Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/10/2024, n. 27560
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Ordinanza 24 ottobre 2024

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Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 l.fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/10/2024, n. 27560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27560
    Data del deposito : 24 ottobre 2024

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