Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 cod. proc. civ.. La mancanza della data non produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata, si ricava dall'intima connessione con il ricorso al quale accede nel quale la sentenza è menzionata e l'anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. FR SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FR DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASSICURAZIONI IN NOME E PER CONTO DEL F.G.V.S., in persona del Proc. Spec. Avv. Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TG FR, AR MA NG, TA GREGORIO N.Q. di COMM. LIQ. Della S.I.D.A in l.c.a.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n.^ 06776/98 proposto da:
TG FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MANNIRONI, difeso dall'avvocato GIAMPIETRO SANNA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASS.NI IN NOME E PER CONTO DEL F.G.V.S., AR MA NG, COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA SIDA IN L.C.A.;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n.^ 08937/98 proposto da:
AR MA NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUTRI li, presso GUGLIELMI, difeso dall'avvocato PIETRO DIAZ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TG FR, NUOVA TIRRENA S.P.A. DI ASSIC. IN NOME E PER CONTO DEL F.G.V.S., COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA S.I.D.A. IN L.C.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 233/97 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di SASSARI, emessa il 5/12/1997, depositata il 19/12/97; RG.65/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ETTORE LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso in via principale per l'inammissibilità dei ricorsi;
in subordine;
rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Assumendo di esser stato investito, mentre procedeva a piedi lungo la pubblica via, dalla vettura di proprietà di CA RI LO, dal medesimo condotta, TG FR conveniva il predetto e la società assicuratrice SIDA innanzi al Tribunale di Nuoro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Sottoposta a liquidazione coatta la SIDA, la causa veniva proseguita nei confronti della s.p.a. Previdenzia, successivamente Nuova Tirrena spa, per conto dell'INA, gestione del Fondo per le Vittime della Strada.
I convenuti contestavano le avverse pretese ed in particolare la società assicuratrice asseriva di aver versato l'intero importo del massimale (pari a venti milioni di lire) all'INAIL, che aveva agito in surroga per il recupero delle prestazioni effettuate. Con sentenza 13.11.96, il Tribunale affermava la esclusiva responsabilità del CA, e condannava detto convenuto e l'INA G.A.F.G.V.S. "... processualmente rappresentata dalla Previdentia Ass.ni S.p.A., ora Nuova Tirrena Ass.ni, Riass.ni e Capitalizzazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, al pagamento ... (omissis) ... della somma di L. 768.000.000, con l'ulteriore determinazione degli interessi nella misura del 10% ... (omissis) ... sull'intero importo liquidato e rivalutato di anno in anno, considerando il suo valore originario, dal 17.3.1979 alla pubblicazione della presente pronuncia ..."; condannava altresì i convenuti in solido al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dalla pronuncia al saldo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio.
Proponeva appello la s.p.a. Nuova Tirrena. Proponevano appello incidentale il CA e la SIDA ASS.NI in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore.
Con sentenza 5.12.1997 - 19.2.1998 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava CA RI LO a pagare ad TG FR la somma di L. 565.760.000 a titolo di risarcimento dei danni conseguiti all'incidente de quo, con gli interessi legali da computarsi dalla data del sinistro sul capitale iniziale di L. 134.756.090 rivalutato anno per anno fino alla data dell'effettivo pagamento. Condannava la spa Nuova Tirrena, in nome e per conto della CONSAP Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante, a pagare all'infortunato la somma di L. 78.543.667 con gli interessi legali sul capitale iniziale di L. 18.708.000 da computarsi dalla data del 17.5.1979, in solido con il CA. Rigettava le domande proposte dal Commissario Liquidatore della spa SIDA, compensando integralmente le spese di lite tra il predetto e TG. Condannava in solido la Nuova Tirrena spa, ut supra ed il CA RI LO a rifonderci all'TG le spese del secondo grado di giudizio, che liquidava in complessive L. 18.292.000 ivi incluse L.
3.000.000 per diritti e L. 15.000.000 per onorari.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la Nuova Tirrena con quattro motivi.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un motivo l'TG.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi il CA. L'TG ha depositato memoria.
Con ordinanza 17.4.2000 questa Corte ha concesso termine all'TG per il rinnovo della notifica del suo ricorso al CA ed al Commissario Liquidatore della SIDA, a meno che la parte non rinvenisse gli avvisi di ricevimento.
L'TG ha provveduto a detta notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. Il ricorrente incidentale TG denuncia l'inammissibilità del ricorso della Nuova Tirrena per i seguenti motivi: -1) La procura non è datata;
-2) La procura è stata rilasciata dalla società in proprio e non nella qualità suddetta;
-3) Il mandato è stato conferito (per la NUOVA TIRRENA SPA) dal proc.re speciale Avv. Beniamino Tortora;
ma manca la prova che detto avv. Tortora sia procuratore speciale della società. La procura al difensore non è speciale.
Tale tesi appare priva di pregio.
Infatti la procura in questione è a margine del ricorso;
da questo (anzitutto dall'intestazione) emerge inequivocabilmente che la nuova Tirrena agisce (v. detta intestazione) "... in nome e per conto del FGVS quale cessionaria del portafoglio della S.I.D.A. in l.c.a..."; e detta società Tirrena ha provato la sussistenza del potere dell'avv. Tortora di conferire la procura a margine del ricorso, depositando ex art. 372 c.p.c. (detto deposito deve ritenersi rituale) copia della procura speciale con firma aut. 21.2.94 not. Giuseppe Lalli 78809 di rep.
Occorre ricordare anche che, come questa Corte Suprema ha già rilevato in passato (cfr. tra le altre Cass. n. 0 5126 del 19/04/2000 e Cass. n. 7422 del 13/07/1999) "La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di Cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialita" previsto dall'art. 365 cod.proc.civ., ne' produce nullità della procura la mancanza della data atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata, si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso).
La tesi dell'Gtgianu non può pertanto essere accolta. La Nuova Tirrena s.p.a., con il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, c.p.c. in relazione all'art. 1917 c.c., 18 L. 24.12.1969 n. 990, e mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia della controversia discusso tra le parti, esponendo "... che la domanda non si estende alla responsabilità ultra vires dell'assicuratore...". Il motivo deve ritenersi inammissibile per le seguenti ragioni:
- a) non è stato precisato ritualmente in che consistano esattamente i vizi giuridici ("... violazione e falsa applicazione...") lamentati;
va tra l'altro rilevato che, sulla base delle argomentazioni esposte sembrerebbero consistere in errores in procedendo, mentre detta espressione ("... violazione e falsa applicazione..."), la quale apparentemente richiama il n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. parrebbe voler alludere ad errores in iudicando;
- b) le norme citate non valgono a superare i dubbi in questione (anzitutto in ordine alla natura dei vizi oggetto del motivo: se concernenti il n. 3 od il n. 5 ovvero altri numeri del primo comma dell'art. 360 c.p.c.; ed inoltre in ordine allo specifico oggetto ed allo specifico contenuto delle censure); infatti gli artt. 115 (sulla "Disponibilità delle prove") e 116 (sulla "Valutazione delle prove") non appaiono logicamente inseriti nel supporto argomentativo esposto, e le altre due norme (1917 e 18 cit.) non appaiono affatto decisive per chiarire la tesi in esame;
- c) quanto alla "mancanza di motivazione", premesso che l'impugnata decisione contiene una motivazione, anche se meramente implicita, sul punto, occorre rilevare che, anche a prescindere da quanto ora esposto, per stabilire se una determinata domanda sia stata (ritualmente) formulata o meno non basta aver riguardo al petitum, ma occorre considerare anche la causa petendi, ed in particolare per stabilire se un soggetto abbia formulato una domanda estendentesi "alla responsabilità ultra vires dell'assicuratore" non basta accertare se il petitum contenga una richiesta di pagamento concernente anche rivalutazione e/o interessi (procedendo all'interpretazione delle espressioni usate nell'esporre il petitum medesimo), ma occorre anche (e soprattutto) valutare se a sostegno della domanda siano stati esposti fatti (ed argomentazioni) tendenti a dimostrare il colpevole ritardo (ovvero la mala gestio) del l'assicuratore; infatti l'interpretazione di una domanda non può prescindere dalla valutazione dell'intero contenuto dell'atto difensivo (o degli atti difensivi) in cui è contenuta (e le parole usate per esporre detto petitum possono acquistare significati diversi a seconda del contenuto della precedente esposizione); la ricorrente Nuove Tirrena si è limitata argomentazioni (citando anche cass. 1688/97), peraltro generiche, che appaiono riguardare il solo petitum;
ed anche in ordine a questo non ha citato gli specifici brani di atti difensivi avversari ai quali intendeva far riferimento, provvedendo poi ad esporre un supporto argomentativo riguardante specificamente i medesimi, si deve dunque concludere che le sue tesi, in quanto incomplete, sono non rilevanti;
e di conseguenza anche inammissibili. Sussiste poi un altro autonomo motivo di inammissibilità (per novità della doglianza), già da solo decisivo (anche a prescindere da quanto sopra rilevato), costituito dal fatto che nell'atto di appello della Nuova Tirrena non appare alcun motivo di gravame esposto (ritualmente e quindi anche con sufficiente chiarezza e compiutezza) nei termini di cui al primo motivo di ricorso per cassazione in esame (in particolare il motivo b dell'atto di appello cit., che nell'intestazione riporta, tra gli altri, gli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1917 c.c. e 18 cit., non espone con sufficiente chiarezza e compiutezza la tesi in questione).
La Nuova Tirrena s.p.a., con il secondo motivo di ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt 21, 28 legge n. 990/69, 4 legge n. 738/78, in relazione agli art. 1180, 1916, 1917 c.c. mancanza o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia discusso tra le parti" rilevando che "... quando l'attore proponeva la propria domanda, il 3.1.1983, il massimale di L. 20.000.000 già da circa un anno, precisamente dal 21.2.1982, era impegnato a favore dell'INAIL che ne aveva fatto richiesta in tale data ai sensi dell'art. 1916 c.c. comunicando di avere corrisposto al proprio assistito le prestazioni dovutegli. È decisivo rilevare che all'epoca non era ancora intervenuta la Corte Costituzionale con le note sentenze che hanno invertito l'ordine delle prelazionì sui massimali assicurativi ... (Omissis) ... il massimale risultava legittimamente pagato all'INAIL in forza dell'art. 28 della legge n. 990/69 nel testo allora vigente")".
Il motivo deve ritenersi inammissibile per le seguenti ragioni, ciascuna delle quali, già da sola decisiva: - a) in quanto non prende (ritualmente) in esame la vera ratio decidendi dell'impugnata decisione sul punto, e cioè il fatto che i venti milioni furono corrisposti all'INAIL solo nel maggio 1983, con un ritardo di quattro anni rispetto al 17.5.79, data ottenuta sommando sessanta giorni al giorno dell'incidente: 17.3.79 (ritardo che quindi, secondo la Corte di merito, prescinde dalla data della domanda giudiziale); - b) in quanto, in base al principio dell'autosufficienza del ricorso la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare i brani delle risultanze processuali sulle quali basa le proprie affermazioni in fatto (presupposto necessario delle sue tesi in diritto), in particolare in ordine alla comunicazione ed al pagamento predetti (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999 "Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse); essa invece non ha neppure indicato la natura di tali risultanze;
ne' ha (ritualmente) affermato che trattavasi di circostanze pacifiche. Con il terzo motivo La Nuova Tirrena s.p.a., denuncia "violazione dell'art. 1916 c.c. sotto altro profilo, falsa applicazione degli art. 18, 21, 22 legge n. 990/1969 - mancanza di motivazione" lamentando che la Corte d'Appello "... ha confermato, sia pure riducendola, la somma ultra massimale da pagarsi all'TG ..." ribadendo quanto già esposto (e che sussiste la violazione di dette norme), rilevando che l'TG, quando proponeva la propria domanda 3.1.93 non era più legittimato a pretendere la quota parte di danno già risarcita delle prestazioni INAIL, ed osservando che la scadenza del termine dilatorio è rapportata al 60^ giorno dalla raccomandata a.r. e non dalla data del sinistro.
Anche questo motivo (che riprende in gran parte le tesi del secondo motivo) deve ritenersi inammissibile per le ragioni supra esposte, aggiungendo, quanto al rilievo che la Corte avrebbe esposto "... un ragionamento privo di senso e di ogni base giuridica ..." che la genericità di tale affermazione è una ulteriore ragione di inammissibilità; e quanto al rilievo concernente la decorrenza dei giorni, che la ricorrente ha omesso di dimostrare il proprio interesse alla censura (interesse derivante anzitutto dall'esistenza di un intervallo di tempo tra il sinistro e la raccomandata e dalla consistenza dell'intervallo medesimo), indicando la data della richiesta ex art. 22 cit (e precisando inoltre ritualmente - v. sopra anche in relazione al principio di autosufficienza - le risultanze processuali suffraganti tale assunto in fatto).
Con il quarto motivo la Nuova Tirrena s.p.a., denuncia "violazione degli art. 18, 20, 21, 31, legge 24.12.1969 n. 990 - mancanza della motivazione" rilevando che il FGVS deve provvedere al ristoro dei danni - nei limiti di legge - "... derivanti direttamente dalla circolazione stradale, non anche a quelli causati da comportamenti degli assicuratori non conformi alla corretta gestione dei sinistri che devono ritenersi non considerati dal legislatore nell'istituire il FGVS ...".
Il motivo è privo di pregio in quanto questa Corte Suprema ha più volte rilevato (v. tra le altre Cass. n. 3565/96) che "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, qualora la società assicuratrice convenuta con azione diretta debba rispondere oltre il limite del massimale anche di interessi, rivalutazione monetaria e spese, in relazione ad un suo comportamento defatigatorio, legittimata passiva nel giudizio relativo a tali obbligazioni accessorie a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore è, come per il debito principale e per successione 'ex lege', l'impresa cessionaria sempre in nome e per conto dell'I.N.A. - Fondo di Garanzia, in quanto anche dette obbligazioni accessorie rientrano nelle somme che tale impresa debba liquidare a norma dell'art. 4 D.L. n. 576/78, convertita in Legge n. 738/78 e per essa non opera il limite di risarcibilità di cui all'art. 21 legge n. 990/69, attinente soltanto al debito principale di indennizzo".
Il ricorrente incidentale TG con l'unico motivo di ricorso incidentale eccepisce inammissibilità dell'appello proposto dalla NUOVA TIRRENA avverso la sentenza n. 3/97 del Tribunale di Nuoro 13.11.96-7.1.97 (rilevando che la dichiarazione d'inammissibilità comporta il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nuoro con tutte le conseguenze di legge) esponendo, con riferimento alla procura a margine dell'atto di appello predetto, quanto segue:
1 - La procura in questione si rileva non datata.
2 - Il mandato è stato conferito dalla NUOVA TWIENA SPA per delega del proc.re speciale Avv. Beniamino Tortora.
3 - Non esiste agli atti la procura speciale, relativa ai poteri conferiti all'avv. B. Tortora: non è stata prodotta ne' sono indicati gli estremi. Pertanto sussiste il problema di riferibilità dell'atto alla TIRRENA. Quindi l'appello è inammissibile e la sentenza del Tribunale di Nuoro è passata in giudicato.
Il motivo deve ritenersi privo di pregio in base al documento ed alle ragioni (concernenti la data e la procura) di cui sì è già trattato a proposito dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, e che appaiono applicabili anche a detto atto di appello (si ricorda che la suddetta procura all'avv. Beniamino Tortora è del 21.2.1994).
Il CA, nel suo primo motivo di ricorso incidentale, denuncia "OMESSA INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, PROSPETTATO DALLE PARTI: art. 360.5.c.p.c." esponendo doglianze in ordine all'accertamento della responsabilità dell'incidente ed in particolare alla valutazione della deposizione del teste Angioy.
Il motivo non può essere accolto per due ragioni: -A)
nell'impugnata sentenza, la ricostruzione incidente si basa chiaramente sul rilievo che nella specie "... grava sul conducente dell'autoveicolo l'onere della prova liberatoria..." e che tale prova non è stata fornita, questa è la vera ratio;
le ulteriori argomentazionì sono ad abundantiam;
quindi il motivo di ricorso, per la parte che le concerne è inammissibile;
- B) per la parte residua le doglianze consistono in sostanza in argomentazioni in favore di una valutazione diversa delle risultanze e non nella rituale esposizione di specifici vizi logici della motivazione sul punto (che del resto è sufficiente, logica e non contraddittoria). E CA, nel suo secondo motivo di ricorso incidentale, denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRMO: art 360.3 c.p.c in relazione agli artt 1224, 1282, c.c." esponendo le seguenti doglianze:
L'"... imputazione a CA, di interessi da ritardo, dal giorno del fatto, e rivalutazione, parimenti ricorrente, in assenza, rispetto ai primi, di domanda, a lui, di risarcimento del danno (in sede extragiudiziale, cioè in assenza della condizione legale e di liquidità del credito (che esclude gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c.) o, per la seconda, di comportamento colpevole, giacché estromesso, dall'assicuratore, dalle trattative con LG, di cui ignora tutto, appare, in sentenza, ingiustificabile a stregua dei principi in rubrica...".
Il motivo appare privo di pregio m quanto, per la parte ammissibile Ga parte residua è inammissibile in quarto non specifica e non compiuta;
in particolare manca un rituale supporto argomentativo) appare basato sul presupposto che il predetto debito è di valuta;
mentre invece è di valore.
Il CA, nel suo terzo motivo di ricorso incidentale, denuncia "VIOLAZIONE DI LEGGE art 360.3 c.p.c. in relazione all'art.112 c.p.c." esponendo che "... d'altronde la condanna al pagamento di somme per rivalutazione, parametrata (per il solo CA!), agli indici Istat relativi ai coefficienti per i crediti da lavoro, e non a quello sul costo della vita, come in sentenza di primo grado, m assenza di domanda in punto di TG (che si limita a domandare la conferma della sentenza di primo grado), si situa ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c....". Il motivo è inammissibile. Infatti il IA ha omesso di esporre un motivo rituale (e di dimostrare il suo interesse alla censura) chiarendo anzitutto quale doveva essere secondo la sua tesi l'interpretazione dell'espressione "coefficienti per i crediti di lavoro" (detto ricorrente non dice ad es. se si tratta dei coefficienti previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c.) ed indicando mediante computi specifici e compiuti se e perché il capo di decisione in questione lo condannerebbe ad un esborso maggiore. Il CA, nel suo quarto motivo di ricorso incidentale, denuncia "OMESSA INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, PROSPETTATO DALLE PARTI art. 360.5 c.p.c." lamentando che si "... 4.1 è omessa ogni valutazione del tipo di azione esercitata da TG o meglio, pur affermato in primo grado (pag. 13,14), in secondo grado (pag 8), azione diretta contro l'assicuratore, è condannato CA, per altro titolo (ex art. 2043, 2054 c.c.), in via esclusiva e senza domanda di TG;
4.2 di
TG attore che opta discrezionalmente e insindacabilmente il modo di attuazione del suo diritto;
4.3 per quanto sub 4.2 in violazione di legge, art. 112 c.p.c.; ...". Il motivo (per la parte in cui è ammissibile in quanto rituale e compiuto) è privo di pregio, essendo palese che sono state proposte entrambe le azioni (sia quella diretta contro l'assicuratore, sia quella contro il responsabile dei danni) e che entrambi i giudici di merito l'hanno dato per scontato. Il CA, nel suo quinto motivo di ricorso incidentale, denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO:
art. 360.3.c.p.c. in relazione all'artt. 1458 c.c." lamentando: "... 5. d'altronde l'esclusione, dal computo, della somma di 20.000.000, già corrisposta, perché risarcitoria di danno di specie diversa (lesione della generica capacità di lavoro) da quello in causa (biologico e morale) ignora che la prima specie di danno si inscrive nel (più ampio) danno biologico;
che comunque, in specie, quel danno (lesione della capacità lavorativa) è stata computato nella liquidazione, giacché il consulente tecnico ha tenuto conto, per ingiunzione del G.I. (primo grado udienza del 22.6.1993), nella valutazione del grado percentuale di invalidità, 'anche della compromissione del complesso delle normali attivita' svolte dal soggetto, anche in relazione al lavoro eventualmente da lui svoltò;
6 conseguentemente è condannato, CA, al pagamento di somme per tale titolo certamente già attribuite ad TG ...". Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile. Infatti, premesso che per provare l'interesse alla censura il IA avrebbe dovuto dimostrare anzitutto che in concreto (a prescindere quindi dalla questione astratta se la "... lesione della generica capacità di lavoro ..." faccia parte del danno biologico) sussiste nella specie il doppio risarcimento predetto, occorre rilevare che la sua tesi sul punto appare basarsi su un suo assunto in ordine a ciò di cui il C.T.U. avrebbe "... tenuto conto ...". Ma tale assunto è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non vengono adeguatamente riportati i brani in questione della relazione del C.T.U. (non emerge neppure chiaramente se il brano riportato nel ricorso - comunque di per sè insufficiente;
v. sopra quanto esposto circa il principio di autosufficienza del ricorso sia tratto dai quesiti disposti dal G.I. o dalla relazione del C.T.U.); ne' vengono ritualmente indicati altri elementi dai quali emergerebbe che di fatto l'invalidità permanente generica è entrata a far parte di una voce di danno liquidata nella sentenza impugnata.
Sulla base di quanto sopra esposto i ricorsi vanno respinti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001