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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5587 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 05/03/2025 e vertente
TRA
in persona del Sindaco in carica Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SICILIANI TIZIANA
RICORRENTE APPELLANTE
E
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. PORTACCIO CARLO D.
RESISTENTE APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2750/2024 del
30.05.2024
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 05/03/2025
1
a proposto opposizione avverso il processo verbale di contestazione CP_1
n. 31555/2023 del 14.11.2023, notificato dal Comando della polizia municipale di con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. in Pt_1 quanto, quale proprietario del veicolo targato ES867XP, il 14.09.2023 sulla S.S.
613 Brindisi-Lecce, al km 23+700, circolava alla velocità di 127,30 km/h, superando di 17,30 km/h il limite di velocità.
L'opponente ha eccepito la mancata contestazione immediata della violazione,
l'assenza di prova di funzionamento dell'apparecchio, la mancata informazione in merito all'accertamento della velocità in modalità automatica e la mancanza di decreto prefettizio per il tratto di strada in cui è avvenuto l'accertamento.
In ragione di quanto sopra, il ha chiesto l'annullamento del Verbale CP_1 impugnato.
Il si è costituito con propria comparsa, resistendo Parte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale e si è conclusa con sentenza di accoglimento dell'opposizione.
Il ha proposto appello avverso la sentenza, eccependo l'erronea Parte_1 valutazione delle prove in merito alla omessa segnaletica di preavviso dell'accertamento e alla mancanza di prova sulla visibilità dell'apparecchiatura, con conseguente richiesta di riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'avversa opposizione.
Il i è costituito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
***
Come esposto in premessa, ha proposto opposizione avverso il CP_1 processo verbale di contestazione n. 31555/2023 del 14.11.2023, notificato dal
Comando della polizia municipale di con cui gli è stata contestata la Pt_1 violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S. in quanto, quale proprietario del veicolo targato
2 ES867XP, il 14.09.2023 sulla S.S. 613 Brindisi-Lecce, al km 23+700, circolava alla velocità di 127,30 km/h, superando di 17,30 km/h il limite di velocità.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, dichiarando il verbale levato in violazione della normativa di settore, nella parte in cui prescrive che dell'utilizzazione e dell'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione agli automobilisti e che la postazione deve essere ben visibile.
L'appellante ha contestato l'esame delle prove offerte, evidenziando che nel Verbale
è attestata la presenza di idonea segnalazione di preavviso dell'accertamento elettronico della velocità.
Il Comune ha poi ritenuto che il Giudice di Pace abbia errato nel ritenere che l'appellato non abbia dato prova dell'idonea segnalazione del rilevamento della velocità con apparecchiatura elettronica e ha richiamato il contenuto del Verbale sul punto.
L'appello è stato redatto con ampia e dettagliata contestazione della decisione e chiara esposizione delle ragioni poste a base dell'impugnativa nonché delle modifiche richieste;
l'eccezione di parte appellata sul punto è dunque infondata.
L'appello è fondato.
Nel verbale impugnato si legge infatti che vi è la postazione fissa, regolarmente segnalata e ben visibile, posta alle progressive chilometriche km 24+600; km
24+100, km 23+850 e km 23+700, con violazione accertata al km 23+700. Tale affermazione, relativa ad un dato oggettivo conosciuto dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, dimostra come vi sia stata ripetuta segnalazione dell'accertamento mediante autovelox.
Si esclude pertanto qualsiasi forma di irregolarità sotto tale profilo.
Il Comune ha poi depositato le fotografie che riproducono i cartelli, chiaramente visibili, con segnali luminosi a richiamare l'attenzione dell'automobilista; le fotografie riproducono i cartelli con il punto della SS in cui sono collocati.
L'appello è dunque accolto.
Il Giudice di Pace ha ritenuto assorbiti ulteriori motivi di opposizione, che non sono stati riproposti dall'appellato.
Ad ogni modo, gli stessi infondati.
3 In particolare, l'opponente ha eccepito l'assenza di prova circa il regolare funzionamento dell'apparecchiatura, per assenza di certificato di taratura proveniente da centro accreditato.
Il Comune ha sul punto evidenziato che l'accertamento in esame è stato compiuto tramite T-EXSPEED V. 2.0., brevettato da , il cui certificato di taratura è il LAT CP_2
101 L385_2023_ACCR_VX emesso dalla società con sede in CP_3
SUBBIANO (AR), laboratorio accreditato ACCREDIA- con destinataria la società
Controparte_4
Il Certificato di taratura e la dichiarazione di conformità, emessi pochi mesi prima dell'accertamento, sono stati redatti da enti esterni, adeguatamente autorizzati ed accreditati. Infatti, il centro di Taratura LAT n. 101 è un centro Accredia inserito nel sistema SIT, con la conseguenza che il Comune ha assolto interamente al proprio onere.
Si ricorda che non è necessario che gli estremi del Certificato siano richiamati nel
Verbale, essendo necessario unicamente che la PA fornisca la prova della periodica taratura dell'apparecchiatura, in caso di contestazione.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza della S.C., secondo cui “Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s.,
a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del
18/06/2021).
Vi è dunque la piena prova del rispetto delle norme sulla taratura e sui controlli periodici di funzionalità in relazione all'apparecchiatura con cui è stata rilevata l'infrazione, non essendo stata mossa alcuna contestazione alla validità dei certificati prodotti in primo grado (peraltro richiamati in Verbale).
L'opponente ha poi eccepito l'illegittimità del provvedimento per mancata contestazione immediata, evidenziando che il mero richiamo alla normativa di settore non sarebbe sufficiente.
4 Sotto tale profilo va dichiarata l'insussistenza di un obbligo di contestazione immediata o di motivazione specifica e dettagliata sulla sua omissione, in quanto la , su cui è stata accertata la violazione oggetto di causa, Controparte_5 rientra pacificamente tra le strade extraurbane principali, rispetto alle quali l'art. 4 co. 1 decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121 prevede espressamente che gli organi di polizia stradale possano installare dispositivi o mezzi tecnici di rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento dell'art. 142 C.d.S., senza che in tali casi sia necessario procedere alla contestazione immediata o giustificare le ragioni che l'hanno resa impossibile.
Nel caso di autostrade e strade extraurbane principali, infatti, è stato lo stesso legislatore a ritenere sussistenti i presupposti per l'omessa contestazione immediata, ritenendo la stessa impossibile senza recare pericolo alla circolazione e alla sicurezza degli utenti.
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
26959 del 14/09/2022, secondo cui “In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l'indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l'accertamento differito della violazione, atteso che, ex artt. 210, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del
d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l'accertamento differito tramite autovelox. Il principio è stato ribadito a contrario, per le strade diverse da quelle extraurbane principali: “In materia di circolazione stradale, l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, nel demandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente
5 tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto” (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27401 del
20/09/2022; di richiamano inoltre le Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012).
Ciò rende infondato anche il motivo di opposizione inerente l'assenza di decreto prefettizio di autorizzazione all'accertamento della velocità in modalità automatica per il tratto di strada in esame, in quanto nel caso di specie il decreto non è necessario.
Il motivo di opposizione è dunque infondato.
Per le ragioni menzionate, l'appello è accolto e la sentenza riformata, con rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità della questione, della natura documentale dei procedimenti e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 5587/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di parte opposta, liquidate in € 150,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate in € 232,00 per compenso, oltre c.u., rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana
Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 05/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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