Articolo 21 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 marzo 1974
Art. 21.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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