Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2015, n. 44773
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Sentenza 7 ottobre 2015

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Ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 - nel processo a carico di imputati minorenni - devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2015, n. 44773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44773
    Data del deposito : 7 ottobre 2015

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