Articolo 20 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 marzo 1974
Art. 20.
Per l'anno finanziario 1974, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV e VIII), ed al regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 46.994.288.000 ed in lire 239.070.359.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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