Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/03/2010, n. 14579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14579 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/03/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 518
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 43490/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SIRACUSA;
nei confronti di:
1) GU AS, N. IL 01/01/1926;
2) TRINGALI CARMELO, N. IL 08/04/1951;
avverso l'ordinanza n. 133/2009 TRIB. di Siracusa SEZ.DIST. di AUGUSTA, del 17/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero, lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il P.M. presso il Tribunale di Siracusa autorizzava, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la citazione a giudizio dell'imputato innanzi al Giudice di Pace di Augusta;
il Giudice di Pace declinava la competenza e rimetteva gli atti al P.M, il quale emetteva decreto di citazione a giudizio senza, tuttavia, procedere alla previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.. Il Tribunale di Siracusa - Giudice monocratico della Sezione Distaccata di Augusta - dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso anzidetto, con trasmissione degli atti al P.M..
Il P.M. del Tribunale di Siracusa proponeva ricorso per Cassazione, rilevando che il provvedimento adottato dal Giudice era abnorme perché aveva provocato un regresso ingiustificato del procedimento, atteso che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non avrebbe dovuto essere notificato essendo stata l'azione penale già esercitata nel processo innanzi al Giudice di Pace.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso appare inammissibile.
Invero, di recente, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza in data 26-3-2009 n. 25957, hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all'individuazione del c.d. provvedimento abnorme che consente, come è noto, l'impugnazione dello stesso anche al di fuori del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Al riguardo, è stata ribadita la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, da un verso, e l'abnormità c.d. funzionale, dall'altro. Nel primo caso, si configura l'ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto:
abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto: abnormità di funzione). Nella seconda ipotesi (abnormità funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo, ed uno dei casi di "paralisi" del processo è configurabile nel regresso ingiustificato del procedimento che, altresì, comporti per il P.M. l'esecuzione di un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento. In altre parole, le Sezioni Unite hanno affermato che la regressione del procedimento, in fattispecie non stabilite dalla norma, non è di per sè indice inequivoco dell'abnormità dell'atto. In particolare, l'atto non è qualificabile come abnorme se assunto nell'ambito dei poteri riconosciuti al Giudice dall'ordinamento, (anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo errato), e se il P.M. possa sempre rinnovare l'atto senza incorrere in alcuna nullità: in tal caso, si ha un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme. È evidente, nell'anzidetta prospettiva, che gli atti talora potranno presentare contemporaneamente elementi di abnormità c.d. strutturale e funzionale.
4. Nel caso di specie, il Giudice ha sicuramente emesso il provvedimento contestato nell'esercizio del potere a lui spettante di verificare la ritualità del decreto di citazione a giudizio ed ha evidenziato la mancata esecuzione a cura del P.M. della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., adempimento, peraltro, espressamente stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 2. D'altro canto, l'incombente richiesto al P.M., con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo. Ne consegue che il provvedimento emesso dal Giudice non presenta profili di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo.
5. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010