Sentenza 28 aprile 2003
Massime • 1
È abnorme la pronuncia con la quale il Tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per avere il pubblico ministero formulato l'imputazione dopo la scadenza del termine di dieci giorni assegnato dal G.I.P con il provvedimento di rigetto di precedente richiesta di archiviazione, in quanto lede il principio di tassatività delle nullità, determinando anzitutto una indebita regressione del procedimento e producendo, altresì una indebita stasi dello stesso; in questo caso, infatti, il p.m. sarebbe sia nell'impossibilità di riformulare l'imputazione, in ogni caso tardiva, che di rinnovare la richiesta di archiviazione, atteso la pronuncia di rigetto già intervenuta da parte del g.i.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2003, n. 31430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31430 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi VAROLA Presidente
dott. Francesco DE CHIARA Componente
dott. Mario FANTACCHIOTTI "
dott. Luigi FENU "
dott. Giovanni DIOTALLEVI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Roma nei confronti di:
AL IO nato il [...];
Avverso ordinanza del 4/10/2002 del Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Fantacchiotti Mario;
Premesso che:
Il tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha dichiarato, con ordinanza del 4 ottobre 2002, la nullità del decreto di citazione emesso nei confronti di AL IO, disponendo la restituzione degli atti al p.m..
Secondo il tribunale, infatti, l'imputazione è stata formulata dal p.m. dopo la scadenza del termine di giorni dieci assegnato, ai sensi dell'art. 409 comma quinto c.p.p., dai g.i.p. del tribunale di Roma con il provvedimento di rigetto di precedente richiesta di archiviazione.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha impugnato questa ordinanza con ricorso per cassazione denunciandone l'abnormità.
Il P.G. presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
È stata comunicata alle parti la data fissata per la decisione del ricorso in camera di consiglio con indicazione delle richieste del P.G.
Ritenuto che:
II ricorrente rileva che nessuna norma ricollega alla ritardata formulazione del capo di imputazione imposta dal g.i.p. che disattende la richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art 409 c.p.p., la sanzione della nullità del decreto di citazione e che il provvedimento impugnato si pone, pertanto, al di fuori di ogni previsione normativa determinando una stasi processuale non altrimenti superabile che con l'annullamento del provvedimento predetto.
il ricorso è fondato.
Come puntualmente osserva il p.m. nessuna norma ricollega al ritardo nella formulazione del capo di imputazione, imposta dal g.i.p, con il provvedimento che rigetta la richiesta di archiviazione del p.m., la sanzione di nullità del decreto di citazione.
Anche se, contrariamente a quanto è asserito dal ricorrente, l'ordinanza del tribunale, dichiarativa della nullità del decreto di citazione, non si pone al di fuori del sistema processuale, a causa del potere del giudice del dibattimento di rilevare la nullità del decreto di citazione diretta, certo è che essa, nei casi in cui la nullità è dichiarata per una causa non espressamente prevista, e con lesione, quindi, del principio di tassatività, determina anzitutto una indebita regressione del procedimento;
effetto, questo, già vietato nel codice di procedura abrogato e con maggiore vigore, con la sola eccezione di cui all'art. 521 c.p.p., nel codice di procedura vigente a causa della netta distinzione tra procedimento e processo o, più propriamente, tra la fase delle indagini preliminari, che precede l'esercizio dell'azione penale, e la fase del processo.
Decisivo, è, comunque, che la declaratoria di nullità del decreto di citazione, che nel caso in esame è stata pronunciata dal giudice di merito al di fuori dei casi astrattamente previsti, produce anche una stasi del procedimento perché pone il p.m. nella impossibilità sia di riformulare l'imputazione, dato che questa sarebbe, come la prima, tardiva, sia di ripetere la richiesta di archiviazione, dato che sulla stessa vi è stata pronuncia di rigetto del g.i.p. Ciò consente di qualificare il predetto provvedimento abnorme e per ciò stesso impugnabile con il ricorso per cassazione, anche in mancanza di espressa previsione normativa.
Questa Corte ha infatti chiarito (sent. 10 dicembre 1997 n. 17, Di Battista, rv. 209603) che deve considerarsi affetto da abnormità, e per ciò stesso ricorribile in cassazione, sia il provvedimento che per la singolarità' e stranezza del suo contenuto, risulti estraneo dall'ordinamento processuale, (abnormità strutturale) sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell'organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, in altri termini, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo (cd. abnormità' funzionale) - così SS.UU. 24.11.99, Magnani, rv.215094 - o una indebita regressione ad una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (oggi sancita come principio costituzionale dall'art. 111 della Costituzione).
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 LUGLIO 2003 .