Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 2
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Costituisce caso analogo di conflitto, a norma del secondo comma dell'art. 28 cod. proc. pen., il contrasto che insorge tra il Tribunale in composizione monocratica che ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e disposto la restituzione degli atti al P.M. ed il G.I.P. ulteriormente investito dall'ufficio requirente per emettere un nuovo decreto penale di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha risolto il conflitto affermando la competenza del giudice del dibattimento, in ragione dell'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2012, n. 22710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22710 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 3612
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 24807/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
con ordinanza n. 3020/2009 del 28/05/2012;
nei confronti di:
TRIBUNALE di VENEZIA;
nel procedimento nei confronti di:
EB HU, nato il [...];
visti gli atti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale monocratico di Venezia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2012 il Tribunale di Venezia in composizione monocratica ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna n. 164/10, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Venezia il 14 dicembre 2010 a carico di Hu EB, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per mancata traduzione dello stesso in lingua conosciuta dall'imputato, e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, che, con atto pervenuto al G.i.p. del Tribunale di Venezia il 27 aprile 2012, ha reiterato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna in relazione alla imputazione e alla pena di cui alla precedente richiesta del 9 marzo 2009.
2. Il G.i.p. del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 23 maggio 2012, ha declinato la propria competenza e, denunciando il conflitto di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, con richiesta di restituzione degli atti al Tribunale di Venezia in composizione monocratica.
Il Giudice, a ragione della decisione, rilevava che:
- l'ordinanza del 14 febbraio 2012 era da considerare un atto abnorme perché, restituendo gli atti al Pubblico Ministero, aveva comportato una indebita regressione del procedimento;
- il conflitto era da considerare ammissibile quale conflitto analogo, in coerenza con arresto di questa Corte espresso con la richiamata sentenza n. 15194 del 24 marzo 2009;
- la nullità dichiarata dal Tribunale non sussisteva, poiché il decreto penale non era compreso tra gli atti per i quali era assicurata la traduzione all'imputato straniero che non conosceva la lingua italiana, e l'imputato, avendo nominato il difensore e conferito specifiche facoltà al medesimo, come rilevato nello stesso decreto penale che aveva motivato in tal senso la mancata nomina dell'interprete, aveva dimostrato di conoscere la lingua italiana;
- la nullità, in ogni caso, anche ove sussistente, era sanata dalla opposizione presentata nei termini, e, anche ove ritenuta non sanata, non poteva giustificare l'indebita regressione del procedimento, ma, semmai, la traduzione del decreto con termine all'imputato per la sua conoscenza, tenuto conto dell'indirizzo costantemente espresso anche di recente da questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2, poiché costituisce un caso analogo di conflitto il contrasto che si è radicato tra due organi giudiziari: il Tribunale in composizione monocratica di Venezia, che, in esito alla opposizione proposta da Hu EB, ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna, emesso il 14 dicembre 2010 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, per omessa sua traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta, restituendo gli atti al Pubblico Ministero, e il G.i.p. del Tribunale di Venezia, che, richiesto dal Pubblico Ministero di emettere il decreto penale in relazione alla imputazione e alla pena già esplicitate con la richiesta del 9 marzo 2009, ha ritenuto abnorme la disposta indebita regressione del procedimento per la ritenuta presenza di causa di nullità, peraltro nella specie neppure sussistente e comunque sanata dalla proposta opposizione. Tale contrasto è, infatti, tale da determinare una situazione di stasi processuale da ricondurre, vertendosi in ipotesi di contrasto fra Tribunale e G.i.p. non su un atto meramente propulsivo, ma su cognizione di merito (Sez. 1^, n. 15194 del 24/03/2009, dep. 08/04/2009, Confl., comp. in proc. Starace, Rv. 243659; Sez. 1^, n. 16203 del 04/02/2010, dep. 26/04/2010, Confl., comp. in proc. Capobianco, Rv. 247480; Sez. 1^, n. 44565 del 25/11/2010, dep. 20/12/2010, Confl., comp. in proc. Coppola, Rv. 249119), nel genere dei casi analoghi di cui all'art. 28 c.p.p., comma 2, che, in coerenza con la ratio della sua previsione, fornisce logica base giustificativa alla esigenza del superamento "processuale" della stasi con l'intervento regolatore di questa Corte.
2. Il conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Tribunale di Venezia, essendo fondata la prospettazione opposta dal G.i.p. dello stesso Tribunale nel qualificare abnorme il provvedimento adottato dal Tribunale.
2.1. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio i della tassatività dei mezzi d'impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggetti va mente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell'intero sistema organico della legge processuale (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221;
Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, dep. 08/02/2001, P.M. in proc. Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, dep. 17/06/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240).
In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è al riguardo precisato che l'abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, e uno di natura funzionale, quando, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un'indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (tra le tante, oltre alle suindicate pronunce delle Sezioni Unite, Sez. 1^, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. De Tata, Rv. 221081; Sez. 2^, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003, Calcopietro, Rv. 226446; Sez. 5^, n. 41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. Personale PP.TT. Avigliano, Rv. 230007; Sez. 3^, n. 8330 del 11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. Mocavero, Rv. 239278).
2.2. Quest'orientamento è stato confermato da ultimo dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, e, tra le sezioni semplici, Sez. 6^, n. 49525 del 29/09/2009, dep. 23/12/2009, P.M. in proc. Rigon, Rv. 245647; Sez. 4^, n. 14579 del 25/03/2010, dep. 15/04/2010, P.M. in proc. Gulino e altro, Rv. 247030; Sez. 4^, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 6^, n. 22499 del 17/02/2011, dep. 07/06/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, Rv. 250494), la quale - premesso che il ricorso deve essere delibato per la sua ammissibilità, identificata con la sua idoneità a instaurare il giudizio di legittimità in relazione alla tassatività delle vie di accesso al rapporto di impugnazione davanti a questa Corte e individuata sulla base della situazione processuale prospettata nel ricorso stesso, a prescindere da verifiche nel merito delle anomalie denunciate - ha precisato che si ha abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), mentre si ha incompatibilità funzionale nel caso di un potere astrattamente previsto, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti (carenza di potere in concreto) e, indipendentemente dall'indebita regressione (si ha un regresso consentito anche quando sia effetto di un atto di cui si siano erroneamente ritenuti sussistenti i presupposti per l'emanazione), si sia creata una stasi processuale, non eliminabile con un'attività propulsiva legittima.
3. Alla luce di detti condivisi principi, il provvedimento del giudice che, nel dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, rimettendo il procedimento a uno stadio antecedente il giudizio monitorio, deve considerarsi funzionalmente abnorme in relazione alla procedura seguita.
Invero, il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3, ultima parte, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio.
Nella specie, pertanto, instaurato il dibattimento a seguito di opposizione, il Tribunale, di fronte al decreto penale di condanna, da considerare come non più esistente, non poteva emettere declaratoria di nullità, che in tal modo è inutiliter data, ma doveva procedere alla trattazione del processo, pur in presenza di cause di nullità del decreto opposto, e pronunciarsi nel merito in ordine a tutte le richieste formulate dall'imputato.
4. Il conflitto negativo improprio, dedotto nel presente procedimento, deve essere, quindi, risolto nel senso indicato dal G.i.p., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia affinché proceda al giudizio, conseguente alla proposta opposizione, nei confronti dell'imputato.
Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Venezia cui dispone tramettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013