Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7422
CASS
Sentenza 13 luglio 1999

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Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è in conseguenza legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare.

La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di Cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità' previsto dall'art 365 cod.proc.civ.; ne' produce nullità della procura la mancanza della data atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata, si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso.

La locazione di un bene sottoposto a sequestro giudiziario senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 cod. proc. civ., non comporta l'invalidità della locazione bensì solo la sua inopponibilità ai creditori e all'assegnatario. Ne consegue che non può eccepire il difetto di autorizzazione da parte del giudice, il conduttore della locazione non autorizzata.

Commentario1

  • 1Locazione, morosità, sfratto, impugnazione, conduttore, appello, cessioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7422
Data del deposito : 13 luglio 1999

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