TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 17/03/2026, n. 501
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Sentenza breve 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza di assegnazione temporanea non attribuisca un diritto soggettivo ma implichi una valutazione discrezionale dell'amministrazione. Nel caso specifico, l'amministrazione ha motivato il rigetto evidenziando la mancanza di posti compatibili con il ruolo e grado del ricorrente nelle sedi richieste (Rimini, Milano Marittima, Pesaro). Per quanto riguarda Pesaro, è stata rilevata la non coincidenza con la regione di residenza del coniuge, condizione prevista dalla normativa. Il ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza di posti disponibili compatibili.

  • Rigettato
    Vizi procedurali

    Il preavviso di rigetto è stato considerato un atto prodromico e la sua legittimità è stata valutata unitamente al provvedimento finale di rigetto. Poiché il ricorso è stato respinto nel merito, anche questa censura è stata rigettata.

  • Rigettato
    Atto presupposto

    La nota è stata considerata un atto prodromico e la sua impugnazione è stata assorbita dalla decisione sul ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 17/03/2026, n. 501
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 501
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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