Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 3
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è in conseguenza legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare.
La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio di Cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità' previsto dall'art 365 cod.proc.civ.; ne' produce nullità della procura la mancanza della data atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata, si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata e la anteriorità rispetto alla notifica si determina dal contenuto della copia notificata del ricorso.
La locazione di un bene sottoposto a sequestro giudiziario senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 cod. proc. civ., non comporta l'invalidità della locazione bensì solo la sua inopponibilità ai creditori e all'assegnatario. Ne consegue che non può eccepire il difetto di autorizzazione da parte del giudice, il conduttore della locazione non autorizzata.
Commentario • 1
- 1. Locazione, morosità, sfratto, impugnazione, conduttore, appello, cessioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI AN, RU GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMICI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL GI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 17430/97 proposto da:
OL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, difeso dall'avvocato FRANCO FATICHENTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RU GI, MI AN;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 02674/98 proposto da:
MI AN, RU GI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMICI, che li difende, giusta delega in arti;
- ricorrenti -
contro
OL GI;
- intimato -
e sul 4^ ricorso n^ 04683/98 proposto da:
OL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, difeso dall'avvocato FRANCO FATICHENTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RU GI, MI AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 614/97 del Tribunale di ANCONA, emessa il 16/05/97 e depositata il 20/06/97 (R.G. 2329/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Francesco AMICI;
udito l'Avvocato Franco FATICHENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del 1^ ricorso incidentale, l'inammissibilità del 2^ ricorso principale e l'inammissibilità del 2^ ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23 e 27.1.1995, UL TT intimava a CA NI e PP RU sfratto per morosità in relazione alla locazionè di un alloggio ammobiliato e li citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Ancona. Gli intimati si opponevano contestando la legittimazione attiva dell'attore, in quanto non proprietario ne' conduttore dell'immobile, e la legittimazione passiva del RU, in quanto estraneo al rapporto.
Il pretore negava l'ordinanza di rilascio e disponeva la prosecuzione del giudizio in rito ordinano.
Con sentenza del 16.7.1996, il pretore riconosceva la legittimazione attiva del TT e la legittimazione passiva di entrambi i convenuti;
riteneva tuttavia non provata la morosità e rigettava la domanda.
Proponevano appello i convenuti, ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva.
Resisteva il TT, sollecitando, con appello incidentale, l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 20.6.1997, rigettava l'appello principale;
accoglieva quello incidentale, risolveva il contratto.
Avverso tale sentenza, notificata il 7.8.1997, la NI ed il RU hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, notificato il 4.11.1997 (R.n. 15458/97). Ha resistito con controricorso il TT, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, e proponendo ricorso incidentale condizionato (R.n. 17430/97).
La NI ed il RU hanno nuovamente notificato il ricorso il 5.2.1988 (R.n. 2674/98). Il TT ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità del nuovo ricorso per tardività, ed ha proposto ricorso incidentale condizionato (R.n.4683/98).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I quattro ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorsi n. 15458/97 e n. 17430/97.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, in quanto redatta con timbro predisposto e priva di data.
L'eccezione è infondata.
La procura a margine del ricorso, redatta con timbro predisposto, non reca espressioni incompatibili con la volontà di conferire il mandato per la proposizione del ricorso per cassazione, e ne va quindi riconosciuta la validità (sent. n. 11178/95; n. 2646/98). Non rileva la mancanza della data, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dalla intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, e la anteriorità rispetto alla notifica è desumibile dal contenuto della copia notificata del ricorso.
3. Con il primo motivo è denunciata omessa o insufficiente motivazione circa la ritenuta legittimazione attiva del TT. Sostengono i ricorrenti che il tribunale avrebbe riconosciuto la sussistenza della disponibilità giuridica dell'immobile da parte del TT sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, laddove il pretore aveva riconosciuto soltanto la mera disponibilità di fatto, senza alcun riferimento ad un valido titolo giuridico.
4. Con il secondo motivo, deducono i ricorrenti che il tribunale, avendo riconosciuto all'attore un inesistente titolo giuridico di disponibilità, avrebbe erroneamente qualificato Il TT come locatore, attivamente legittimato ad agire per il rilascio.
5. Con il quinto motivo viene addebitato al tribunale di aver fondato la decisione circa la legittimazione attiva sulle deposizioni testimoniali rese in primo grado, ritenendole credibili, senza tener conto di un esposto nel quale i convenuti contestavano l'attendibilità dei testi, e di avere, contraddittoriamente, posto in dubbio l'attendibilità di uno dei suddetti testimoni in relazione alla misura del canone.
6. I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro connessione, e vanno disattesi.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base: a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è in conseguenza legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare o sia risolto (sent. n. 10627/98; n. 539/97;
n. 470/97; n. 4119/84).
Ora, il tribunale, dopo aver puntualmente richiamato il menzionato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che la suindicata disponibilità era risultata ampiamente dimostrata dalle deposizioni testimoniali raccolte dal pretore e citate nella sentenza impugnata. La sentenza risulta quindi adeguatamente motivata, con riferimento alle prove acquisite nel giudizio di primo grado (richiamate dalla sentenza impugnata), che il tribunale ha valutato, con incensurabile apprezzamento, come riferite ad una disponibilità non derivante da titolo contrario a norme imperative (del resto neppur adombrato dai convenuti).
Consegue l'infondatezza del secondo motivo.
E del pari infondato è il quinto, essendo riservato al giudice di merito l'apprezzamento delle risultanze istruttorie. Nè è ravvisabile la pretesa contraddittorietà in punto di attendibilità dei testi, affermata con riferimento alla prova sulla disponibilità dell'immobile locato e posta in dubbio in relazione alla prova sull'ammontare del canone. L' inattendibilità della teste DI è stata invero soltanto ipotizzata come "eventuale", in ragione del suo rapporto di convivenza con il locatore, ma in concreto è stata esclusa, poiché il tribunale ha accertato che l'entità del canone risultava dalle dichiarazioni della convenuta NI, coincidenti con quanto riferito dalla teste (che aveva menzionato un assegno per eguale importo rilasciato in pagamento).
7. Con il terzo motivo, deducono i ricorrenti che il
TT non avrebbe comunque potuto cedere in locazione l'immobile, gravato da pignoramento in danno della proprietaria S.r.l. Italcostruzioni, senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione al sensi dell'art. 560 c.p.c.
8. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza, la violazione dell'art. 560 c.p.c. non comporta l'invalidità della locazione, bensì soltanto la sua inopponibilità al creditori ed all'assegnatario (sent. n. 6020/80, n. 8267/94). Consegue che non può eccepire il difetto di autorizza ione la controparte della locazione non autorizzata.
9. Con il quinto motivo, deducono i ricorrenti che il tribunale avrebbe omesso di considerare che il TT era stato dichiarato fallito, con conseguente privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, al sensi dell'art. 42 L.F. 10. Il motivo è inammissibile.
Si tratta di questione nuova, non dedotta in grado di appello. 11. In conclusione, il ricorso n. 15458/97 va rigettato. 12. È conseguenziale la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato n. 17430/97.
Ricorsi n. 2674/98 e n. 4683/98.
13. Il ricorso n. 2674/97, espressamente proposto per fronteggiare l'eventuale accoglimento (non verificatosi) dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, di eguale contenuto, precedentemente notificato (R.n. 15458/97), va dichiarato inammissibile, in ragione del principio della consumazione dell'impugnazione. E del pari inammissibile risulta il riproposto ricorso incidentale (R.n. 4683/98).
14. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dei ricorrenti NI e RU, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte n'unisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale n. 15458/97 e dichiara assorbito il ricorso incidentale n. 17430/97;
dichiara inammissibili i ricorsi n. 2674/98 e n. 4683/98; condanna in solido la NI ed il RU al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del TT, che liquida in 276.000=, oltre L. 1.800.000 (un milione ottocentomila) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999