Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
Spetta al giudice del dibattimento la cognizione del giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale, e gli atti non possono essere restituiti al giudice per le indagini preliminari, che ha già disposto il giudizio immediato, sulla base di asseriti vizi di nullità o inesistenza, del decreto penale opposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2010, n. 16203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16203 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 390
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 40279/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. MELFI - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE MELFI N. IL;
avverso l'ordinanza n. 1067/2007 GIP TRIBUNALE di MELFI, del 02/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del conflitto sollevato.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 2.11.09 il G.I.P. presso il Tribunale di Melfi ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), la soluzione del conflitto sorto fra il suo ufficio ed il Tribunale di Melfi in ordine al procedimento penale a carico di NC IO, imputato del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Nei confronti di detto soggetto il G.I.P. aveva emesso decreto penale di condanna, che era stato opposto dall'imputato, il quale aveva fatto rilevare l'inesistenza del decreto, per essere stato il medesimo emesso nei confronti di tale NC IO nato il [...], mentre invece egli era nato l'[...]. Il G.I.P. di Melfi aveva a tal punto provveduto a correggere l'errore materiale da lui ravvisato nel decreto penale da lui emesso, specificando che lo stesso doveva ritenersi emesso nei confronti di NC IO nato a Rionero in [...] l'[...];
ed in esito all'opposizione proposta dal NC, aveva disposto il giudizio immediato nei confronti del medesimo innanzi al Tribunale di Melfi, il quale con ordinanza del 15.10.09, aveva rimesso gli atti al G.I.P., ritenendo che l'errata indicazione della data di nascita del soggetto, nei cui confronti era stato emesso il decreto penale di condanna non poteva essere emendata con il procedimento di cui all'art. 130 c.p.p., in quanto il decreto penale era da equiparare ad una sentenza, che doveva contenere i dati anagrafici esatti dell'imputato, si che il G.I.P. avrebbe dovuto notificare all'imputato un nuovo decreto penale di condanna, ovvero provvedere ad un diverso esercizio dell'azione penale.
Secondo il G.I.P. remittente il Tribunale di Melfi aveva in realtà chiesto ad esso G.I.P. di emettere un nuovo decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, ritenendo che quello da lui emesso fosse inesistente ovvero nullo perché contenente un errore nella data e nel luogo di nascita dell'imputato; il che tuttavia era errato in quanto il semplice errore nella data di nascita non era causa di nullità del decreto, potendo esso correggersi con la procedura della correzione degli errori materiali. L'atto con cui il giudice del dibattimento aveva restituito il decreto penale opposto ad esso G.I.P. era da ritenere abnorme, in quanto il decreto penale di condanna, una volta opposto, non poteva se non essere revocato ed in quanto il giudice del dibattimento era tenuto a decidere sull'imputazione, valutando se l'identità fisica dell'imputato fosse certa, nonostante l'eventuale errore nelle generalità anagrafiche;
ed il giudice del dibattimento non avrebbe potuto imporre una regressione del procedimento, costringendo in tal modo il G.I.P. a ripetere un'attività da lui già compiuta;
anche perché non competeva al G.I.P. trasmettere gli atti al P.M., trattandosi quest'ultimo di atto che avrebbe potuto essere compiuto direttamente dal Tribunale.
Va preliminarmente rilevato che nella specie non sussiste propriamente conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, giacché la decisione del Tribunale di Melfi di restituire il decreto penale di condanna al G.I.P. in sede per la rinnovazione della sua notificazione all'imputato ha reinvestito il G.I.P. di una competenza da ritenere ormai esaurita, si che non si verte nella specie in un'ipotesi di contrasto fra Tribunale e giudice dell'udienza preliminare su di un atto meramente propulsivo, bensì di un contrasto fra Tribunale e G.I.P. avente ad oggetto il tema della cognizione del merito.
Ritiene questa Corte che il conflitto sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Melfi vada risolto in senso favorevole al proponente. Il Tribunale non poteva cioè rimettere gli atti al G.I.P. perché provvedesse a nuova notifica del decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato.
Invero il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di determinare l'emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo esso decreto penale essere revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, una volta verificata la ritualità dell'instaurazione del giudizio a cognizione ordinario, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3 (cfr. Cass. 1A, 24.3.09 n. 15194, rv. 243659). Nella specie pertanto il giudice del dibattimento avrebbe dovuto ritenere come non più esistente il decreto penale di condanna e pronunciarsi nel merito in ordine a tutte le richieste formulate dall'imputato.
Il contrasto fra il G.I.P. ed il Tribunale di Melfi va pertanto risolto nel senso indicato dal G.I.P. proponente, con conseguente remissione degli atti al Tribunale di Melfi, affinché proceda al giudizio immediato nei confronti dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Melfi, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010