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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 139 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lago di Lesina n. 35 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Claudio Coratella, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
, c.f.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Lucia del Mela, Via Serri s.n.c.;
- appellato contumace -
avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte appellante ha concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. stipulava due contratti di finanziamento, con cessione del Controparte_1 quinto della retribuzione, con PrestiNuova, oggi di cui il primo, avente n. Pt_1
8006283, sottoscritto in data 13/03/2008, estinto anticipatamente con un'operazione di rinnovo, stipulando il nuovo contratto n. 8040856, sottoscritto l'11/04/2012, anch'esso estinto anticipatamente dopo la scadenza della rata n. 48. A seguito dell'estinzione anticipata dei due rapporti, Controparte_1 proponeva due separati ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario per richiedere il rimborso di € 2.637,26 per il contratto n. 8006283 per restituzione pro quota dei costi recurring e del premio assicurativo e di € 434,83 per il contratto n. 8040856 per la restituzione pro quota delle spese di istruttoria e vendita. adiva il Giudice ordinario per ottenere una pronuncia Parte_1 dichiarativa dell'inesistenza dell'altrui diritto alla ripetizione dei predetti oneri dei quali il aveva chiesto la restituzione, con diritto a trattenere dette somme in quanto non CP_1 ripetibili.
Con sentenza n. 260/2021 del 23.06.2021, depositata il 29.06.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 918/2020 R.G., il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di
Gotto rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
rimasto contumace, motivando sull'assunto della carenza dell'interesse ad
[...] agire, non avendo il convenuto promosso alcuna azione ai fini del recupero delle somme dedotte, al di là di due ricorsi all'Arbitro Bancario e Finanziario, le cui decisioni sono prive di valore giurisdizionale ed inidonee ad essere eseguite coattivamente.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1 la riforma per i motivi di seguito illustrati.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 100 c.p.c., per avere il giudicante escluso la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore.
In particolare, l'appellante ha affermato che, nonostante le decisioni dell'ABF risultino prive di efficacia cogente, è altresì vero che l'eventuale accoglimento del ricorso di controparte non sarebbe privo di conseguenze, in quanto il regolamento dell'ABF prevede, per l'ipotesi in cui l'istituto di credito non si conformi alle predette decisioni, che quest'ultimo sia tenuto al versamento di euro 200,00 in favore della Banca d'Italia a titolo di contributo spese ed al rimborso di euro 20,00 al ricorrente per spese di procedura.
Inoltre, il medesimo regolamento stabilisce che, nell'ipotesi suddescritta, l'inadempienza dell'intermediario debba essere dichiarata mediante la pubblicazione della notizia sul sito dell'ABF e, a spese della stessa banca, su due quotidiani a diffusione nazionale.
Con il secondo motivo di appello, ha dedotto il mancato esame Parte_1 del merito della vicenda, esponendo: che al contratto n. 8006283, sottoscritto in data
13/03/2008, non sono applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 141/2010, che, in sede di recepimento della Direttiva n. 48/2008, aveva introdotto nel nostro ordinamento il principio della riduzione del costo del credito in ragione della vita residua del contratto;
che in tal senso depone il disposto dell'art. 30 della succitata Direttiva, a norma del quale
“le disposizioni nazionali di attuazione non si applicano ai contratti già in essere all'entrata in vigore delle stesse”; che la disciplina applicabile al caso di specie andrebbe individuata, piuttosto, nell'art. 125 sexies vigente ratione temporis, che configura in capo al cliente, in caso di estinzione anticipata del contratto, il diritto ad un'equa riduzione del costo del credito, senza alcun riferimento alla tipologia dei costi che devono formare oggetto della riduzione;
che, pertanto, deve considerarsi legittima la clausola del contratto de quo che prevede la non rimborsabilità dei costi recurring e, nello specifico, delle commissioni finanziarie anticipate dal cliente in sede di sottoscrizione dell'accordo; che, inoltre, con particolare riguardo al premio assicurativo non goduto, lo stesso non può costituire oggetto di rimborso, in quanto il relativo obbligo sarebbe stato introdotto dal
Regolamento ISVAP n. 35, entrato in vigore il 10/12/2010, quindi successivamente alla stipula del contratto di cui si discorre;
che, in ogni caso, l'unico soggetto obbligato alla restituzione dell'anzidetto premio sarebbe la compagnia assicurativa titolare del relativo contratto, poiché l'intermediario si sarebbe limitato a collocare la polizza, senza incamerare alcuna somma;
in subordine, relativamente al quantum, che la somma eventualmente dovuta non andrebbe liquidata sulla base del criterio pro rata temporis, bensì secondo il metodo di calcolo individuato dall'art. 49 del succitato Regolamento.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 8040856 dell'11/04/2012,
l'appellante ha dedotto che va considerata legittima la clausola relativa alla non rimborsabilità delle spese di vendita ed istruttoria, in quanto l'art. 125 sexies vigente ratione temporis prevede la ripetibilità – proporzionalmente alla vita residua del contratto
– dei soli costi recurring, ossia delle spese legate alla durata del rapporto contrattuale.mNon potrebbero, invece, costituire oggetto di rimborso i costi “up front”, ovvero tutti quegli esborsi riconducibili alle attività preliminari alla concessione del finanziamento, nel cui alveo possono farsi rientrare le spese di istruttoria e vendita.
Decisiva sarebbe la previsione contenuta nell'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 che, dopo aver introdotto il principio dell'integrale rimborsabilità dei costi legati ai contratti di finanziamento stipulati con i consumatori, ha escluso dall'ambito applicativo della riforma i contratti già esistenti al momento della sua entrata in vigore, precisando come, in relazione agli stessi, debba trovare applicazione anche la normativa secondaria dettata dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza e vigilanza.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante ha prodotto la comunicazione resa dalla Banca d'Italia in data 7/04/2011, dalla quale si evince l'adesione dell'organo di vigilanza alla tesi della differenziazione, sul piano della rimborsabilità delle spese sopportate dal cliente prima dell'estinzione anticipata del contratto, tra costi
“recurring” e costi “up front”.
Non si è costituito in giudizio , del quale va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
L'interesse ad agire, il quale rappresenta, assieme alla legitimatio ad causam, una delle condizioni dell'azione, coincide con l'esigenza di tutela giurisdizionale da parte del singolo che, lamentando la lesione di un interesse ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, agisce in giudizio per ottenere la rimozione degli effetti pregiudizievoli e la piena attuazione del diritto di cui si assume titolare, sempre che detto risultato sia conseguibile mediante il ricorso all'autorità giudiziaria.
Se, però, nelle azioni di condanna, l'interesse ad agire postula la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della situazione giuridica dedotta, nelle azioni di mero accertamento è sufficiente che l'attore alleghi un pregiudizio anche solo potenziale, purché riconducibile ad una obiettiva situazione di incertezza, che trovi riscontro – a seconda che di discorra di accertamento positivo o negativo – in atti o comportamenti idonei a manifestare inequivocabilmente la volontà di mettere in discussione il diritto vantato dall'attore, ovvero di affermare l'esistenza di un diritto incompatibile con quello di cui quest'ultimo si assume titolare.
Il risultato utile perseguito dall'attore mediante l'esperimento dell'azione di mero accertamento, pertanto, coincide con il ripristino di quella situazione di certezza venuta meno a seguito dell'altrui condotta.
Ciò premesso, occorre innanzitutto sottolineare come la domanda proposta dall'odierno appellante vada sussunta sub specie di azione di accertamento negativo, essendo volta a sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di alla Controparte_1 rimborsabilità degli oneri versati da quest'ultimo in sede di sottoscrizione dei contratti di finanziamento per cui è causa.
Passando, poi, all'esame della questione relativa alla sussistenza, nel caso di specie, dell'interesse ad agire, va osservato che non può valere ad escluderlo la natura extragiudiziale dei ricorsi proposti dall'appellato dinanzi all'Arbitro Bancario e
Finanziario, come invece argomentato dal Giudice di prime cure.
I ricorsi de quibus, infatti, benché non possano condurre all'adozione di provvedimenti provvisti del carattere dell'esecutorietà, costituiscono atti idonei a manifestare la volontà di far valere un diritto il cui esercizio appare inconciliabile con la posizione assunta dall'appellante.
Ciò è sufficiente - con assorbimento del vaglio di ogni ulteriore profilo difensivo dedotta da - affinché possa darsi risposta positiva al quesito relativo Parte_1 alla sussistenza dell'interesse ad agire nel caso che ci occupa, poiché il contenuto della domanda spiegata dall'appellante appare in linea con la funzione tipica dell'azione di mero accertamento, che risulta finalizzata unicamente alla rimozione di una obiettiva situazione di incertezza rispetto all'esistenza o al modo di essere della situazione giuridica dedotta in giudizio.
2.1 Passando all'esame del secondo motivo di appello, esso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, i diritti di cui si Controparte_1 afferma titolare troverebbero il proprio fondamento in disposizioni normative non applicabili ai contratti di finanziamento dedotti nel presente giudizio, in quanto entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione dei medesimi.
In particolare, al contratto n. 8006283, sottoscritto in data 13/03/2008, non risulterebbe applicabile l'art. 125 sexies T.U.B. così come modificato dal D. Lgs. n.
141/2010, di attuazione della Direttiva n. 48/2008, il quale avrebbe introdotto la distinzione tra costi “recurring” e costi “up front”, ammettendo la rimborsabilità dei primi in caso di estinzione anticipata del contratto.
Analogamente non potrebbe trovare applicazione, con riferimento al contratto n.
8040856, sottoscritto l'11/04/2012, l'art. 125 sexies nella sua più recente formulazione, in quanto l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 ne avrebbe escluso l'operatività in relazione ai contratti già in essere al momento della sua entrata in vigore.
Orbene, tale tesi non merita di essere condivisa.
Con la sentenza “XI” emessa in data 11/09/2019, richiamata dallo stesso appellante, la Corte di Giustizia dell'U.E. è stata investita in via pregiudiziale della questione relativa all'interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva n. 48/2008 nella parte in cui prevede che, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore “ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Segnatamente, alla Corte si chiedeva se nella nozione di “costo totale del credito” dovessero essere ricomprese anche le spese che non dipendono dalla durata del contratto, ovvero i c.d. costi “up front”.
Il Giudice del rinvio, facendo leva sugli scopi perseguiti dal legislatore comunitario mediante l'introduzione della disposizione in oggetto, ha affermato che primarie ragioni di tutela del consumatore impongono di privilegiarne un'interpretazione estensiva, idonea a ricomprendere, nel novero dei costi rimborsabili al cliente, tutte le spese ricollegabili al contratto anticipatamente estinto, a prescindere dalla natura ricorrente o meno delle stesse.
La Corte, partendo dalla constatazione che il rapporto tra ente creditizio e consumatore si caratterizza per una evidente asimmetria sia per quanto riguarda il livello di informazione, sia per quanto concerne il potere di negoziazione, ha ritenuto che interpretare l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 48/2008 in modo da escludere la ripetibilità dei costi “up front” comporterebbe una ingiustificata compromissione dei diritti del consumatore, specie ove si consideri che è alla banca che spetta la determinazione, in via unilaterale, dei costi da addebitare al cliente in vista della conclusione e della successiva esecuzione del contratto.
Pertanto, ove si facesse luogo ad una interpretazione maggiormente restrittiva della disposizione in esame, nulla impedirebbe all'ente creditizio di imporre pagamenti più elevati al momento della stipula del contratto, al fine di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del medesimo.
Orbene, la circostanza che il contratto di finanziamento n. 8040856, sottoscritto in data 11/04/2012, sia stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n.
73/2021 non osta all'applicazione della direttiva n. 48/2008 secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia nella sentenza “XI”.
Va osservato, infatti, che, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 263/2022, l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 48/2008 e la versione dell'art. 125 sexies precedente all'entrata in vigore della novella del 2021 non presentano, sul piano letterale, differenze tali da non consentire un'interpretazione della disposizione interna in senso conforme al contenuto della norma comunitaria.
A tali conclusioni è necessario pervenire – ha sottolineato la Corte – ove si tenga presente, da un lato, che entrambe le succitate disposizioni individuano nel paradigma del
“costo totale del credito” il parametro per la determinazione del diritto alla riduzione e, dall'altro, che l'espressione “per la durata residua del contratto”, utilizzata dalla norma interna, non appare finalizzata a sottrarre determinate tipologie di spesa al regime della rimborsabilità, bensì ad individuare la misura dell'anzidetta riduzione. Da ciò discende che una interpretazione dell'art. 125 sexies, nella versione antecedente alla riforma del 2021, alla luce dei principi espressi nella sentenza XI non solo non appare contra legem, ma risulta necessaria alla luce del canone dell'interpretazione conforme, ovvero del dovere, posto in capo ai giudici nazionali, di orientare la propria attività ermeneutica nella direzione tracciata dal legislatore europeo.
Il suddetto principio, valevole ogniqualvolta l'interprete sia chiamato ad applicare la legge nazionale in settori nei quali l'Unione si sia limitata ad emanare disposizioni finalizzate a raccordare le legislazioni dei vari Paesi membri e non sia ancora intervenuto un provvedimento interno di attuazione, è destinato a trovare applicazione, a fortiori, in sede di interpretazione della stessa normativa di recepimento.
Quanto alla questione relativa all'applicabilità della succitata sentenza alle fattispecie sorte anteriormente alla sua emissione, occorre sottolineare – come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale nella summenzionata sentenza – che le pronunce interpretative della Corte di giustizia non hanno valore costitutivo, bensì meramente dichiarativo, con la conseguenza che l'operatività dei principi in esse richiamati va fatta retroagire al momento dell'entrata in vigore del provvedimento oggetto di interpretazione.
Ne consegue che l'art. 125 sexies vigente ratione temporis, ovvero prima dell'entrata in vigore della novella del 2021, va interpretato in modo da attribuire al consumatore, che abbia adempiuto in via anticipata agli obblighi derivanti dal contratto di credito, il diritto di ripetere tutti gli esborsi sostenuti a causa del contratto, a prescindere dalla distinzione tra costi recurring e costi up front.
Da siffatta ricostruzione della normativa di settore discende, inoltre, la nullità della clausola contenuta nel contratto di finanziamento n. 8040856 (art. 12), la quale, escludendo la ripetibilità delle spese di istruttoria e vendita sostenute dal cliente in sede di sottoscrizione dell'accordo, dà luogo ad un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Detto squilibrio, come noto, è sanzionato dal Codice del Consumo mediante l'espunzione della clausola dal testo del contratto, il quale rimane – per il resto – perfettamente valido ed efficace, nell'ottica di garantire al consumatore la massima tutela possibile.
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non sussistono preclusioni o altri limiti al rilievo ufficioso di detta ipotesi di nullità, potendo il relativo potere essere esercitato in qualunque stato o grado del giudizio. Per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle suesposte, non meritano di essere condivise le argomentazioni articolate dall'appellante in relazione all'asserita irripetibilità delle spese anticipate dal cliente per l'esecuzione delle commissioni finanziarie collegate al contratto n. 8006283, sottoscritto in data 13/03/2008.
L'appellante ha affermato che il diritto al rimborso dei costi “recurring” sarebbe stato introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, con il D. Lgs. n. 141/2010 – attuativo della direttiva n. 48/2008 – e che la versione originaria dell'art. 125 sexies T.U.B. attribuiva al consumatore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo avesse adempiuto anticipatamente agli obblighi scaturenti dal contratto, il solo diritto ad una “equa riduzione” del costo complessivo del credito, senza operare alcuna distinzione tra le varie categorie di spesa e, soprattutto, senza individuare i criteri da seguire per determinare l'effettiva portata del rimborso.
E', tuttavia, errato affermare che la direttiva n. 48/2008 abbia apportato, nella materia dalla stessa disciplinata, elementi di novità tali da comportare una netta cesura rispetto alla tradizione giuridica passata.
Più correttamente, essa ha avuto il merito di conferire maggiore precisione ed organicità alla normativa in materia di credito al consumo, racchiusa nella direttiva n.
102/1987, concretizzando in particolare il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito mediante la sostituzione della nozione generica di “equa riduzione” con quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito”.
Ciò nonostante, la finalità di garantire al consumatore la massima protezione nell'ambito dei contratti de quibus è stata perseguita dal legislatore europeo sin dall'adozione della direttiva n. 102/1987 ed è alla luce di detta finalità che la stessa va interpretata, privilegiando una ricostruzione del concetto di “equa riduzione” che ne valorizzi le potenzialità espansive, in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza XI (cfr., Cass. Civ., sez. II, n. 25977 del 06/09/2023).
Sulla scorta delle suesposte ragioni ed alla luce del principio dell'interpretazione conforme, anche la normativa nazionale vigente in materia di credito al consumo anteriormente al recepimento della direttiva n. 48/2008 va interpretata nel senso di riconoscere al consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, il diritto di ripetere tutte le spese collegate al contratto, a prescindere dalla distinzione tra costi upfront e costi recurring.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola di cui al contratto di finanziamento n. 8006283 (art. 10), a norma della quale il cliente, in caso di estinzione anticipata del contratto, non ha diritto di ripetere le commissioni finanziarie pagate in esecuzione del medesimo.
Quanto alla questione relativa al rimborso del premio assicurativo in relazione al contratto de quo, non merita di essere condivisa la tesi dell'appellante, a mente della quale la normativa regolamentare vigente ratione temporis non prevedeva il diritto alla restituzione in favore del cliente e, in ogni caso, quest'ultimo non avrebbe alcun titolo per agire nei confronti della banca, che si sarebbe limitata a favorire la stipulazione del contratto fra il cliente e la compagnia di assicurazione senza, tuttavia, incamerare alcuna somma.
Occorre, infatti, sottolineare che il premio in oggetto è stato versato in esecuzione di un contratto di assicurazione collegato ad un finanziamento e che, pertanto, l'estinzione anticipata di quest'ultimo ha determinato il venir meno della causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale, con conseguente configurazione, in capo al cliente, del diritto alla restituzione di quanto pagato, a prescindere dall'esplicito riconoscimento di siffatto diritto in una disposizione legislativa o regolamentare (cfr., ex multis, Trib. Napoli n. 6801 del 06/07/2022
Inoltre, la tesi dell'appellante secondo la quale essa non avrebbe percepito alcuna somma in relazione al contratto di assicurazione risulta smentita dall'art. 7 del contratto di finanziamento n. 8006283, il quale stabilisce che il premio assicurativo “viene dedotto in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento, quale importo facente parte delle spese totali (...)”.
L'incameramento del premio da parte di risulta, pertanto, in Parte_1 actis ed alcuna rilevanza può assumere la successiva, eventuale devoluzione della relativa somma alla compagnia assicuratrice, in quanto – come detto – il destinatario dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo va individuato nell'accipiens, ovvero nel soggetto che ha incassato la somma senza avervi titolo.
Va, inoltre, osservato che la circostanza che l'art. 49 del regolamento ISVAP n. 35, adottato il 26/05/2010, configuri in capo alla compagnia di assicurazione l'obbligo di restituire al cliente il premio pagato in anticipo non preclude la possibilità di estendere detto obbligo all'ente creditizio, consentendo al consumatore di agire indifferentemente nei confronti dell'uno e dell'altro.
La configurazione di una solidarietà passiva tra banca concedente e compagnia assicuratrice consentirebbe, infatti, non solo di garantire una tutela piena ed effettiva ai diritti del consumatore, ma si porrebbe in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza XI, la quale ha sancito l'integrale rimborsabilità di tutti costi connessi al contratto di credito, a prescindere dalla natura dei medesimi.
Va, infine, respinta la tesi dell'appellante secondo la quale il metodo di calcolo del rimborso fondato sul criterio pro rata temporis non sarebbe applicabile ai costi assicurativi.
Detto metodo, come noto, si attua dividendo il costo totale del credito per il numero complessivo delle rate e moltiplicando il risultato così ottenuto per le rate residue.
Esso, prevedendo un meccanismo di facile ed immediata comprensione per il consumatore, consente a quest'ultimo di essere sin da subito consapevole dei costi di cui potrà chiedere il rimborso nell'ipotesi in cui decida di adempiere in via anticipata agli obblighi scaturenti dal contratto e, pertanto, va preferito a metodi che, implicando la necessità di svolgere complesse operazioni di matematica finanziaria, sono suscettibili di tranne in inganno il cliente e spingerlo a concludere accordi potenzialmente contrari ai suoi interessi.
La preferenza per il metodo pro rata temporis risponde, quindi, all'esigenza di garantire la massima trasparenza delle operazioni contrattuali poste in essere tra imprese e consumatori e si inserisce, pertanto, nel solco di quella giurisprudenza – nazionale e comunitaria – tesa a privilegiare un'interpretazione della normativa di settore in senso maggiormente favorevole al consumatore, in quanto parte debole del rapporto contrattuale.
Sulla scorta delle suesposte ragioni, va dichiarata la nullità dell'art. 10 del contratto n. 8006283, laddove statuisce che “in caso di richiesta di estinzione anticipata il finanziato prende atto che gli importi indicati nelle lettere c), d), e) del precedente art. 2) non saranno rimborsabili”.
L'infondatezza nel merito dell'appello spiegato da comporta la Parte_1 conferma della statuizione di rigetto della domanda emessa dal primo Giudice, sia pure per le diverse motivazioni espresse in sede di gravame.
3. L'esito complessivo del giudizio di appello comporta che restano a carico di le spese dalla medesima sostenute nel presente giudizio e nel giudizio Parte_1 di primo grado e nulla va disposto sulla regolamentazione delle spese processuali nei rapporti con , rimasto contumace. Controparte_1
Visto l'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo a parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 139/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta l'appello di Parte_1
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile