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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa RI IU, all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2842/2024 R.G. Lavoro, al quale è stato riunito il fascicolo n. rg. 6536/2024 nella causa proposta da
( e ( ) nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di unici eredi legittimi di (rg 2842/24), Persona_1
, (C.F.: ), Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Valeria Albora
ricorrenti contro
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
SA RO, CA LE e RO TR resistente
OGGETTO: Risarcimento danni da usura psico fisica
RAG IO NI DI F ATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIO NE
Con distinti ricorsi depositati in data 14.05.2024 e 14.11.2024, successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo 01/07/2016 –
31/12/2023 e dall'01/04/1976 al 30/11/2016 , deducevano di aver Persona_1 Parte_3 svolto nell'arco temporale indicato nei rispettivi atti introduttivi attività lavorativa oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, sostenendo di aver patito un danno da usura psico fisica.
Nello specifico, ha dedotto di aver effettuato cumulativamente nel periodo 1/07/2016 – Persona_1
31/12/2023, 2.015,82 ore di lavoro straordinario oltre il monte fissato e ha chiesto a titolo di risarcimento danni la somma di € 22.687,31 mentre ha dedotto di aver fornito 1.096,41 ore di lavoro Parte_3 straordinario oltre il monte fissato nel periodo 1/01/2014 – 31/12/2016, e ha concluso per la condanna della convenuta società al pagamento di € 15.500,52, somme calcolate come da prospetti allegati ai ricorsi introduttivi;
in subordine chiedevano il pagamento del diverso importo da liquidarsi dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c. Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' che, sulla base di diverse argomentazioni, Controparte_1 impugnava le avverse domande chiedendone il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite.
Nelle more del giudizio, il ricorrente decedeva e si costituivano iure successionis gli Persona_1 eredi e che instavano per l'accoglimento della domanda. Parte_1 Parte_2
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
I ricorrenti, che agiscono per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assumono che nei periodi indicati in ricorso hanno prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali. Co costituendosi ha, tra l'altro, eccepito la prescrizione quinquennale o in subordine decennale.
A riguardo, deve osservarsi che il diritto azionato dai ricorrenti, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n. 34377/22).
L'eccezione è dunque infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione ha iniziato a decorrere solo nel 2023 quanto a e dal 2016 quanto a , ossia Persona_1 Parte_3
a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
Nel merito le domande sono fondate per quanto di ragione sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.
Trova applicazione, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando
i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva,
Pag. 2 di 7 nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che: “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D. Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Ciò posto in punto di diritto, si ritiene che le buste paga allegate dai ricorrenti siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Pag. 3 di 7 Orbene, come statuito dalla Suprema Corte: “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710;
Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
D'altra parte, non assume rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019) “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Non appaiono fondate, quindi, le deduzioni formulate da parte resistente sul punto.
I ricorrenti, come premesso, agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica. Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.
Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni.
Invero, è provato documentalmente che i lavoratori siano stato impiegati in misura sistematica, per tutti i
Pag. 4 di 7 mesi dell'anno e per più anni consecutivi per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva. Co Ciò è provato anche dall'accordo sindacale depositato da
La documentazione versata in atti dimostra che il superamento del tetto massimo di straordinario da parte dei lavoratori non è stato occasionale o saltuario, ma si è verificato in maniera fissa e continuativa attraverso lo svolgimento di un numero ingente di ore di straordinario.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui e hanno prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice Persona_1 Parte_3 di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23). Cont Osserva che il numero di ore come calcolato dalle parti ricorrenti non è coretto, atteso che il limite CP_ massimo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore fino al 2015, e poi dall'art 28 dell' 8.11.2015 in
150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, nelle quali non sono comprese le ore di straordinario lavorate nelle ipotesi tassativamente previste al comma 3, sopra citate.
Ai fini del calcolo del predetto limite, la previsione contrattuale, dunque, non fa riferimento a un totale ore annuo, come viceversa sostenuto dai ricorrenti, bensì ad un lasso temporale di n. 26 settimane consecutive, non circoscritto al periodo 1° gennaio-31 dicembre. Cont
calcola le ore per Parlato in 1.978,49 (a fronte delle 2.015,82 chieste in ricorso) e per in Pt_3
1033,57 (a fronte delle 1096,41 chieste in ricorso).
Nella determinazione del quantum risarcibile, tuttavia non appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato dai ricorrenti laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva. Il criterio di calcolo equitativo indicato dal ricorrente in pratica comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto il riconoscimento risarcitorio non deve compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Deve ritenersi quindi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
I criteri di calcolo indicati da considerano, in primis, quale parametro di riferimento la CP_4 maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del
30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne (cfr. sentenza n. 1216/2025 del
Tribunale di Torre Annunziata;
sentenza n. 228/2025; n. 557/2025; 204/2025 e 434/25 del Tribunale di
Benevento; sentenza n. 2557/2025 del Tribunale di Napoli). Cont In subordine indica il criterio del 15% di cui all'accordo sindacale allegato.
Pag. 5 di 7 Cont Infine, in via ulteriormente subordinata, richiede l'applicazione del criterio utilizzato dal Tribunale di Benevento, il quale, richiamando la recente pronuncia del Tribunale di Padova n 171/2024, ha quantificato il danno da stress dovuto al superamento del limite di lavoro straordinario in 1,50 Euro per ogni ora di lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto al limite di legge, concludendo che “appare equo quantificare in via equitativa il danno, in misura pari al 50% della retribuzione giornaliera aumentato di 1,00 per ogni ora di lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto al limite di legge”.
Ritiene il Tribunale, nella consapevolezza del contrasto che si è venuto a creare nella giurisprudenza di merito sul criterio da utilizzare ai fini del risarcimento, che sia corretto applicare come criterio equitativo alternativo per la quantificazione del danno da usura psico-fisica quello indicato nel verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 11.03.2024 dai sindacati dei lavoratori e del datore di lavoro (sottoscritto da Cont
con le organizzazioni sindacali , , e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
) e dagli stessi considerato equo;
sulla base dell'eccezionalità della situazione di EAV negli anni
[...]
2013-2023, che ha comportato il ricorso allo straordinario oltre i limiti stabiliti dalla legge e dal Ccnl, è stato riconosciuto ai lavoratori un contributo economico nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua di cui al CCNL 2015, ed indicato anch'esso alla tabella di EAV, allegata alla memoria difensiva, e pari ad un importo totale di € 3.043,13 per e ad € Parte_2
1.988,77 per . Parte_3
L'accordo sindacale si configura come un contratto collettivo aziendale e come tale è applicabile a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (cfr. Cass. sez. lav. n. 6044 del 18 aprile 2012, conforme a Cass. sez. lav. n. 10353 del 28/5/2004).
Pertanto, anche se esso non ha efficacia transattiva automatica, essendo subordinato all'adesione individuale del lavoratore (Cda Napoli sent. N. 2932/25) è pur sempre un accordo con valore contrattuale a livello aziendale e costituisce un valido parametro di riferimento per la determinazione del criterio risarcitorio.
All'esito del deposito del verbale di accordo i ricorrenti non ne hanno contestato l'efficacia (salvo asserire che non si tratta di una transazione e contestare il criterio di risarcimento).
Ne consegue che, per le motivazioni esposte, l' va pertanto condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di e , in qualità di eredi di , all'importo Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessivo di € 3.043,13 nonché al pagamento di € 1.988,77 in favore di , il tutto oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo.
Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la disciplina degli accessori per i crediti retributivi trattandosi di pretese risarcitorie.
Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo, valore medio, tenuto conto dell'accoglimento parziale, della riunione dei giudizi e della serialità della causa. Quindi, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano per un terzo, e per
Pag. 6 di 7 Cont i restanti due terzi sono a carico di .
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento, in favore di e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
all'importo complessivo di € 3.043,13, nonché al pagamento di € 1.988,77 in favore di
[...]
, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza Parte_3 fino all'effettivo saldo.
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di due terzi, che liquida in misura ridotta, in ragione del parziale accoglimento della domanda in € 2.390,00, oltre IVA
CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice
RI IU
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa RI IU, all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2842/2024 R.G. Lavoro, al quale è stato riunito il fascicolo n. rg. 6536/2024 nella causa proposta da
( e ( ) nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di unici eredi legittimi di (rg 2842/24), Persona_1
, (C.F.: ), Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Valeria Albora
ricorrenti contro
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
SA RO, CA LE e RO TR resistente
OGGETTO: Risarcimento danni da usura psico fisica
RAG IO NI DI F ATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIO NE
Con distinti ricorsi depositati in data 14.05.2024 e 14.11.2024, successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo 01/07/2016 –
31/12/2023 e dall'01/04/1976 al 30/11/2016 , deducevano di aver Persona_1 Parte_3 svolto nell'arco temporale indicato nei rispettivi atti introduttivi attività lavorativa oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, sostenendo di aver patito un danno da usura psico fisica.
Nello specifico, ha dedotto di aver effettuato cumulativamente nel periodo 1/07/2016 – Persona_1
31/12/2023, 2.015,82 ore di lavoro straordinario oltre il monte fissato e ha chiesto a titolo di risarcimento danni la somma di € 22.687,31 mentre ha dedotto di aver fornito 1.096,41 ore di lavoro Parte_3 straordinario oltre il monte fissato nel periodo 1/01/2014 – 31/12/2016, e ha concluso per la condanna della convenuta società al pagamento di € 15.500,52, somme calcolate come da prospetti allegati ai ricorsi introduttivi;
in subordine chiedevano il pagamento del diverso importo da liquidarsi dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c. Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' che, sulla base di diverse argomentazioni, Controparte_1 impugnava le avverse domande chiedendone il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite.
Nelle more del giudizio, il ricorrente decedeva e si costituivano iure successionis gli Persona_1 eredi e che instavano per l'accoglimento della domanda. Parte_1 Parte_2
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
I ricorrenti, che agiscono per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assumono che nei periodi indicati in ricorso hanno prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali. Co costituendosi ha, tra l'altro, eccepito la prescrizione quinquennale o in subordine decennale.
A riguardo, deve osservarsi che il diritto azionato dai ricorrenti, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n. 34377/22).
L'eccezione è dunque infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione ha iniziato a decorrere solo nel 2023 quanto a e dal 2016 quanto a , ossia Persona_1 Parte_3
a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
Nel merito le domande sono fondate per quanto di ragione sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.
Trova applicazione, al caso di specie, la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando
i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva,
Pag. 2 di 7 nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che: “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D. Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Ciò posto in punto di diritto, si ritiene che le buste paga allegate dai ricorrenti siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Pag. 3 di 7 Orbene, come statuito dalla Suprema Corte: “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710;
Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”.
D'altra parte, non assume rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019) “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Non appaiono fondate, quindi, le deduzioni formulate da parte resistente sul punto.
I ricorrenti, come premesso, agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica. Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.
Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni.
Invero, è provato documentalmente che i lavoratori siano stato impiegati in misura sistematica, per tutti i
Pag. 4 di 7 mesi dell'anno e per più anni consecutivi per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva. Co Ciò è provato anche dall'accordo sindacale depositato da
La documentazione versata in atti dimostra che il superamento del tetto massimo di straordinario da parte dei lavoratori non è stato occasionale o saltuario, ma si è verificato in maniera fissa e continuativa attraverso lo svolgimento di un numero ingente di ore di straordinario.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui e hanno prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice Persona_1 Parte_3 di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23). Cont Osserva che il numero di ore come calcolato dalle parti ricorrenti non è coretto, atteso che il limite CP_ massimo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore fino al 2015, e poi dall'art 28 dell' 8.11.2015 in
150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, nelle quali non sono comprese le ore di straordinario lavorate nelle ipotesi tassativamente previste al comma 3, sopra citate.
Ai fini del calcolo del predetto limite, la previsione contrattuale, dunque, non fa riferimento a un totale ore annuo, come viceversa sostenuto dai ricorrenti, bensì ad un lasso temporale di n. 26 settimane consecutive, non circoscritto al periodo 1° gennaio-31 dicembre. Cont
calcola le ore per Parlato in 1.978,49 (a fronte delle 2.015,82 chieste in ricorso) e per in Pt_3
1033,57 (a fronte delle 1096,41 chieste in ricorso).
Nella determinazione del quantum risarcibile, tuttavia non appare equo ricorrere al criterio di calcolo indicato dai ricorrenti laddove il danno viene calcolato considerando per ogni ora in eccesso non soltanto la retribuzione per lavoro straordinario ma anche la paga oraria, così duplicando anche tale voce retributiva. Il criterio di calcolo equitativo indicato dal ricorrente in pratica comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto il riconoscimento risarcitorio non deve compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Deve ritenersi quindi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
I criteri di calcolo indicati da considerano, in primis, quale parametro di riferimento la CP_4 maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del
30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne (cfr. sentenza n. 1216/2025 del
Tribunale di Torre Annunziata;
sentenza n. 228/2025; n. 557/2025; 204/2025 e 434/25 del Tribunale di
Benevento; sentenza n. 2557/2025 del Tribunale di Napoli). Cont In subordine indica il criterio del 15% di cui all'accordo sindacale allegato.
Pag. 5 di 7 Cont Infine, in via ulteriormente subordinata, richiede l'applicazione del criterio utilizzato dal Tribunale di Benevento, il quale, richiamando la recente pronuncia del Tribunale di Padova n 171/2024, ha quantificato il danno da stress dovuto al superamento del limite di lavoro straordinario in 1,50 Euro per ogni ora di lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto al limite di legge, concludendo che “appare equo quantificare in via equitativa il danno, in misura pari al 50% della retribuzione giornaliera aumentato di 1,00 per ogni ora di lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto al limite di legge”.
Ritiene il Tribunale, nella consapevolezza del contrasto che si è venuto a creare nella giurisprudenza di merito sul criterio da utilizzare ai fini del risarcimento, che sia corretto applicare come criterio equitativo alternativo per la quantificazione del danno da usura psico-fisica quello indicato nel verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 11.03.2024 dai sindacati dei lavoratori e del datore di lavoro (sottoscritto da Cont
con le organizzazioni sindacali , , e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
) e dagli stessi considerato equo;
sulla base dell'eccezionalità della situazione di EAV negli anni
[...]
2013-2023, che ha comportato il ricorso allo straordinario oltre i limiti stabiliti dalla legge e dal Ccnl, è stato riconosciuto ai lavoratori un contributo economico nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua di cui al CCNL 2015, ed indicato anch'esso alla tabella di EAV, allegata alla memoria difensiva, e pari ad un importo totale di € 3.043,13 per e ad € Parte_2
1.988,77 per . Parte_3
L'accordo sindacale si configura come un contratto collettivo aziendale e come tale è applicabile a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (cfr. Cass. sez. lav. n. 6044 del 18 aprile 2012, conforme a Cass. sez. lav. n. 10353 del 28/5/2004).
Pertanto, anche se esso non ha efficacia transattiva automatica, essendo subordinato all'adesione individuale del lavoratore (Cda Napoli sent. N. 2932/25) è pur sempre un accordo con valore contrattuale a livello aziendale e costituisce un valido parametro di riferimento per la determinazione del criterio risarcitorio.
All'esito del deposito del verbale di accordo i ricorrenti non ne hanno contestato l'efficacia (salvo asserire che non si tratta di una transazione e contestare il criterio di risarcimento).
Ne consegue che, per le motivazioni esposte, l' va pertanto condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di e , in qualità di eredi di , all'importo Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessivo di € 3.043,13 nonché al pagamento di € 1.988,77 in favore di , il tutto oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo saldo.
Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la disciplina degli accessori per i crediti retributivi trattandosi di pretese risarcitorie.
Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo, valore medio, tenuto conto dell'accoglimento parziale, della riunione dei giudizi e della serialità della causa. Quindi, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano per un terzo, e per
Pag. 6 di 7 Cont i restanti due terzi sono a carico di .
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento, in favore di e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
all'importo complessivo di € 3.043,13, nonché al pagamento di € 1.988,77 in favore di
[...]
, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza Parte_3 fino all'effettivo saldo.
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di due terzi, che liquida in misura ridotta, in ragione del parziale accoglimento della domanda in € 2.390,00, oltre IVA
CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice
RI IU
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