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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17483 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8379.2022del ruolo generale e vertente
TRA
, nato in [...] il [...] cf. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Via Maria Barbara Tosatti 77, presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Cresti (c.f. PEC: e Valeria Fantoni (c.f. C.F._2
PEC: C.F._3 Email_1 tche lo rappresentano e difendono Email_2
-Attore- CONTRO
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso il difensore Avv. Sergio Siracusa (Cod. Fisc. pec: oma.it), C.F._4 Emai_3 Email_4 CP_3
-Convenuto-
Oggetto: domanda per l'annullamento dell'avviso di pagamento per l'occupazione abusiva di suolo pubblico Prot. n. QH 76160 del 24/11/2021, emesso da
[...]
, relativo al verbale n. 14180131542 e Controparte_4 notificato a mezzo PEC il 25/11/2021.
FATTO
Parte attrice premetteva di essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica tipo Rotazione C turno 310, per gestione di ramo di azienda dal titolare Sig. . In data 14/11/2021 con il verbale n. 14180131542 si Parte_2 contestava al trasgressore una maggiore occupazione del suolo concesso.
1 2
Successivamente, sulla base di detto verbale, CP_1 [...]
, emetteva l'impugnando atto notificandolo sia al Controparte_5 trasgressore che al titolare Sig. . Con il predetto atto, Pt_2 CP_1 intimava il pagamento del suolo occupato in eccedenza rispetto a quello autorizzato calcolando l'occupazione per un intervallo di tempo di 30 gg (vedi prospetto atto impugnato). Avverso il predetto atto, l'attore proponeva opposizione per i seguenti motivi:
A) Non applicabilità della normativa. Si trattava di una occupazione temporanea;
l'attore è autorizzato ad occupare il suolo per Mq 12,00 come risulta dal turno di lavoro;
B) Incongruità della sanzione pecuniaria applicata. In ipotesi in cui il
Giudicante non voglia accogliere la domanda principale, chiedeva in via gradata una congrua riduzione. L'occupazione del suolo è stata calcolata considerando l'occupazione per un intervallo di tempo di gg. 30 e maggiorando poi lo stesso del 200% a titolo di ulteriore sanzione. Ebbene, la presunzione ex lege secondo cui la maggiore occupazione debba calcolarsi per un intervallo di 30 giorni antecedenti la contestazione non può essere applicata alla fattispecie in oggetto. Nel caso che ci occupa, infatti, il trasgressore è titolare, per affitto di ramo di azienda, di licenza per il commercio su area pubblica del tipo a “ROTAZIONE”. Le licenze di questa tipologia seguono un turno mensile di lavoro consegnato dal
Comune di Roma, con l'indicazione delle diverse postazioni lavorative giornaliere ove esercitare l'attività. La modalità di svolgimento del lavoro, ovvero, con banco mobile da attrezzare ogni giorno in una località diversa della città, impedisce di per se stessa di presumere che l'occupazione si sia svolta con le medesime modalità nello stesso punto. In via subordinata chiedeva la riduzione degli importi al solo giorno oggetto dell'accertamento riducendo le sanzioni ad 1/30 di quanto applicato, ovvero alla somma ritenuta equa e di giustizia.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato poiché affetto da nullità e comunque infondato;
in subordine, ridurre gli importi richiesti ad una somma pari ad 1/30, ovvero, a quanto ritenuto equo e di giustizia
Con vittoria di spese.
2 3
Si costituiva e, dopo aver ricostruito l'accaduto, rilevava che la CP_1 domanda era infondata;
la pretesa era sussumibile nelle norme vigenti correttamente applicate. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con vittoria di spese.
All'udienza del 20.5.2025 il giudice assegnava i termini ex art.190 c.p. e la causa era posta in decisione.
Motivi della Decisione
La domanda della parte attrice deve essere rigettata e, per l'effetto, confermata la legittimità dell'atto impugnato.
L'avviso di pagamento è scaturito dall'accertamento effettuato in data 4.11.2021 nel quale è stata contestata la violazione dell'art.20 del d.lgs. n. 285/1992; art. 38, comma 3 e 8 DAC 108/2020 e Art. 56 comma 3 L.R. 22/2019; Artt. 23 e 24 DAC
21/2021. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso (non presentata), nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
Nel verbale si legge (vedi immagine sotto):
3 4
La Polizia ha accertato che il Sig. titolare di autorizzazione per il Parte_1 commercio su area pubblica tipo Rotazione C turno 310, occupava suolo pubblico con banco di vendita sormontato da ombrellone per m. 5,00 X 4,00, in Piazza
IC RM stallo 5, non avendo titolo. Egli era autorizzato ad esercitare (in base al turno) in via Nomentana Nuova area parcheggio civ. 37/39.
Le norme interessate sono gli artt.23\24 del regolamento OSP (DAC 21/2021) concernente il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico” di cui all'art.1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4 5
Peraltro, parte attrice contesta che, essendo un ambulante con turni, la commisurazione della sanzione calcolata sui 30 giorni non potrebbe essere effettuata, non avendo occupato il posto nei 30 giorni precedenti.
Tale interpretazione deve essere rigettata.
È stessa norma sanzionatoria che prevede una presunzione iuris et de iure la quale per struttura normativa non ammette prova contraria;
in buona sostanza è il parametro del legislatore che viene scelto come modello per commisurare la sanzione specifica e la parte non può provare che l'occupazione fosse in un numero di giorni inferiore. Peraltro, anche se fosse possibile simile interpretazione, osserva la difesa di che la rotazione turno C CP_1 riferibile all'operatore è quella in Via Nomentana Nuova;
nella fattispecie è stata accertata un'occupazione abusiva in Piazza IC RM, quindi fuori dall'ambito territoriale di interesse.
Circa le spese di lite emerge che parte attrice ha presentato domanda (acquisita al protocollo n. QH/27408 del 3.05.2022), con la quale ha chiesto, ai sensi della
DAC 110/2020 (Regolamento Generale delle Entrate) la dilazione di pagamento dell'avviso impugnato. ha già accolto l'istanza di dilazione di pagamento da parte del CP_1 trasgressore;
il ricorrente ha già provveduto a saldare la prima delle dieci rate mensili in cui è stato dilazionato il pagamento dovuto, così come risulta da attestazione di pagamento acquisita con protocollo QH/27447 del 3.05.2022. Tale circostanza motiva la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) Rigetta la domanda della parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità dell'atto impugnato;
(b) Compensa le spese.
Roma, 12.12.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8379.2022del ruolo generale e vertente
TRA
, nato in [...] il [...] cf. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Via Maria Barbara Tosatti 77, presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Cresti (c.f. PEC: e Valeria Fantoni (c.f. C.F._2
PEC: C.F._3 Email_1 tche lo rappresentano e difendono Email_2
-Attore- CONTRO
in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso il difensore Avv. Sergio Siracusa (Cod. Fisc. pec: oma.it), C.F._4 Emai_3 Email_4 CP_3
-Convenuto-
Oggetto: domanda per l'annullamento dell'avviso di pagamento per l'occupazione abusiva di suolo pubblico Prot. n. QH 76160 del 24/11/2021, emesso da
[...]
, relativo al verbale n. 14180131542 e Controparte_4 notificato a mezzo PEC il 25/11/2021.
FATTO
Parte attrice premetteva di essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica tipo Rotazione C turno 310, per gestione di ramo di azienda dal titolare Sig. . In data 14/11/2021 con il verbale n. 14180131542 si Parte_2 contestava al trasgressore una maggiore occupazione del suolo concesso.
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Successivamente, sulla base di detto verbale, CP_1 [...]
, emetteva l'impugnando atto notificandolo sia al Controparte_5 trasgressore che al titolare Sig. . Con il predetto atto, Pt_2 CP_1 intimava il pagamento del suolo occupato in eccedenza rispetto a quello autorizzato calcolando l'occupazione per un intervallo di tempo di 30 gg (vedi prospetto atto impugnato). Avverso il predetto atto, l'attore proponeva opposizione per i seguenti motivi:
A) Non applicabilità della normativa. Si trattava di una occupazione temporanea;
l'attore è autorizzato ad occupare il suolo per Mq 12,00 come risulta dal turno di lavoro;
B) Incongruità della sanzione pecuniaria applicata. In ipotesi in cui il
Giudicante non voglia accogliere la domanda principale, chiedeva in via gradata una congrua riduzione. L'occupazione del suolo è stata calcolata considerando l'occupazione per un intervallo di tempo di gg. 30 e maggiorando poi lo stesso del 200% a titolo di ulteriore sanzione. Ebbene, la presunzione ex lege secondo cui la maggiore occupazione debba calcolarsi per un intervallo di 30 giorni antecedenti la contestazione non può essere applicata alla fattispecie in oggetto. Nel caso che ci occupa, infatti, il trasgressore è titolare, per affitto di ramo di azienda, di licenza per il commercio su area pubblica del tipo a “ROTAZIONE”. Le licenze di questa tipologia seguono un turno mensile di lavoro consegnato dal
Comune di Roma, con l'indicazione delle diverse postazioni lavorative giornaliere ove esercitare l'attività. La modalità di svolgimento del lavoro, ovvero, con banco mobile da attrezzare ogni giorno in una località diversa della città, impedisce di per se stessa di presumere che l'occupazione si sia svolta con le medesime modalità nello stesso punto. In via subordinata chiedeva la riduzione degli importi al solo giorno oggetto dell'accertamento riducendo le sanzioni ad 1/30 di quanto applicato, ovvero alla somma ritenuta equa e di giustizia.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato poiché affetto da nullità e comunque infondato;
in subordine, ridurre gli importi richiesti ad una somma pari ad 1/30, ovvero, a quanto ritenuto equo e di giustizia
Con vittoria di spese.
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Si costituiva e, dopo aver ricostruito l'accaduto, rilevava che la CP_1 domanda era infondata;
la pretesa era sussumibile nelle norme vigenti correttamente applicate. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con vittoria di spese.
All'udienza del 20.5.2025 il giudice assegnava i termini ex art.190 c.p. e la causa era posta in decisione.
Motivi della Decisione
La domanda della parte attrice deve essere rigettata e, per l'effetto, confermata la legittimità dell'atto impugnato.
L'avviso di pagamento è scaturito dall'accertamento effettuato in data 4.11.2021 nel quale è stata contestata la violazione dell'art.20 del d.lgs. n. 285/1992; art. 38, comma 3 e 8 DAC 108/2020 e Art. 56 comma 3 L.R. 22/2019; Artt. 23 e 24 DAC
21/2021. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso (non presentata), nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
Nel verbale si legge (vedi immagine sotto):
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La Polizia ha accertato che il Sig. titolare di autorizzazione per il Parte_1 commercio su area pubblica tipo Rotazione C turno 310, occupava suolo pubblico con banco di vendita sormontato da ombrellone per m. 5,00 X 4,00, in Piazza
IC RM stallo 5, non avendo titolo. Egli era autorizzato ad esercitare (in base al turno) in via Nomentana Nuova area parcheggio civ. 37/39.
Le norme interessate sono gli artt.23\24 del regolamento OSP (DAC 21/2021) concernente il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico” di cui all'art.1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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Peraltro, parte attrice contesta che, essendo un ambulante con turni, la commisurazione della sanzione calcolata sui 30 giorni non potrebbe essere effettuata, non avendo occupato il posto nei 30 giorni precedenti.
Tale interpretazione deve essere rigettata.
È stessa norma sanzionatoria che prevede una presunzione iuris et de iure la quale per struttura normativa non ammette prova contraria;
in buona sostanza è il parametro del legislatore che viene scelto come modello per commisurare la sanzione specifica e la parte non può provare che l'occupazione fosse in un numero di giorni inferiore. Peraltro, anche se fosse possibile simile interpretazione, osserva la difesa di che la rotazione turno C CP_1 riferibile all'operatore è quella in Via Nomentana Nuova;
nella fattispecie è stata accertata un'occupazione abusiva in Piazza IC RM, quindi fuori dall'ambito territoriale di interesse.
Circa le spese di lite emerge che parte attrice ha presentato domanda (acquisita al protocollo n. QH/27408 del 3.05.2022), con la quale ha chiesto, ai sensi della
DAC 110/2020 (Regolamento Generale delle Entrate) la dilazione di pagamento dell'avviso impugnato. ha già accolto l'istanza di dilazione di pagamento da parte del CP_1 trasgressore;
il ricorrente ha già provveduto a saldare la prima delle dieci rate mensili in cui è stato dilazionato il pagamento dovuto, così come risulta da attestazione di pagamento acquisita con protocollo QH/27447 del 3.05.2022. Tale circostanza motiva la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) Rigetta la domanda della parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità dell'atto impugnato;
(b) Compensa le spese.
Roma, 12.12.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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