Sentenza breve 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 17/03/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Cuccu e Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presentata dal Ricorrente;
- del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2025;
- e, per quanto di ragione, della nota dello Stato Maggiore dell'Esercito del 19 dicembre 2025;
nonché di ogni atto prodromico, presupposto, connesso e successivo a quello sopra indicato, anche non conosciuto neppure per estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AR OL, vista la richiesta di passaggio in decisione sulla scorta degli scritti di parte ricorrente e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
L’art. 42 bis , comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2002 dispone che “ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda ”.
Come ricordato nella recente pronuncia di questo Tribunale n. 182/2025, <<l’art. 42 bis “non attribuisce all’interessato un diritto, ma implica sempre e comunque una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che a tal fine deve comunque: A) accertare l'esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (trattasi di una condizione tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso); B) verificare che vi sia l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione (vale a dire che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può comunque essere negato in considerazione delle prevalenti esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione” (TGRA Trentino Alto Adige, 29 gennaio 2019, n. 27, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5063); proprio in considerazione di tali principi, è stata negata “la possibilità di accordare il beneficio in questione laddove nella sede richiesta non si rinvengano posizioni organiche afferenti alla qualifica funzionalmente ricoperta dal militare richiedente, ben potendo l'Amministrazione escludere - nell'ambito della valutazione discrezionale di propria competenza - di adibire l'interessato a mansioni diverse rispetto a quelle affidategli nel ruolo di appartenenza (TRGA n. 27/2019 cit.; TAR Friuli Venezia Giulia, 26 aprile 2018, n. 136). >>.
Quanto, invece, alle esigenze organizzative della sede di destinazione, deve rilevarsi come la valutazione a cui è chiamata l’amministrazione non debba limitarsi all’apprezzamento della mera qualifica formale attribuita al dipendente, ma debba altresì tenere conto delle specifiche professionalità che quest’ultimo abbia acquisito nel corso del rapporto di lavoro, al fine di consentire l’eventuale impiego del dipendente anche in posizioni organiche non coincidenti con la propria qualifica formale (in questo senso, vedi T.A.R. Piemonte, n. 741 del 2023, cit.).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato non si sofferma sulle ragioni organizzative ritenute dall’amministrazione ostative all’accoglimento dell’istanza, limitandosi a fare riferimento al fatto che presupposto necessario sarebbe la vacanza e disponibilità di un posto “compatibile con il ruolo e grado”, senza chiarire, in concreto, perché si è escluso che la condizione ricorresse.
Peraltro, neanche il ricorrente ha dimostrato la disponibilità di un posto compatibile con il ruolo e il grado posseduti presso le sedi di Rimini, Milano Marittima e Pesaro.
Fatte tali premesse, la controversia può, quindi, essere decisa alla luce della memoria da ultimo depositata dall’Amministrazione, la quale chiarisce come a Rimini (dove il ricorrente ha prestato servizio per dieci anni, prima del trasferimento all’attuale sede, dovuto a motivi sanitari e conseguente cambio di qualifica) gli unici posti scoperti fossero quelli relativi a “Elettricista Infrastrutturale”, “Fabbro” , “Falegname”, “Meccanico di Mezzi e Piattaforme” e “Tecnico Aeromobili di 1° Livello”: tutte qualifiche che richiedono una particolare specializzazione che il ricorrente non ha. Stessa situazione si profila con riferimento a Milano marittima, dove è disponibile solo un posto di muratore.
Quanto alla sede di Pesaro, l’Amministrazione si è limitata a dare conto di come la disciplina applicabile preveda la possibilità del trasferimento solo presso una sede che ricada almeno nella stessa Regione di residenza del coniuge: condizione che, nel caso di specie, non ricorre, ricadendo Pesaro nell’ambito territoriale di una diversa Regione rispetto a IO (residenza della moglie).
Tale disposizione potrebbe presentare dei profili di potenziale illegittimità costituzionale, nei casi in cui, come quello in esame, la sede collocata in una diversa Regione potrebbe essere più vicina di quella in cui il militare risulta essere collocato. Nel caso di specie, però, parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova dell’esistenza di un posto disponibile presso la sede di Pesaro, con la conseguenza che non può ravvisarsi la sussistenza del presupposto necessario della rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale per la decisione della controversia.
Ne deriva il rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente
AR OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | OL NT |
IL SEGRETARIO