1
Riuniti Golfo Vesuviano” dove ha riferito di aver subito un incidente stradale nel luogo ed all'ora indicati in citazione con responsabilità di terzi e dove gli venne diagnosticata cervicalgia e dolori nei movimenti articolari della spalla e del collo.
Per contro parte attrice non ha prodotto documentazione grafica e/o fotografica ricostruttiva o rappresentativa dello stato dei luoghi e della posizione dei mezzi al momento e dopo l'incidente, dei punti d'urto tra i due mezzi, dei danni da ciascun veicolo subiti .
L'unico riscontro probatorio riguardo alla dinamica del sinistro ed alle sue conseguenze è appunto quello fornito dalla dichiarazione della teste che, tuttavia, come correttamente Tes_4
evidenziato dal primo giudice, risulta sul punto eccessivamente generica. La teste, infatti, non conferma la manovra di sorpasso a destra effettuata dal motoveicolo investitore e che nella prospettazione attorea avrebbe causato l'incidente, ma si limita a riferire che il veicolo “UN messa la freccia di direzione per accostarsi, veniva violentemente colliso da uno scooter di color scuro” , di fatto omettendo ogni indicazione in merito alle cause della collisione, ai punti d'urto tra i due mezzi (in specie alla parte del motoveicolo che andò ad impattare così violentemente l'autovettura guidata dal marito), alle conseguenze dell'urto per il motoveicolo, con la sola precisazione che “l'impatto avvenne nello sportello anteriore destro della Hyunday in quanto mio marito stava accostando sulla destra per consentirci di salire in macchina”.
Del resto neanche va sottaciuto che la dichiarazione testimoniale dianzi riportata oltre a non confermare, per il profilo evidenziato, l'assunto attoreo in ordine alla manovra non consentita
(sorpasso a destra dell'autovettura da parte del motociclo) che avrebbe determinato l'incidente, contraddice la prospettazione attorea nella parte in cui, nella lettera di messa in mora prima e nella citazione poi, riferisce di essere stato urtato dal motociclo, nel corso di una manovra di sorpasso a destra, quando aveva accedere al Centro Commerciale “Le Pendici”>> (nella lettera di messa in mora si legge “nel tentativo di svoltare per immettersi nel Centro Commerciale…”).
9 Sul punto la teste ha infatti riferito che si trovava insieme al fratello ad attendere il marito “che stava venendo a prenderci, fuori al Centro Commerciale “Le Pendici” …. allorquando, messa la freccia di direzione per accostarsi, veniva violentemente colliso da uno scooter di colore scuro condotto condotto da un uomo di 55-60 anni con una ragazza quale trasportata” e che “l'impatto avvenne nello sportello anteriore destro della Hyunday in quanto mio marito stava accostando per consentirci di salire in macchina” .
Non trova riscontro dunque l'assunto attoreo secondo cui la Hyunday del aveva Parte_1 azionato l'indicatore di direzione per svoltare a destra ed immettersi nel Centro Commerciale, posto che, per quanto riferito dalla teste, ella ed il fratello stavano aspettando all'esterno del
Centro Commerciale ed il aveva azionato l'indicatore di direzione destro solo per Parte_1
accostarsi a destra e consentire loro di salire in auto.
La rilevata lacunosità delle allegazioni assertive del in ordine alla dinamica del sinistro, Parte_1
la genericità parimenti evidenziata delle dichiarazioni al riguardo rese dalla teste e i punti Tes_4
di contrasto tra le suddette dichiarazioni e le allegazioni attoree, valutati in uno all'assenza di specifiche indicazioni e riscontri documentali in ordine ai punti di urto tra i due mezzi ed ai danni da ciascun mezzo riportati (dati questi essenziali ai fini di una attendibile ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro) danno conto, a giudizio del tribunale, della corretta valutazione da parte del primo giudice delle prove acquisite al processo e in specie, della insufficienza del compendio probatorio offerto dall'attore a sostegno della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Né le considerazioni che precedono possono essere scalfite dai rilievi mossi dall'appellante avverso la valutazione in termini di maggiore verosimiglianza dal primo giudice formulata in relazione alle dichiarazioni del teste di parte convenuta, , valutazione da cui lo Testimone_3 stesso giudice ha desunto la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e che ha determinato il rigetto integrale della domanda attorea. Il teste (che per quanto si legge Tes_3
in sentenza ha confermato la dichiarazione già resa in sede stragiudiziale, con riferimento al medesimo incidente, rispetto alla domanda risarcitoria avanzata da , quale Controparte_6 proprietario del motoveicolo) ha infatti dichiarato: “… il motorino stava in corsia e l'autovettura stava dietro, precisamente sulla sinistra rispetto al motorino, quindi il motorino stava avanti alla macchina sulla destra;
ADR I due veicoli si trovavano all'ingresso del centro commerciale "Le
Pendici" ed è successo che l'autovettura bianca che stava dietro dell'attore, forse per svoltare nel suddetto centro commerciale, urtava il motociclo sulla parte posteriore sinistra., destabilizzandolo tanto che lo stesso rovinava a terra unitamente ai suoi occupanti…”).
L'appellante si limita, infatti, a contrapporre alla valutazione del testimoniale da parte del primo giudice, una generica soggettiva valutazione di inverosimiglianza della dinamica del sinistro
10 prospettata dal teste , non supportata da rilievi oggettivi, e quindi non idonea ad inficiare Tes_3
l'accertamento dei fatti contenuto in sentenza, tanto più a fronte delle carenze e contraddizioni rilevate nella prospettazione attorea dei fatti di causa e nel riscontro probatorio di tali fatti offerto dal medesimo attore.
Da ultimo il tribunale non reputa condivisibile la censura mossa dall'appellante all'operato del primo giudice per aver omesso di disporre l'escussione del secondo teste inizialmente indicato dallo stesso appellante al pari della richiesta di riaprire l'istruttoria nel presente giudizio di gravame disponendo l'escussione del teste suindicato.
Al riguardo si rappresenta in fatto, per quanto emerge dagli atti del giudizio di primo grado: che parte attrice, all'udienza di prima comparizione del 28.12.2018, chiese l'ammissione della prova per testi contestualmente articolata indicando quali testi i sigg. e e Tes_1 Testimone_2 che il giudice ammise la prova richiesta “con i testi indicati” fissando per l'espletamento l'udienza dell'8.3.2019; che all'udienza suddetta parte attrice chiese escutersi il teste presente, ossia la sig.
senza nulla dedurre in merito alla rituale intimazione dell'altro teste ed alle Testimone_2 ragioni della sua assenza, e, all'esito della escussione della chiese disporsi c.t.u. medica, Tes_1
mentre il legale di controparte chiese rinvio in prosieguo prova ed il giudice rinviò in prosieguo prova all'udienza del 26.7.202019 poi differita al 4.9.2019; all'udienza suddetta, assente il proprio teste, parte convenuta, riservandosi di produrre l'intimazione, chiese rinvio in prosieguo prova o in subordine disporsi c.t.u. medica, parte attrice chiese a sua volta nominarsi c.t.u., stante l'assenza del teste di controparte, ancora una senza manifestare la volontà di ascoltare il proprio teste né di produrre le intimazioni effettuate per le due precedenti udienze, ed il giudice nominò il c.t.u. e rinviò al 2.10.2019 per il giuramento e in prosieguo prova;
all'udienza suddetta parte convenuta depositò atto di intimazione a teste per la stessa udienza e per quella precedente e chiese rinvio in prosieguo prova o in subordine di disporre l'accompagnamento coattivo del teste, parte attrice contestò la ritualità delle copie delle intimazioni depositate e chiese pronunciarsi la decadenza della convenuta dalla prova, il giudice, conferito l'incarico al c.t.u. rinviò in prosieguo prova all'udienza dell'11.12.2019 con ogni riserva in ordine alla eccezione di decadenza dalla prova, invitando parte convenuta a depositare originale dei documenti comprovanti la regolare intimazione al teste;
all'udienza suddetta, parte convenuta, depositata intimazione al teste, chiedeva procedersi all'assunzione della prova, parte attrice si opponeva lamentando la tardiva comparizione del teste e l'assenza di giustificazioni per le precedenti reiterate assenze, il giudice procedeva all'escussione e all'esito parte attrice, impugnate le dichiarazioni del teste, chiese rinvio per le conclusioni e la discussione.
11 La ricostruzione dell'iter processuale evidenzia, dunque, per un verso, la (non dichiarata) decadenza dalla prova dell'attore, per altro verso, la tacita rinuncia all'ascolto del secondo teste da parte del medesimo attore in uno alla tacita adesione di controparte a tale rinuncia ed al consenso, parimenti tacito, del giudice alla rinuncia medesima (in seguito alla mancata comparizione del teste alla prima udienza fissata per l'assunzione della prova Testimone_1 testimoniale ammessa, infatti, l'attore non ha chiesto mai rinvio in prosieguo prova per escuterlo né mai ha allegato e documentato di averne curato la intimazione, e ciò sia per la suddetta prima udienza sia per le udienze successive).
Di qui a giudizio del tribunale la inammissibilità dell'assunzione in appello della prova testimoniale in oggetto, trattandosi di prova già articolata e ammessa in primo grado e oggetto di sostanziale dichiarazione di decadenza da parte del primo giudice e non già di prova nuova ex art. 345 c.p.c. (v. Cass. n. 12700 del 9.6.2011).
In conclusione, in difetto di una puntuale e coerente prospettazione assertiva in ordine all'accadimento del sinistro, alle modalità di tale accadimento ed alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori rispetto a quanto prospettato dall'attore odierno appellante,
e a fronte, per contro, di una diversa e plausibile ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta da parte convenuta, che secondo il primo giudice accredita la responsabilità esclusiva dell'attore nella produzione del sinistro e delle sue conseguenze, la sentenza del primo giudice di rigetto della domanda attorea va senz'altro confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto . Parte_1
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 - e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 1871,24) , alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 40% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti di e di Controparte_6 Controparte_16
c/o 24Ore, appellati non costituiti.
[...] Controparte_8
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r.
12 cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2525/2020 Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata resa pubblica il 21.05.2020, nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata in giudizio dalla CP_4
(p. IVA , società a socio unico, in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, di e di c/o Controparte_6 Controparte_16 [...]
, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata in giudizio dalla CP_4
società a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del
[...]
presente giudizio che liquida in euro 1532,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
dichiaranon ripetibili le spese di lite nei confronti di e c/o Coris Controparte_6 Controparte_16
24Ore, appellati contumaci;
CP_8
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in Torre Annunziata il 23 aprile 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4705/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2525/2020 resa pubblica in data 21.5.2020 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Portici (Na) alla via Bagnara, 6 ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Catello Saldamarco (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce all'atto di appello (indirizzo di p.e.c. per le notificazioni e comunicazioni: Email_1
Appellante
E
(in sostituzione della ), società di Controparte_1 Controparte_2
Diritto con sede legale a Parigi (Francia), 120-122 Rue Reaumur, iscritta al Registre du CP_3
Commerce et des Societè con numero di SIREN , con Iscrizione all'albo delle C.F._3 imprese di assicurazione tenuto dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution al n.
4020259, e Iscrizione al Registro delle imprese di Assicurazione estere ammesse ad operare in P.IVA_ Italia nella RC obbligatoria Auto in libera prestazione di servizi, senza sede in Italia: al n. II. , rappresentata in giudizio dalla p. IVA , società a socio Controparte_4 P.IVA_2
unico (soggetta a direzione e coordinamento di - p. IVA ), con Controparte_5 P.IVA_3
sede legale a Milano alla via Sangro n. 15, in forza di procura generale alle liti con facoltà di nominare avvocati (che si allega), rilasciata in data 23 maggio 2019 con atto autenticato per il
Notaio di Parigi (Francia), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Persona_1
Martorano (C.F. ) con studio in Napoli alla via Monteoliveto n. 5, in CodiceFiscale_4
forza di procura alle liti rilasciata dal l.r.p.t. di ex art. 83, co. 3, c.p.c. (per Controparte_4
1 le comunicazioni: fax n. 081.5516396; indirizzo di p.e.c.:
) Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F. ) residente in [...] C.F._5
Commeo, 12
Appellato contumace
E
rappresentanza Gestione sinistri per l'Italia in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t., c/o ore Controparte_8
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23.10.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: impugna e contesta tutto quanto eccepito, dedotto, prodotto e concluso dalla appellata costituitasi , rappresentata in giudizio da in p.l.r.p.t. CP_1 Controparte_4
si riporta integralmente al proprio Atto di Appello e a quanto ivi dedotto, eccepito prodotto e concluso e preso atto dell'acquisizione del fascicolo di I grado, in riforma integrale della
Sentenza n. 2525/2020, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella persona del GdP dott.ssa Immacolata Cesarano pubblicata in data 21.05.2020, rassegna le conclusioni di cui all'Atto di Appello, con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione. Chiede, pertanto, introitarsi la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Parte appellata: già chiede volersi riservare la causa (in appello) CP_9 Controparte_7
in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. A tal fine, precisa le proprie: Conclusioni 1)
Dichiarare l'appello inammissibile perché difettoso dei requisiti ex art. 342, c.p.c. 2) In ogni caso
e nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata resa in data 21 maggio 20250, n. 2525/2020;
3) Con vittoria di spese di lite. §§§ Le presenti note di trattazione scritta sono state redatte alla presenza e con la collaborazione, della dott.ssa Chiara della Volpe, iscritta al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (tessera n. AA046288), ai fini dello svolgimento della pratica forense.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1.1-Con atto di citazione notificato in data 10.09.2018, evocava in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata e Controparte_6 [...]
, presso la per sentire Controparte_10 Controparte_11
accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del motoveicolo AM tgEK36874, in proprietà di , nella produzione del sinistro verificatosi in data 04.10.2017 verso Controparte_6 le ore 20.10 circa in Ercolano e, per l'effetto, condannare entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento delle lesioni patite dall'istante e quantificate in euro 5.200,00, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatorio.
A fondamento della domanda l'attore allegava: che nelle circostanze di tempo e luogo suindicate, alla guida dell'autoveicolo UN tgEL616VY in proprietà di percorreva la Controparte_12 via Benedetto Cozzolino quando, azionato l'indicatore di direzione destro per svoltare a destra per accedere al centro commerciale “Le Pendici”, veniva urtato da un motociclo AM tg
EK36874 in proprietà di ed assicurato con il Controparte_6 Controparte_10 cui conducente effettuava una manovra di sorpasso a destra urtando l'autoveicolo condotto dall'istante; che per effetto dell'urto e del contraccolpo l'istante riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano”, ove gli venivano prestate le prime cure del caso;
che successivamente l'istante si sottoponeva a visite specialistiche prima di essere dichiarato guarito con postumi da valutare;
che da elaborato medico di parte, all'istante veniva riconosciuto un danno biologico del 3% pari ad euro 2416,19, I.T.T. per giorni quattro, I.T.P. al 75% per giorni venti, al 50% per giorni venti e al 25% per giorni venti per complessivi euro 1593,92 ed euro 1323,34 per danno morale, il tutto da contenersi entro il limite di euro 5200,00; che nonostante l'invito rivolto alla i danni non Controparte_10 erano stati risarciti.
1.2- Costituitasi in giudizio, quale rappresentante incaricato della Controparte_13
Gestione dei Sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti ex art. 25 D. Lgs- 209/2005 di eccepiva l'improcedibilità della domanda e comunque la sua Controparte_14
infondatezza, oltre che la quantificazione del danno biologico patito e la richiesta di risarcimento del danno morale. Successivamente si costituiva la (in sostituzione Controparte_10
della ) , rappresentata in giudizio dalla che si Controparte_2 Controparte_4 riportava alle difese ed alle conclusioni già rese.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste per ciascuna parte costituita e nell'espletamento della CTU medico legale), con sentenza n. 2525/2020 resa pubblica il 21.05.2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, rilevata l'ammissibilità e la proponibilità della domanda, dichiarata la contumacia del nonché la legittimazione attiva e passiva CP_6
3 delle parti, poiché documentalmente provata e comunque non contestata, nel merito rigettava la domanda poiché infondata condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della e ponendo definitivamente a carico dello stesso attore le spese di Controparte_10
c.t.u.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 22.09.2020, per l'udienza del 28.01.2021,
, proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, Parte_1
chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, di accertare la esclusiva responsabilità del conducente il motociclo tg EK36874 di proprietà di e, per Controparte_6
l'effetto, condannare gli appellati e , in solido e/o Controparte_7 Controparte_6
alternativamente, al risarcimento del danno da lesioni subito dall'appellante come accertato nel corso del giudizio di primo grado e quindi alla somma di euro 1871,24 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva riaprirsi 1'istruttoria del giudizio per consentire l'escussione del teste via Madonnelle, 22 Portici, il tutto con vittoria Testimone_1
di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2.2- Costituitasi (tempestivamente) con comparsa depositata in data 08.01.2021 la
[...]
rappresentata in giudizio dalla eccepiva la inammissibilità CP_10 Controparte_4 del gravame ex art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto ribadendo la correttezza della decisione impugnata da ritenersi chiara e condivisibile, con vittoria di spese di giudizio.
2.3- Dichiarata la contumacia di e di Controparte_6 Controparte_10
, chiarita dal legale costituito di la
[...] Controparte_13 Controparte_4
posizione in giudizio di (ora , quale impresa estera ammessa ad Controparte_7 CP_9
operare in Italia nel Ramo Responsabilità Civile in libera prestazione di servizi, senza una stabile organizzazione in Italia e pertanto rappresentata in Italia, per la gestione dei sinistri e per la rappresentanza processuale, dal 24.9.2019 da in precedenza da Parte_2 [...]
per tale motivo convenuta in primo grado;
acquisito il fascicolo di primo Controparte_15
grado, con ordinanza in data 23.2.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice riservava la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 1.3.2024.
3.1- Preliminarmente va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342
4 c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
4.- Passando al merito della controversia, con il proposto gravame censura la Parte_1
sentenza di primo grado per erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova. In particolare censura la sentenza nella parte in cui afferma che "... la ricostruzione della dinamica dell'incidente del teste di parte attorea, moglie del , appare meno verosimile Parte_1
di quella del teste di parte convenuta sia perché proveniente da uno stretto congiunto sia perché molto generica."; motiva tale convincimento con il fatto che: "...il teste non precisa la posizione del motoveicolo né se esso fosse in fase di sorpasso sulla destra come dedotto nell'atto di citazione ed inoltre non indica con quale parte il motoveicolo andò ad impattare così violentemente
5 l'autovettura guidata dal marito"; riferisce che il teste di parte convenuta “ha dichiarato che il motorino stava in corsia e l'autovettura stava dietro, precisamente sulla sinistra rispetto al motorino e, quindi, il motorino stava avanti alla macchina ed alla sua destra…. Che i due veicoli si trovavano all'altezza dell'ingresso del centro commerciale “Le Pendici” e l'autovettura dell'attore, forse per svoltare nel suddetto centro commerciale, urtava il motociclo sulla parte posteriore sinistra … (cfr. righi da 6 a 11 di pagina 3 della impugnata statuizione); afferma che
“da tali dichiarazioni emerge la responsabilità esclusiva del…. Odierno attore…” (cfr. righi 15
e 16 di pagina 3 della impugnata sentenza).
In particolare l'appellante censura la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la dichiarazione del teste di parte attrice sarebbe meno attendibile “perché proveniente da uno stretto congiunto” rilevando che la teste, sig.ra benché moglie, in regime di Testimone_2 separazione dei beni, dell'appellante sig. , non aveva alcun interesse all'esito Parte_1
del giudizio per cui la sua qualità di congiunta non può determinarne la inattendibilità. Richiama in merito il principio espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti”
(Cass.sez. III sentenza n. 25358 del 17 dicembre 2015).
L'appellante censura, poi, l'assunto del primo giudice secondo cui la dichiarazione resa dalla teste fosse “molto generica”, rilevando al contrario che la teste aveva confermato Testimone_2
la dinamica del sinistro come ricostruita dall'attore, avendo dichiarato: "..ricordo che era l'inizio del mese di ottobre 2017 ed erano circa le 20.00 quando io mi trovavo insieme a mio fratello ad attendere mio marito che stava venendo a prenderci, fuori al Centro Parte_1
Commerciale "Le Pendici" in via Benedetto Cozzolino in Ercolano, alla guida della sua UN allorquando, messa la freccia di direzione per accostarsi veniva violentemente colliso da uno scooter di colore scuro condotto da un uomo di 55-60 anni con una ragazza quale trasportata...". Secondo l'appellante, da tale dichiarazione si desume, infatti, che il Parte_1 giunto in prossimità del Centro Commerciale, aveva azionato l'indicatore di direzione onde accostare e mentre si accingeva a completare tale manovra veniva colliso dal conducente il motociclo di parte convenuta, che evidentemente lo seguiva nella marcia: la teste dichiara infatti
6 che il motociclo urtava il veicolo allo sportello laterale destro , segno evidente che quest'ultimo stava eseguendo la manovra di accostamento e che il conducente del motociclo, seguendolo nella corsa , non aveva adottato le opportune cautele quali velocità commisurata ed adeguata allo stato dei luoghi e distanza obbligatoria di sicurezza tra veicoli in marcia. Inoltre, l'unico modo in cui il motociclo di parte convenuta avrebbe potuto impattare il veicolo dell'appellante allo sportello destra era effettuandone il sorpasso a destra mentre quest'ultimo stava tentando di completare la manovra, segnalata, di accostamento al lato destro della carreggiata.
Diversamente, secondo l'appellante, risulta poco plausibile ed inverosimile il ricordo dei fatti fornito dal teste di parte convenuta secondo cui “il motorino stava in corsia e Testimone_3
l'autovettura stava dietro, precisamente sulla sinistra rispetto al motorino e, quindi, il motorino stava avanti alla macchina ed alla sua destra... Che i due veicoli si trovavano all'altezza dell'ingresso del centro commerciale "Le Pendici" e l'autovettura dell'attore, forse per svoltare nel suddetto centro commerciale, urtava il motociclo sulla parte posteriore sinistra..” : non è chiaro infatti come sia possibile che un veicolo che sta dietro, nel compiere una manovra di svolta, urti un veicolo che sta davanti posto che è notorio che chi effettua una manovra di svolta o si accinga ad effettuarla per prima cosa riduce la velocità e non può quindi impattare chi lo precede;
né il teste della convenuta ha dichiarato che il conducente del motociclo abbia effettuato una frenata e rallentato la propria corsa più di quanto fatto dall'attore, che sopraggiungendo da tergo finiva per tamponarlo.
Ancora, l'appellante si duole della omessa escussione dell'altro teste indicato da parte attrice,
che il giudice avrebbe potuto e dovuto escutere anche alla luce del contrasto Testimone_1 tra le dichiarazioni rese dai due testi escussi.
Infine, in ordine al quantum debeatur, l'appellate rileva che nel corso del giudizio di primo grado
è stata espletata la CTU medico-legale sulla persona della vittima con cui era stato ritenuto sussistente il nesso eziologico tra evento e lesioni, riconoscendo al un danno Parte_1
biologico pari al 1,5% di danno biologico con giorni 4 di ITP al 75%, giorni 15 di ITP al 50% e giorni 21 di TTP al 25%, oltre spese documentate pari ad euro 35,40, per un danno complessivo pari euro 1.871,24.
4.2-L'impugnazione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Il primo giudice ha rigettato la domanda attorea così argomentando: dinamica dell'incidente del teste di parte attorea, moglie del , appare meno Parte_1
verosimile di quella del teste di parte convenuta sia perché proveniente da uno stretto congiunto sia perché molto generica>> .
7 Al riguardo, aderendo alla doglianza dell'appellante, va rilevato che lo status di coniuge dell'attore della teste non inficia in alcun modo la dichiarazione resa dalla Testimone_2 stessa, infatti “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti” (Cass.
Civile 11635/1997; Cass. Civile 1109/2006; Cass. Civile n. 12365/2006; Cass. Civile n.
4202/2011; Cass. Civile n. 25549/2007; Cass. Civile n. 25358/2015; Cass. Civile n. 2075/2013;
Cass. Civile n. 1022/2012; Cass. Civile 24835/2022).
Alla luce della richiamata giurisprudenza si ritiene, quindi, che il giudice deve liberamente valutare la dichiarazione testimoniale ai fini della decisione, al pari degli altri elementi di prova, non potendo ritenere la dichiarazione “meno verosimile” perché proveniente dal coniuge, e dovendo invece valutare la stessa alla stregua tenendo conto dei normali criteri soggettivi e oggettivi.
Per contro si reputa corretta e pertanto condivisibile la valutazione negativa, sul piano della sua valenza probatoria, della dichiarazione della teste espressa dal primo giudice sebbene Tes_1
integrata dalle considerazioni che seguono.
La valutazione della fondatezza della domanda dell'appellante non può, invero, prescindere dalle carenze deduttive, prima ancora che probatorie, rilevabili nella prospettazione dei fatti posti a sostegno della domanda giudiziale. Infatti, nell'atto introduttivo, con riferimento alla dinamica del sinistro oggetto di causa, l'attore allegava genericamente che “l'istante era alla guida dell'autoveicolo UN … percorreva la via Benedetto Cozzolino quando azionato l'indicatore di direzione destra per svoltare a destra per accedere al Centro Commerciale “Le Pendici” veniva urtato da un motociclo AM … il cui conducente effettuava una manovra di sorpasso
a destra – manovra peraltro non consentita – urtando inevitabilmente l'autoveicolo condotto dall'istante”.
L'atto di citazione (al pari della lettera di messa in mora del 25.1.2018) risulta generico e poco dettagliato nella descrizione della dinamica dell'incidente, posto che non indica la direzione di marcia di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro né la loro esatta posizione lungo la carreggiata prima del sinistro;
nulla dice in ordine alla velocità di marcia dell'auto attorea e del motoveicolo investitore al momento dell'urto tra i due mezzi;
nulla dice in ordine alla posizione acquisita dagli
8 stessi mezzi dopo la collisione;
nulla dice in ordine alle manovre eventualmente tentate dai conducenti per evitare l'impatto; non specifica il punto d'urto tra l'autoveicolo e il ciclomotore ed i danni riportati da entrambi gli automezzi (nella lettera di messa in mora riferisce genericamente che il veicolo attoreo “riportava danni alla parte laterale destra”).
Né le richiamate lacune assertive possono reputarsi colmate dalla documentazione prodotta in giudizio e, più in generale, dal compendio probatorio complessivamente acquisito.
Invero, la dinamica del sinistro e le sue conseguenze, come prospettate in citazione, hanno trovato riscontro documentale esclusivamente nel verbale di pronto soccorso n. 2017/56169, da cui emerge che alle ore 21,10 del 4.10.2027 il si è recato presso il P.S. del P.O. “Ospedali Parte_1
Riuniti Golfo Vesuviano” dove ha riferito di aver subito un incidente stradale nel luogo ed all'ora indicati in citazione con responsabilità di terzi e dove gli venne diagnosticata cervicalgia e dolori nei movimenti articolari della spalla e del collo.
Per contro parte attrice non ha prodotto documentazione grafica e/o fotografica ricostruttiva o rappresentativa dello stato dei luoghi e della posizione dei mezzi al momento e dopo l'incidente, dei punti d'urto tra i due mezzi, dei danni da ciascun veicolo subiti .
L'unico riscontro probatorio riguardo alla dinamica del sinistro ed alle sue conseguenze è appunto quello fornito dalla dichiarazione della teste che, tuttavia, come correttamente Tes_4
evidenziato dal primo giudice, risulta sul punto eccessivamente generica. La teste, infatti, non conferma la manovra di sorpasso a destra effettuata dal motoveicolo investitore e che nella prospettazione attorea avrebbe causato l'incidente, ma si limita a riferire che il veicolo “UN messa la freccia di direzione per accostarsi, veniva violentemente colliso da uno scooter di color scuro” , di fatto omettendo ogni indicazione in merito alle cause della collisione, ai punti d'urto tra i due mezzi (in specie alla parte del motoveicolo che andò ad impattare così violentemente l'autovettura guidata dal marito), alle conseguenze dell'urto per il motoveicolo, con la sola precisazione che “l'impatto avvenne nello sportello anteriore destro della Hyunday in quanto mio marito stava accostando sulla destra per consentirci di salire in macchina”.
Del resto neanche va sottaciuto che la dichiarazione testimoniale dianzi riportata oltre a non confermare, per il profilo evidenziato, l'assunto attoreo in ordine alla manovra non consentita
(sorpasso a destra dell'autovettura da parte del motociclo) che avrebbe determinato l'incidente, contraddice la prospettazione attorea nella parte in cui, nella lettera di messa in mora prima e nella citazione poi, riferisce di essere stato urtato dal motociclo, nel corso di una manovra di sorpasso a destra, quando aveva accedere al Centro Commerciale “Le Pendici”>> (nella lettera di messa in mora si legge “nel tentativo di svoltare per immettersi nel Centro Commerciale…”).
9 Sul punto la teste ha infatti riferito che si trovava insieme al fratello ad attendere il marito “che stava venendo a prenderci, fuori al Centro Commerciale “Le Pendici” …. allorquando, messa la freccia di direzione per accostarsi, veniva violentemente colliso da uno scooter di colore scuro condotto condotto da un uomo di 55-60 anni con una ragazza quale trasportata” e che “l'impatto avvenne nello sportello anteriore destro della Hyunday in quanto mio marito stava accostando per consentirci di salire in macchina” .
Non trova riscontro dunque l'assunto attoreo secondo cui la Hyunday del aveva Parte_1 azionato l'indicatore di direzione per svoltare a destra ed immettersi nel Centro Commerciale, posto che, per quanto riferito dalla teste, ella ed il fratello stavano aspettando all'esterno del
Centro Commerciale ed il aveva azionato l'indicatore di direzione destro solo per Parte_1
accostarsi a destra e consentire loro di salire in auto.
La rilevata lacunosità delle allegazioni assertive del in ordine alla dinamica del sinistro, Parte_1
la genericità parimenti evidenziata delle dichiarazioni al riguardo rese dalla teste e i punti Tes_4
di contrasto tra le suddette dichiarazioni e le allegazioni attoree, valutati in uno all'assenza di specifiche indicazioni e riscontri documentali in ordine ai punti di urto tra i due mezzi ed ai danni da ciascun mezzo riportati (dati questi essenziali ai fini di una attendibile ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro) danno conto, a giudizio del tribunale, della corretta valutazione da parte del primo giudice delle prove acquisite al processo e in specie, della insufficienza del compendio probatorio offerto dall'attore a sostegno della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Né le considerazioni che precedono possono essere scalfite dai rilievi mossi dall'appellante avverso la valutazione in termini di maggiore verosimiglianza dal primo giudice formulata in relazione alle dichiarazioni del teste di parte convenuta, , valutazione da cui lo Testimone_3 stesso giudice ha desunto la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e che ha determinato il rigetto integrale della domanda attorea. Il teste (che per quanto si legge Tes_3
in sentenza ha confermato la dichiarazione già resa in sede stragiudiziale, con riferimento al medesimo incidente, rispetto alla domanda risarcitoria avanzata da , quale Controparte_6 proprietario del motoveicolo) ha infatti dichiarato: “… il motorino stava in corsia e l'autovettura stava dietro, precisamente sulla sinistra rispetto al motorino, quindi il motorino stava avanti alla macchina sulla destra;
ADR I due veicoli si trovavano all'ingresso del centro commerciale "Le
Pendici" ed è successo che l'autovettura bianca che stava dietro dell'attore, forse per svoltare nel suddetto centro commerciale, urtava il motociclo sulla parte posteriore sinistra., destabilizzandolo tanto che lo stesso rovinava a terra unitamente ai suoi occupanti…”).
L'appellante si limita, infatti, a contrapporre alla valutazione del testimoniale da parte del primo giudice, una generica soggettiva valutazione di inverosimiglianza della dinamica del sinistro
10 prospettata dal teste , non supportata da rilievi oggettivi, e quindi non idonea ad inficiare Tes_3
l'accertamento dei fatti contenuto in sentenza, tanto più a fronte delle carenze e contraddizioni rilevate nella prospettazione attorea dei fatti di causa e nel riscontro probatorio di tali fatti offerto dal medesimo attore.
Da ultimo il tribunale non reputa condivisibile la censura mossa dall'appellante all'operato del primo giudice per aver omesso di disporre l'escussione del secondo teste inizialmente indicato dallo stesso appellante al pari della richiesta di riaprire l'istruttoria nel presente giudizio di gravame disponendo l'escussione del teste suindicato.
Al riguardo si rappresenta in fatto, per quanto emerge dagli atti del giudizio di primo grado: che parte attrice, all'udienza di prima comparizione del 28.12.2018, chiese l'ammissione della prova per testi contestualmente articolata indicando quali testi i sigg. e e Tes_1 Testimone_2 che il giudice ammise la prova richiesta “con i testi indicati” fissando per l'espletamento l'udienza dell'8.3.2019; che all'udienza suddetta parte attrice chiese escutersi il teste presente, ossia la sig.
senza nulla dedurre in merito alla rituale intimazione dell'altro teste ed alle Testimone_2 ragioni della sua assenza, e, all'esito della escussione della chiese disporsi c.t.u. medica, Tes_1
mentre il legale di controparte chiese rinvio in prosieguo prova ed il giudice rinviò in prosieguo prova all'udienza del 26.7.202019 poi differita al 4.9.2019; all'udienza suddetta, assente il proprio teste, parte convenuta, riservandosi di produrre l'intimazione, chiese rinvio in prosieguo prova o in subordine disporsi c.t.u. medica, parte attrice chiese a sua volta nominarsi c.t.u., stante l'assenza del teste di controparte, ancora una senza manifestare la volontà di ascoltare il proprio teste né di produrre le intimazioni effettuate per le due precedenti udienze, ed il giudice nominò il c.t.u. e rinviò al 2.10.2019 per il giuramento e in prosieguo prova;
all'udienza suddetta parte convenuta depositò atto di intimazione a teste per la stessa udienza e per quella precedente e chiese rinvio in prosieguo prova o in subordine di disporre l'accompagnamento coattivo del teste, parte attrice contestò la ritualità delle copie delle intimazioni depositate e chiese pronunciarsi la decadenza della convenuta dalla prova, il giudice, conferito l'incarico al c.t.u. rinviò in prosieguo prova all'udienza dell'11.12.2019 con ogni riserva in ordine alla eccezione di decadenza dalla prova, invitando parte convenuta a depositare originale dei documenti comprovanti la regolare intimazione al teste;
all'udienza suddetta, parte convenuta, depositata intimazione al teste, chiedeva procedersi all'assunzione della prova, parte attrice si opponeva lamentando la tardiva comparizione del teste e l'assenza di giustificazioni per le precedenti reiterate assenze, il giudice procedeva all'escussione e all'esito parte attrice, impugnate le dichiarazioni del teste, chiese rinvio per le conclusioni e la discussione.
11 La ricostruzione dell'iter processuale evidenzia, dunque, per un verso, la (non dichiarata) decadenza dalla prova dell'attore, per altro verso, la tacita rinuncia all'ascolto del secondo teste da parte del medesimo attore in uno alla tacita adesione di controparte a tale rinuncia ed al consenso, parimenti tacito, del giudice alla rinuncia medesima (in seguito alla mancata comparizione del teste alla prima udienza fissata per l'assunzione della prova Testimone_1 testimoniale ammessa, infatti, l'attore non ha chiesto mai rinvio in prosieguo prova per escuterlo né mai ha allegato e documentato di averne curato la intimazione, e ciò sia per la suddetta prima udienza sia per le udienze successive).
Di qui a giudizio del tribunale la inammissibilità dell'assunzione in appello della prova testimoniale in oggetto, trattandosi di prova già articolata e ammessa in primo grado e oggetto di sostanziale dichiarazione di decadenza da parte del primo giudice e non già di prova nuova ex art. 345 c.p.c. (v. Cass. n. 12700 del 9.6.2011).
In conclusione, in difetto di una puntuale e coerente prospettazione assertiva in ordine all'accadimento del sinistro, alle modalità di tale accadimento ed alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori rispetto a quanto prospettato dall'attore odierno appellante,
e a fronte, per contro, di una diversa e plausibile ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta da parte convenuta, che secondo il primo giudice accredita la responsabilità esclusiva dell'attore nella produzione del sinistro e delle sue conseguenze, la sentenza del primo giudice di rigetto della domanda attorea va senz'altro confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto . Parte_1
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 - e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 1871,24) , alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 40% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti di e di Controparte_6 Controparte_16
c/o 24Ore, appellati non costituiti.
[...] Controparte_8
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r.
12 cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2525/2020 Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata resa pubblica il 21.05.2020, nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata in giudizio dalla CP_4
(p. IVA , società a socio unico, in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, di e di c/o Controparte_6 Controparte_16 [...]
, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata in giudizio dalla CP_4
società a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del
[...]
presente giudizio che liquida in euro 1532,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
dichiaranon ripetibili le spese di lite nei confronti di e c/o Coris Controparte_6 Controparte_16
24Ore, appellati contumaci;
CP_8
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in Torre Annunziata il 23 aprile 2025.
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
13