Sentenza 19 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la minaccia può essere integrata anche attraverso il ricorso a mezzi indiretti, purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la minaccia fosse integrata dalla presenza sui luoghi oggetto di verifica di cani ringhianti di proprietà dell'imputato, costituenti ostacolo alle operazioni peritali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2006, n. 10899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10899 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 19/01/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 45
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 17135/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI RO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 02/02/2005;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Serpico F.;
udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dott. CIAMPOLI L. che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Sull'appello proposto da AT SA avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Firenze sez. di Pontassieve in data 29/01/2004, con la quale, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p., per avere, al fine di opporsi al perito di ufficio del Tribunale di Firenze mentre lo stesso stava effettuando operazioni peritali, usato minaccia nei confronti dell'uomo, lasciando liberi due cani pastori maremmani ringhianti ed abbaianti nell'interno dell'area dell'immobile di sua proprietà oggetto di verifica del perito ed omettendo di renderli inoffensivi, era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione con entrambi i benefici di legge, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 02/02/2005, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza degli elementi costitutivi del reato, essendosi l'imputato servito di "mezzi" indiretti per opporsi al p.u., volontariamente e consapevolmente permettendo ai suoi cani di impedire al perito d'ufficio di compiere un atto del suo ufficio, per l'aggressività degli animali nei suoi confronti, uno dei quali tentava di addentarlo al braccio, senza che l'imputato intervenisse utilmente al controllo dei cani.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AT, deducendo, a motivi del gravame:
Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 337 c.p. in punto di struttura del reato e del relativo elemento psicologico, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione al riguardo. In sostanza, il ricorrente lamenta una carenza di motivata verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non ascrivibili a lui, posto che i cani erano già liberi nella sua proprietà al momento del sopraggiungere del perito e non vi era prova della condotta dolosa dell'imputato che si era limitato ad un'attività giuridicamente lecita, quale quella di tenere i cani liberi nella sua proprietà già prima dell'arrivo del p.u.. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché denuncia censure in mero punto di fatto e, peraltro, manifestamente infondate. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
E invero, correttamente i giudici della Corte territoriale fiorentina, ribadendo il motivato argomentare del giudice di 1^ grado, hanno rappresentato le ragioni della piena sussistenza del reato di resistenza a p.u. contestate al ricorrente, evidente essendo che costui, pur servendosi di "mezzi" indiretti quali deve intendersi la presenza di cani ringhianti ed aggressivi di sua proprietà, senza che sugli animali si operasse alcun utile e tempestivo controllo, ha scientemente posto in essere una situazione oggettiva di pericolo per l'incolumità stessa del perito con la conseguente opposizione di fatto al compimento di un atto di ufficio del p.u. che, si badi, era giunto in zona proprio per adempiere al suo compito e non certo per "invadere" arbitrariamente l'altrui proprietà e quindi deliberatamente esporsi alla reazione dei cani, lasciati liberi in tale area privata ed a guardia di questa.
Il fatto che il ricorrente, accampando, talora, suggestive giustificazioni di "filantropia" per gli animali, in rapporto al lasciarli liberi nel terreno, non abbia operato alcuna, sia pur minima, condotta utile a rendere inoffensivi i suoi cani, ben consapevole che il comportamento aggressivo di questi era idoneo a costituire concreta minaccia nei confronti del perito, tanto da impedire a costui di compiere un atto del suo ufficio, restando deliberatamente sordo alle ripetute richieste fatte dall'uomo di controllare i suoi cani, vale ad integrare, in punto di diritto, gli elementi costitutivi del contestato delitto di resistenza a p.u. In tali sensi, motivatamente, logicamente e correttamente si sono espressi i giudici della Corte Territoriale fiorentina, ribadendo le incensurabili argomentazioni del giudice di 1^ grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006