Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito dell'opposizione a decreto penale (con richiesta di ammissione all'oblazione, ed in subordine di procedere al giudizio di opposizione), dichiari inammissibile l'istanza di oblazione ed ordini che venga data esecuzione al decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2010, n. 25579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25579 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 12/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - N. 757
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 26583/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO TE, N. IL 26/12/1975;
avverso l'ordinanza n. 6389/2008 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 03/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
lette le conclusioni del PG, Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1) In data 25 settembre 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha emesso, nei confronti di IO TE, decreto penale con il quale il medesimo è stato condannato alla pena di Euro 1.900,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza).
Contro il decreto indicato IO TE ha proposto opposizione chiedendo di essere ammesso all'oblazione e, in subordine, che si procedesse al giudizio di opposizione. Con provvedimento in data 3 giugno 200 9 il Giudice per le indagini preliminari, acquisito il parere del pubblico ministero, ha dichiarato inammissibile l'istanza di oblazione e ha ordinato che venisse data esecuzione al decreto penale di condanna. 2) Contro il provvedimento indicato, nella parte in cui ha ordinato che venisse data esecuzione al decreto, ha proposto ricorso IO TE denunziando il vizio di motivazione e la violazione della legge processuale perché il giudice, pur ritenendo inammissibile l'oblazione, avrebbe dovuto comunque disporre il giudizio.
3) Il primo problema da risolvere è quello che riguarda l'ammissibilità del ricorso.
In base al principio di tassatività delle impugnazioni occorre infatti verificare se - esclusa la natura sostanziale di sentenza del provvedimento impugnato (nel qual caso la ricorribilità sarebbe consentita dall'art. 111 Cost.) - possa ritenersi l'ipotesi in esame ricompresa tra quelle indicate nell'art. 461 c.p.p., comma 5 che si riferisce espressamente ai casi in cui l'opposizione sia dichiarata inammissibile.
Nel caso in esame l'opposizione non è stata formalmente dichiarata inammissibile ma è condivisibile l'opinione del procuratore generale presso questa Corte secondo cui il provvedimento impugnato, col dichiarare l'esecuzione del decreto, abbia implicitamente ritenuto inammissibile l'opposizione.
In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe ugualmente ricorribile in considerazione della sua natura abnorme. Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste. Si è aggiunto, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
E la più recente sentenza delle sezioni unite 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella, rv. 238239, ha ribadito questi principi considerando ancora che "l'assenza di criteri uniformi d'identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per Cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema". 4) Alla luce dei principi indicati il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché in contrasto con l'art. 461 c.p.p., comma 5 - che non consente la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di oblazione contenuta nell'atto di opposizione - o comunque ritenuto abnorme in quanto si pone al di fuori dell'ordinamento processuale perché priva l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità. Tanto più che il giudizio era stato espressamente richiesto dall'imputato subordinatamente alla mancata ammissione all'oblazione.
È infatti orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità che l'inammissibilità della richiesta di oblazione non comporti l'inammissibilità dell'opposizione (v. Cass., sez. 3, 8 ottobre 2009 n. 44467, Coppola, rv. 245216; sez. 1, 21 aprile 2004 n. 21855, Foti, rv. 228515; sez. 4, 23 gennaio 2003 n. 16345, Lombardo, rv,226678;
sez. 1, 1 dicembre 1999 n. 6643, Giroldo, rv. 215232). 5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla (implicita) dichiarazione di inammissibilità del ricorso con trasmissione degli atti al giudice che l'fa pronunciato che disporrà il giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarata inammissibilità dell'opposizione a decreto penale e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010