Articolo 25 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
Articolo 24Articolo 26
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2 maggio 2001
Art. 25. (Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonche' quelle delegate da leggi dello Stato.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001