Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
Spetta al giudice del dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il decreto di giudizio immediato in seguito a opposizione a decreto penale, la competenza alla trattazione del processo pur in presenza di cause di nullità del decreto opposto. (Nella specie, il giudice del dibattimento aveva rilevato la nullità del decreto penale opposto per l'omessa indicazione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44565 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 277
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 30133/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE NAPOLI - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE SEZIONE DISTACCATA CAPRI-CONFLITTO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 24562/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 21/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti e la denuncia di conflitto;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per la competenza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri.
OSSERVA
Il giudice monocratico di Napoli, Sezione distaccata di Capri, con provvedimento reso in dibattimento 28.6.2010 in seguito a decreto di giudizio immediato nel procedimento penale
contro
PP NI e PP NT, opponenti al decreto penale di condanna per contravvenzioni edilizie, rilevava l'omessa indicazione nel predetto decreto della pena, ne dichiarava la nullità e trasmetteva gli atti al gip presso lo stesso tribunale per il corso ulteriore. Di rimando il gip, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte, rileva che ogni nullità del decreto penale, in seguito alla opposizione ed al conseguente giudizio, non può avere alcun effetto nel giudizio conseguente e, quindi, con ordinanza 21/22-7-2010, rileva il conflitto di competenza.
Il conflitto, ammissibile in rito;
perché due giudici ordinali contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alle stesse persone, deve risolversi nel senso di affermare la competenza del tribunale di Napoli in composizione monocratica. Invero la ratio decidendi si fonda sulla autonomia delle due fasi processuali separate dalla cesura segnata dalla dichiarazione di opposizione non viziata da cause di inammissibilità, che introduce un giudizio, immediato, abbreviato di patteggiamento o ordinario che sia, del tutto autonomo e non più dipendente da decreto penale di condanna che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464. c.p.p., comma 3, ult. parte, viene revocato (Cass. Sez. 1, 16.9/9.10.2008, Russetti, n. 38435; Sez. 3, 5.2.2008, Maresti, in CED 2339334; Sez. 2, 2.10.2007, Gianetti, in CED N. 238506; Sez. 2, 22.4/18.5.2004, Carriere).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010