CASS
Ordinanza 24 ottobre 2024
Ordinanza 24 ottobre 2024
Massime • 1
Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 l.fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/10/2024, n. 27560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27560 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1999/2023 R.G. proposto da: ARTIS EDIZIONI DIGITALI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Faà di Bruno n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Sergio Nicola AL HI ([...]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente – contro FALLIMENTO di ARTIS EDIZIONI DIGITALI s.r.l. e PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MILANO
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3982/2022 depositata il 16/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 444/2022, dichiarava il fallimento di Artis Edizioni Digitali s.r.l. (di seguito, per brevità, Artis) su iniziativa del P.M.. Civile Ord. Sez. 1 Num. 27560 Anno 2024 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: PAZZI ALBERTO Data pubblicazione: 24/10/2024 2 di 10 2. Il reclamo ex art. 18 l fall. proposto da Artis contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Milano, la quale: i) premetteva in fatto che il P.M. aveva depositato la richiesta su segnalazione del giudice delegato alla trattazione di un primo procedimento prefallimentare promosso contro la società, conclusosi con un provvedimento di non luogo a provvedere perché la creditrice istante, Neprix s.r.l., aveva depositato atto di desistenza;
ii) ricordava che il P.M. é pienamente legittimato ad assumere l’iniziativa, ai sensi dell'art. 7, n. 2, l. fall., sulla base di una segnalazione dell'insolvenza proveniente dal giudice che l'abbia rilevata in qualsiasi fase di un procedimento civile, non richiedendosi al segnalante neppure di effettuare una delibazione sommaria dello stato d'insolvenza; iii) aggiungeva che nessuna violazione può essere ravvisata nel caso in cui la segnalazione sia effettuata dal relatore piuttosto che dal collegio, non rientrando tale attività tra le materie di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.; iv) escludeva, nel contempo, che vi sia un obbligo di comunicazione di tale segnalazione all’imprenditore, il quale non subisce alcun vulnus al suo diritto di difesa, che può essere esercitato nell’ambito dell’udienza prefallimentare;
v) rilevava che il cospicuo debito verso l’erario della reclamante era scaduto da tempo ed era rimasto impagato per mancanza di risorse finanziarie, mentre il fatto che la società fosse titolare di crediti verso terzi non valeva ad escluderne lo stato di insolvenza, dato che le prospettive di incasso non erano attuali e certe. 3. Artis ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 16 dicembre 2022, prospettando quattro motivi di doglianza. Gli intimati Fallimento di Artis Edizioni Digitali s.r.l. e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano non hanno svolto difese. 3 di 10 Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, l. fall.. Nella specie, secondo la ricorrente, la segnalazione al P.M., proveniente dal giudice relatore del procedimento prefallimentare promosso da Neprix ed eseguita lo stesso giorno in cui il tribunale aveva disposto l’archiviazione di detto procedimento, sarebbe affetta da nullità per difetto di terzietà ed imparzialità del segnalante;
andrebbe inoltre escluso che l’iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente da un singolo giudice, con un provvedimento monocratico successivo e contrastante con quello di archiviazione emesso dal collegio giudicante, posto che alla desistenza del creditore dall’istanza per declaratoria di fallimento corrisponde il venir meno della pendenza dell’istruttoria prefallimentare: la trasmissione degli atti al P.M. operata dal giudice relatore e non dal tribunale dovrebbe essere considerata irrituale ed affetta da un error in procedendo, perché avvenuta all’esito di un procedimento prefallimentare senza istruttoria, da parte di un giudice diverso dall’organo giudicante e senza alcuna comunicazione al debitore. 5. Il motivo non è fondato. 5.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 l. fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento 4 di 10 dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice (Cass., Sez. U, 9409/2013, che ha ribaltato l’orientamento fatto proprio da Cass. 4632/2009, invocato dalla ricorrente ai fini di sostenere la nullità per difetto di terzietà e imparzialità del giudice;
conf. Cass. 7255/2014). Dunque, nessun difetto di terzietà viziava la segnalazione effettuata dal giudice relatore in ragione del fatto che la stessa era stata effettuata all’esito di un primo procedimento conclusosi con una declaratoria di improcedibilità, per la desistenza del creditore istante, ed in funzione della presentazione di una richiesta di fallimento avanti al medesimo tribunale. 5.2 L’art. 7, n. 2), l. fall. prevede che il P.M. presenta la richiesta per la dichiarazione di fallimento “quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso del procedimento civile”. 5.2.1 La norma, nel fare riferimento al procedimento civile senza limitazioni di sorta, pone in rilievo come la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta sussista in tutti i casi in cui un fatto sensibile a mente degli artt. 1 e 5 l.fall. sia portato alla sua attenzione, per le valutazioni del caso, nell’ambito di una competenza propria dell’autorità giudiziaria segnalante, che abbia istituzionalmente “rilevato” la notitia decoctionis, “nel corso” di un procedimento civile, (e dunque in qualsiasi fase di esso), a prescindere dalla titolarità di poteri decisori esclusivi sullo stesso. Non vi è dubbio che tanto il giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento prefallimentare ex art. 15, comma 3, l. fall., quanto il tribunale che statuisce sull’istanza di fallimento una volta che sia intervenuta la desistenza del creditore istante conoscano istituzionalmente e nell’ambito dei compiti loro demandati delle risultanze del procedimento prefallimentare, con la conseguenza che ambedue sono legittimati a procedere alla 5 di 10 segnalazione al P.M. di una situazione di insolvenza che abbiano eventualmente rilevato. Ciò tanto più per il fatto che tale segnalazione non costituisce espressione di un potere decisorio, ma si configura come un atto neutro, assunto prima facie dall'organo procedente, che non richiede una delibazione sommaria dello stato d'insolvenza, la cui valutazione è rimessa al P.M. (Cass. 31999/2022; nello stesso senso Cass. 17927/2022, 18277/2015, 7255/2014, 26043/2013, Cass., Sez. U, 9408/2013; si veda, in particolare, Cass. 19927/2017, in fattispecie del tutto analoga di segnalazione trasmessa al P.M. dal giudice delegato di una diversa procedura fallimentare, promossa nei confronti della stessa parte e conclusasi con la dichiarazione di non luogo a procedere per desistenza del creditore istante;
conf. Cass. 30297/2021, 9205/2020, 6257/2018, 23391/2017). 5.2.2 Il tenore della norma prevede che il rilievo dell’insolvenza avvenga nel corso del procedimento civile, ma non stabilisce particolari limiti di tempo per il compimento della segnalazione di quanto rilevato. Si deve escludere, perciò, che questa segnalazione possa essere effettuata solo a condizione che il procedimento prefallimentare sia ancora pendente. Non è un caso, a ben vedere, che la norma non preveda un simile limite. Infatti, il procedimento prefallimentare, finché non è stato definito, può condurre alla dichiarazione di insolvenza (come nel caso in cui la desistenza sia ritenuta inadeguata da parte del tribunale), sicché solo la conclusione del giudizio consente di apprezzare la possibile utilità di una segnalazione da effettuare al P.M.. 5.3 Né risultano violati – in difetto di norme che disciplinino le modalità di trasmissione della segnalazione al P.M. prescrivendo l’osservanza di forme determinate (Cass. 27670/2022) – gli artt. 50- bis e 101 cod. proc. civ. (per la sua mancata comunicazione al 6 di 10 debitore), poiché, come ha correttamente rilevato la corte territoriale, detta segnalazione non rientra tra le materie di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ., mentre il diritto di difesa può essere pienamente esercitato una volta che il P.M. abbia deciso di esercitare l’iniziativa, posto che a quella segnalazione egli potrebbe anche decidere, discrezionalmente, di non dar corso. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ..: Artis - premesso di aver rappresentato nel reclamo che il tribunale aveva fondato la sentenza dichiarativa sull’accertamento di un mero suo stato di crisi, come emergente dagli atti, e non di vera e propria insolvenza, e che ogni altro fatto dedotto a suo difesa in sede di impugnazione era rimasto incontestato, stante la mancata costituzione in tale sede del P.M. e del Fallimento- lamenta che la corte del merito abbia assunto la decisione sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dal curatore all’udienza del 1° dicembre 2022, peraltro senza verificarne in alcun modo l’attendibilità e la correttezza, anziché sui fatti non contestati. 7. La censura, in parte infondata e in parte inammissibile, deve essere respinta. 7.1. Il disposto dell’art. 115 c.p.c. è invocato del tutto erroneamente dalla ricorrente, posto che non solo il procedimento prefallimentare non è retto dal principio dispositivo della prova, ma che anche nel giudizio di cognizione ordinaria la contumacia della parte – per di più nel grado d’appello - non vale di per sé a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio (Cass., Sez. U, 2951/2016, Cass. 30545/2017, 3765/2021, 14372/2023). Ne discende l’irrilevanza ai fini della decisione della mancata partecipazione del Fallimento e del P.M. al giudizio di reclamo. 7.2 Le ulteriori considerazioni svolte nel motivo, in ordine alla mancanza di vaglio delle dichiarazioni rese in udienza dal curatore 7 di 10 fallimentare e, più in generale, in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, attengono invece al merito e non possono avere ingresso in questa sede. Per inveterato indirizzo di questa Corte, infatti, la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017), essendo necessario e sufficiente che egli indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 13359/1999). 8. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, per aver la corte territoriale completamente trascurato i molteplici documenti prodotti dalla reclamante, dimostrativi di fatti storici quali: il ricorrere dell’esistenza di una situazione di mera crisi, come tale superabile attraverso il ricorso agli strumenti di composizione approntati dal legislatore e la concessione da parte del tribunale di soli quattro giorni per accedervi;
la richiesta di affidare il proprio risanamento alla guida e al controllo della Procura della Repubblica;
la prenotazione di un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione al fine di proporre e discutere un piano di rateizzazione. 9. Il motivo è inammissibile. Il mezzo, infatti, non è conforme ai canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., il "fatto storico" – e non già questioni, argomentazioni o prospettazioni delle parti (Cass. 2268/2022) – il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti 8 di 10 esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018, 3110/2022). In particolare, ove si tratti di documenti, la denuncia di tale vizio è ammissibile solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento, sicché «la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 19150/2016, Cass. 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022). Tali indicazioni, nel caso di specie, non sono state offerte ed anzi gli allegati “fatti documentati” (l’iniziale invito del P.M. a valutare strumenti alternativi di risoluzione della crisi, i due rinvii concessi dal G.D. e assentiti dal P.M., la richiesta finale della debitrice di termine per ripianare l’indebitamento sotto il diretto controllo del P.M. o in alternativa di CTU, “l’appuntamento” preso il 13 giugno 2022 con l’Agenzia delle Entrate per “proporre e discutere un piano di rateizzazione”) appaiono manifestamente privi di decisività, ovvero privi di qualsivoglia incidenza sull’accertamento della mancanza di risorse finanziarie della società, a fronte di un suo cospicuo e risalente debito erariale, sul quale il giudice del reclamo ha fondato la propria decisione. 10. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., per mancanza di una motivazione sufficientemente logica in ordine all’asserita sussistenza dello stato di insolvenza. L’omesso pagamento dei singoli creditori – spiega la ricorrente - è un inadempimento e quindi un fatto che assume rilievo all’interno 9 di 10 del singolo rapporto obbligatorio sottostante, mentre l’insolvenza è uno status collegato alla situazione patrimoniale del soggetto. La corte d’appello ha dato conto solo di un’esposizione debitoria verso l’erario che, pur potendo costituire sintomo di una condizione di insolvenza non ne determinava necessariamente la sussistenza, e non ha considerato che tanto lo sviluppo della vicenda processuale, quanto le emergenze istruttorie dimostravano il ricorrere di una mera crisi, o al più di un’insolvenza prospettica, ma non di una condizione di insolvenza. 11. Il motivo è inammissibile, giacché, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge sostanziale, si risolve in una mera critica alla motivazione che sorregge la decisione impugnata e nella richiesta di una valutazione dei fatti diversa da quella operata dal giudice del merito, sindacabile nella presente sede di legittimità solo negli stretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. E’ opportuno aggiungere (stanti i rilievi ripetutamente svolti a questo proposito) che, sebbene «in termini di approssimazione generale, l'insolvenza differisca dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una "inidoneità" di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni», tuttavia «è certo che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti», poiché quel che interessa «è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva» (Cass. 480/2023; cfr. Cass. 8745/2023, 17105/2019, 29913/2018, 23437/2017, 7252/2014), essendo a tal fine sufficiente anche l’inadempimento di un solo debito (Cass. 9297/2019, 19611/2014). 12. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. 10 di 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 29 maggio 2024.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3982/2022 depositata il 16/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 444/2022, dichiarava il fallimento di Artis Edizioni Digitali s.r.l. (di seguito, per brevità, Artis) su iniziativa del P.M.. Civile Ord. Sez. 1 Num. 27560 Anno 2024 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: PAZZI ALBERTO Data pubblicazione: 24/10/2024 2 di 10 2. Il reclamo ex art. 18 l fall. proposto da Artis contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Milano, la quale: i) premetteva in fatto che il P.M. aveva depositato la richiesta su segnalazione del giudice delegato alla trattazione di un primo procedimento prefallimentare promosso contro la società, conclusosi con un provvedimento di non luogo a provvedere perché la creditrice istante, Neprix s.r.l., aveva depositato atto di desistenza;
ii) ricordava che il P.M. é pienamente legittimato ad assumere l’iniziativa, ai sensi dell'art. 7, n. 2, l. fall., sulla base di una segnalazione dell'insolvenza proveniente dal giudice che l'abbia rilevata in qualsiasi fase di un procedimento civile, non richiedendosi al segnalante neppure di effettuare una delibazione sommaria dello stato d'insolvenza; iii) aggiungeva che nessuna violazione può essere ravvisata nel caso in cui la segnalazione sia effettuata dal relatore piuttosto che dal collegio, non rientrando tale attività tra le materie di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.; iv) escludeva, nel contempo, che vi sia un obbligo di comunicazione di tale segnalazione all’imprenditore, il quale non subisce alcun vulnus al suo diritto di difesa, che può essere esercitato nell’ambito dell’udienza prefallimentare;
v) rilevava che il cospicuo debito verso l’erario della reclamante era scaduto da tempo ed era rimasto impagato per mancanza di risorse finanziarie, mentre il fatto che la società fosse titolare di crediti verso terzi non valeva ad escluderne lo stato di insolvenza, dato che le prospettive di incasso non erano attuali e certe. 3. Artis ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 16 dicembre 2022, prospettando quattro motivi di doglianza. Gli intimati Fallimento di Artis Edizioni Digitali s.r.l. e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano non hanno svolto difese. 3 di 10 Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, l. fall.. Nella specie, secondo la ricorrente, la segnalazione al P.M., proveniente dal giudice relatore del procedimento prefallimentare promosso da Neprix ed eseguita lo stesso giorno in cui il tribunale aveva disposto l’archiviazione di detto procedimento, sarebbe affetta da nullità per difetto di terzietà ed imparzialità del segnalante;
andrebbe inoltre escluso che l’iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente da un singolo giudice, con un provvedimento monocratico successivo e contrastante con quello di archiviazione emesso dal collegio giudicante, posto che alla desistenza del creditore dall’istanza per declaratoria di fallimento corrisponde il venir meno della pendenza dell’istruttoria prefallimentare: la trasmissione degli atti al P.M. operata dal giudice relatore e non dal tribunale dovrebbe essere considerata irrituale ed affetta da un error in procedendo, perché avvenuta all’esito di un procedimento prefallimentare senza istruttoria, da parte di un giudice diverso dall’organo giudicante e senza alcuna comunicazione al debitore. 5. Il motivo non è fondato. 5.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 l. fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento 4 di 10 dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice (Cass., Sez. U, 9409/2013, che ha ribaltato l’orientamento fatto proprio da Cass. 4632/2009, invocato dalla ricorrente ai fini di sostenere la nullità per difetto di terzietà e imparzialità del giudice;
conf. Cass. 7255/2014). Dunque, nessun difetto di terzietà viziava la segnalazione effettuata dal giudice relatore in ragione del fatto che la stessa era stata effettuata all’esito di un primo procedimento conclusosi con una declaratoria di improcedibilità, per la desistenza del creditore istante, ed in funzione della presentazione di una richiesta di fallimento avanti al medesimo tribunale. 5.2 L’art. 7, n. 2), l. fall. prevede che il P.M. presenta la richiesta per la dichiarazione di fallimento “quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso del procedimento civile”. 5.2.1 La norma, nel fare riferimento al procedimento civile senza limitazioni di sorta, pone in rilievo come la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta sussista in tutti i casi in cui un fatto sensibile a mente degli artt. 1 e 5 l.fall. sia portato alla sua attenzione, per le valutazioni del caso, nell’ambito di una competenza propria dell’autorità giudiziaria segnalante, che abbia istituzionalmente “rilevato” la notitia decoctionis, “nel corso” di un procedimento civile, (e dunque in qualsiasi fase di esso), a prescindere dalla titolarità di poteri decisori esclusivi sullo stesso. Non vi è dubbio che tanto il giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento prefallimentare ex art. 15, comma 3, l. fall., quanto il tribunale che statuisce sull’istanza di fallimento una volta che sia intervenuta la desistenza del creditore istante conoscano istituzionalmente e nell’ambito dei compiti loro demandati delle risultanze del procedimento prefallimentare, con la conseguenza che ambedue sono legittimati a procedere alla 5 di 10 segnalazione al P.M. di una situazione di insolvenza che abbiano eventualmente rilevato. Ciò tanto più per il fatto che tale segnalazione non costituisce espressione di un potere decisorio, ma si configura come un atto neutro, assunto prima facie dall'organo procedente, che non richiede una delibazione sommaria dello stato d'insolvenza, la cui valutazione è rimessa al P.M. (Cass. 31999/2022; nello stesso senso Cass. 17927/2022, 18277/2015, 7255/2014, 26043/2013, Cass., Sez. U, 9408/2013; si veda, in particolare, Cass. 19927/2017, in fattispecie del tutto analoga di segnalazione trasmessa al P.M. dal giudice delegato di una diversa procedura fallimentare, promossa nei confronti della stessa parte e conclusasi con la dichiarazione di non luogo a procedere per desistenza del creditore istante;
conf. Cass. 30297/2021, 9205/2020, 6257/2018, 23391/2017). 5.2.2 Il tenore della norma prevede che il rilievo dell’insolvenza avvenga nel corso del procedimento civile, ma non stabilisce particolari limiti di tempo per il compimento della segnalazione di quanto rilevato. Si deve escludere, perciò, che questa segnalazione possa essere effettuata solo a condizione che il procedimento prefallimentare sia ancora pendente. Non è un caso, a ben vedere, che la norma non preveda un simile limite. Infatti, il procedimento prefallimentare, finché non è stato definito, può condurre alla dichiarazione di insolvenza (come nel caso in cui la desistenza sia ritenuta inadeguata da parte del tribunale), sicché solo la conclusione del giudizio consente di apprezzare la possibile utilità di una segnalazione da effettuare al P.M.. 5.3 Né risultano violati – in difetto di norme che disciplinino le modalità di trasmissione della segnalazione al P.M. prescrivendo l’osservanza di forme determinate (Cass. 27670/2022) – gli artt. 50- bis e 101 cod. proc. civ. (per la sua mancata comunicazione al 6 di 10 debitore), poiché, come ha correttamente rilevato la corte territoriale, detta segnalazione non rientra tra le materie di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ., mentre il diritto di difesa può essere pienamente esercitato una volta che il P.M. abbia deciso di esercitare l’iniziativa, posto che a quella segnalazione egli potrebbe anche decidere, discrezionalmente, di non dar corso. 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ..: Artis - premesso di aver rappresentato nel reclamo che il tribunale aveva fondato la sentenza dichiarativa sull’accertamento di un mero suo stato di crisi, come emergente dagli atti, e non di vera e propria insolvenza, e che ogni altro fatto dedotto a suo difesa in sede di impugnazione era rimasto incontestato, stante la mancata costituzione in tale sede del P.M. e del Fallimento- lamenta che la corte del merito abbia assunto la decisione sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dal curatore all’udienza del 1° dicembre 2022, peraltro senza verificarne in alcun modo l’attendibilità e la correttezza, anziché sui fatti non contestati. 7. La censura, in parte infondata e in parte inammissibile, deve essere respinta. 7.1. Il disposto dell’art. 115 c.p.c. è invocato del tutto erroneamente dalla ricorrente, posto che non solo il procedimento prefallimentare non è retto dal principio dispositivo della prova, ma che anche nel giudizio di cognizione ordinaria la contumacia della parte – per di più nel grado d’appello - non vale di per sé a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio (Cass., Sez. U, 2951/2016, Cass. 30545/2017, 3765/2021, 14372/2023). Ne discende l’irrilevanza ai fini della decisione della mancata partecipazione del Fallimento e del P.M. al giudizio di reclamo. 7.2 Le ulteriori considerazioni svolte nel motivo, in ordine alla mancanza di vaglio delle dichiarazioni rese in udienza dal curatore 7 di 10 fallimentare e, più in generale, in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, attengono invece al merito e non possono avere ingresso in questa sede. Per inveterato indirizzo di questa Corte, infatti, la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017), essendo necessario e sufficiente che egli indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 13359/1999). 8. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, per aver la corte territoriale completamente trascurato i molteplici documenti prodotti dalla reclamante, dimostrativi di fatti storici quali: il ricorrere dell’esistenza di una situazione di mera crisi, come tale superabile attraverso il ricorso agli strumenti di composizione approntati dal legislatore e la concessione da parte del tribunale di soli quattro giorni per accedervi;
la richiesta di affidare il proprio risanamento alla guida e al controllo della Procura della Repubblica;
la prenotazione di un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione al fine di proporre e discutere un piano di rateizzazione. 9. Il motivo è inammissibile. Il mezzo, infatti, non è conforme ai canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., il "fatto storico" – e non già questioni, argomentazioni o prospettazioni delle parti (Cass. 2268/2022) – il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti 8 di 10 esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018, 3110/2022). In particolare, ove si tratti di documenti, la denuncia di tale vizio è ammissibile solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento, sicché «la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 19150/2016, Cass. 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022). Tali indicazioni, nel caso di specie, non sono state offerte ed anzi gli allegati “fatti documentati” (l’iniziale invito del P.M. a valutare strumenti alternativi di risoluzione della crisi, i due rinvii concessi dal G.D. e assentiti dal P.M., la richiesta finale della debitrice di termine per ripianare l’indebitamento sotto il diretto controllo del P.M. o in alternativa di CTU, “l’appuntamento” preso il 13 giugno 2022 con l’Agenzia delle Entrate per “proporre e discutere un piano di rateizzazione”) appaiono manifestamente privi di decisività, ovvero privi di qualsivoglia incidenza sull’accertamento della mancanza di risorse finanziarie della società, a fronte di un suo cospicuo e risalente debito erariale, sul quale il giudice del reclamo ha fondato la propria decisione. 10. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., per mancanza di una motivazione sufficientemente logica in ordine all’asserita sussistenza dello stato di insolvenza. L’omesso pagamento dei singoli creditori – spiega la ricorrente - è un inadempimento e quindi un fatto che assume rilievo all’interno 9 di 10 del singolo rapporto obbligatorio sottostante, mentre l’insolvenza è uno status collegato alla situazione patrimoniale del soggetto. La corte d’appello ha dato conto solo di un’esposizione debitoria verso l’erario che, pur potendo costituire sintomo di una condizione di insolvenza non ne determinava necessariamente la sussistenza, e non ha considerato che tanto lo sviluppo della vicenda processuale, quanto le emergenze istruttorie dimostravano il ricorrere di una mera crisi, o al più di un’insolvenza prospettica, ma non di una condizione di insolvenza. 11. Il motivo è inammissibile, giacché, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge sostanziale, si risolve in una mera critica alla motivazione che sorregge la decisione impugnata e nella richiesta di una valutazione dei fatti diversa da quella operata dal giudice del merito, sindacabile nella presente sede di legittimità solo negli stretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. E’ opportuno aggiungere (stanti i rilievi ripetutamente svolti a questo proposito) che, sebbene «in termini di approssimazione generale, l'insolvenza differisca dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una "inidoneità" di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni», tuttavia «è certo che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti», poiché quel che interessa «è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva» (Cass. 480/2023; cfr. Cass. 8745/2023, 17105/2019, 29913/2018, 23437/2017, 7252/2014), essendo a tal fine sufficiente anche l’inadempimento di un solo debito (Cass. 9297/2019, 19611/2014). 12. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. 10 di 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 29 maggio 2024.