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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/02 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. TONIATO Parte_1 C.F._1 LAURA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. TRECCANI CP C.F._2 ORIETTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “farsi luogo alla declaratoria di separazione personale degli stessi coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con il solo reciproco obbligo di comunicarne l'indirizzo e l'eventuale variazione;
2) La casa coniugale, ubicata in Castiglione delle Stiviere (MN) Via Berettina n.2 Int. C, resterà assegnata al Sig. che ne è proprietario;
CP
3) I beni mobili, costituenti l'arredo della casa coniugale, resteranno nella predetta abitazione e quindi nella disponibilità del marito ad eccezione degli effetti personali della moglie già asportati.
4) Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 del mese alla sig.ra CP [...]
, a titolo di concorso nel proprio mantenimento, un assegno mensile di €. 400,00 Pt_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 del mese direttamente alla figlia CP
, a titolo di concorso nel proprio mantenimento, un € 250,00 sino al Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica;
6) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute CP nell'interesse di e sino a che quest'ultima avrà raggiuto l'indipendenza Per_1 economica
7) Le autovetture di cui i coniugi sono intestatari rimarranno nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi;
8) Il sig. corrisponderà altresì direttamente all'istituto bancario B.P.M di CP Guidizzolo il 100% della rata del finanziamento contratto;
9) Con rifusione delle spese e competenze professionali di causa.
Per parte resistente: IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia della notifica dell'atto introduttivo della presente procedura, rimettere in termini il convenuto, revocando la dichiarazione di contumacia ed il provvedimento datato 01.10.24 di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne da versarsi alla madre, condannando quest'ultima a restituire al convenuto quanto nel contempo percepito per la causale di cui sopra e fissando udienza ex art. 473 bis 14 e segg cpc con ogni conseguenza di legge.
IN VIA PRINCIPALE: dichiararsi la separazione personale tra le parti con assegnazione della casa coniugale e degli arredi al proprietario convenuto;
accertando che la figlia maggiorenne ha concluso il ciclo di studi scelto e della durata triennale, dichiararsi che il padre concorrerà alle spese del mantenimento in misura non superiore a € 150,00 mensili, mediante pagamento diretto alla figlia e ciò fino al giugno pagina 2 di 9 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova. continuerà a far fronte al mutuo contratto in corso CP di matrimonio per le spese familiari.
Dando atto che è economicamente autosufficiente, nulla verserà il marito Parte_1 alla moglie.
Con vittoria di compenso legale e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a Carpenedolo in data 10/06/2000, unione dalla quale nascevano i figli in data 26.05.2002, maggiorenne e economicamente Persona_2 autosufficiente, e il 29.12.2005, maggiorenne ma non Persona_3 economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. All'esito della prima udienza, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione del resistente, ne è stata dichiarata la contumacia e, rilevata d'ufficio l'inammissibilità in questa sede delle domande proposte dalla ricorrente e relative a questioni diverse dall'oggetto del presente giudizio, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo che il resistente corrispondesse alla ricorrente, per il mantenimento ordinario della figlia , la somma mensile Persona_3 di 200,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'esito dell'istruttoria, il resistente si è tardivamente costituito in giudizio nelle more dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
Ritenuta infondata l'eccezione di nullità della notifica, la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
4. Sull'eccezione di nullità della notifica formulata dal resistente
5. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo formulata dal resistente.
6. Dall'avviso di ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi prodotto in atti dalla ricorrente, infatti, si evince che la notifica si è perfezionata per compiuta presso l'indiritto di residenza del resistente come emerge dalla documentazione anagrafica in atti (cfr. certificato di residenza 30.05.02), ossia presso Castiglione delle Stiviere, Via Berettina n. 2.
Appare irrilevante che, per evidente mero errore di trascrizione, sia stato indicato, ad integrazione del predetto indirizzo, nella relata e nell'avviso di ricevimento, l'interno C, piuttosto che la scala C interno 1. pagina 3 di 9 7. Trattasi, infatti, di mera indicazione integrativa dell'indirizzo, che non può ritenersi idonea a inficiare il procedimento di notifica, posto che, per stessa ammissione del resistente, l'immobile in cui vive il resistente è collocato in un unico complesso immobiliare, costituito da una corte dove hanno sede vari appartamenti.
8. D'altronde, la ricorrente, prendendo posizione sull'eccezione, ha evidenziato come l'indirizzo Via Berettina n. 2, Castiglione delle Stiviere, senza ulteriori indicazioni integrative, risulti indicato nella carta d'identità del resistente (doc. 11 fascicolo attoreo) e ha provato mediante produzione di documentazione fotografica (doc. 12 -14 fascicolo attoreo), mai contestata dal resistente, che tutti i residenti in [...], dispongono di un'unica cassetta delle lettere, sita al civico 2, a fianco della porta che dà accesso alla corte, della quale risulta la targhetta col nominativo di . CP
La ricorrente ha inoltre allegato come non vi siano nel complesso altre cassette postali in corrispondenza delle singole unità abitative e tale allegazione non è stata mai contestata dal resistente.
9. Peraltro, allo stesso indirizzo di Via Berettina n. 2, senza ulteriori integrazioni, per stessa ammissione del resistente, egli ha ricevuto il 18.03.2025 notifica a mani proprie dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla stessa ricorrente (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Ancora, l'indirizzo di via Berettina n. 2, senza ulteriori integrazioni, risulta quello indicato in vari dei documenti istituzionali prodotti in atti dallo stesso convenuto, tra cui documenti bancari (cfr. docc. 6, 7 e 10 fascicolo convenuto) e missive provenienti dal datore di lavoro del resistente (doc. 11 fascicolo convenuto).
10. E' evidente, dunque, come l'eccezione di nullità della notifica appaia pretestuosa e infondata e debba essere rigettata, al pari di quella di rimessione in termini del convenuto e di revoca dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del giudizio di separazione.
11. Sulla separazione personale dei coniugi
12. Ciò posto, non vi è dubbio che le risultanze processuali attestino l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, provi, in maniera chiara e non equivoca l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
13. Sul mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_3
14. Posto che entrambi i figli della coppia hanno oggi raggiunto la maggiore età, è pacifico che, mentre ha raggiunto la piena autosufficienza economica, che è Per_2 Persona_3 tutt'ora convivente con la madre e ha compiuto diciannove anni lo scorso dicembre 02, non sia economicamente autosufficiente, essendo stata impiegata esclusivamente in lavori precari (cfr. docc. 1, 2, 3 e 4 allegati alle note autorizzate del 13.01.2025 di parte ricorrente) ed essendo attualmente priva di stabile occupazione lavorativa, dopo aver concluso gli studi come estetista nell'estate 23.
pagina 4 di 9 Non v'è dunque dubbio che la stessa abbia conservato il diritto a essere mantenuta dai genitori, nonostante il raggiungimento della maggiore età.
15. Va ulteriormente premesso come non appaia ammissibile, come richiesto dal padre, una limitazione del periodo corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia.
La valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per un figlio, infatti, non può che essere effettuata rebus sic stantibus, senza che sia possibile prevedere a priori quando verranno meno i predetti presupposti, sempre salvo il diritto del resistente di chiedere, ove le condizioni economico-reddituali della figlia muteranno o verranno meno in qualsiasi modo presupposti del riconoscimento dell'assegno, di chiedere la modifica delle condizioni di separazione.
16. Infine, entrambi i genitori sono concordi affinché il pagamento del mantenimento ordinario avvenga direttamente nelle mani della figlia maggiorenne
17. Tutto ciò premesso, venendo al quantum dell'assegno, si osserva quanto segue.
18. Parte ricorrente ha allegato di lavorare dall'ottobre 23 con contratto indeterminato part time presso l'Azienda Agricola Corte Cervo di Botturi Alberto, con stipendio di 950,00 Euro mensili, dopo aver lavorato dal 2007 al 23 presso l'Agriturismo Corte Antica Vigna, gestito dalla suocera e dalla cognata, senza mai essere stata messa in regola, pur essendo impegnata sei giorni a settimana con orario variabile giornaliero (da tre a dieci ore) e pur percependo circa 1.200,00 Euro mensili.
Nel corso della prima udienza di comparizione (cfr. verbale udienza 1.10.02) ha confermato di percepire, attualmente, circa 1.000,00 Euro mensili, lavorando come commessa in un negozio di frutta e verdura, con contratto regolare, a tempo indeterminato, da trenta ore a settimana.
Ha aggiunto inoltre di integrare i propri redditi facendo le pulizie quattro ore a settimana, pagata con voucher, per circa 140,00 Euro mensili.
La ricorrente ha prodotto buste paga relative al periodo gennaio 02 - ottobre 02 da cui emergono redditi mensili medi di circa 1.081,00 Euro.
La ricorrente ha inoltre prodotto estratti di un conto corrente BMP relativi al periodo gennaio 2021 – dicembre 23, da cui risulta un saldo al 29.12.2923 di circa 2.177,00 Euro, nonché estratti conto relativi al periodo gennaio 02 - dicembre 02 da cui emergono versamenti a titolo di retribuzione sostanzialmente in linea con i redditi risultanti dalle buste paga e con le dichiarazioni della stessa ricorrente.
La parte non risulta titolare di risparmi o investimenti, né risulta proprietaria di beni immobili (doc. 6 fascicolo attoreo – visura negativa), vivendo insieme ai figli in appartamento condotto in locazione per 500,00 Euro mensili (doc. 7 – contratto di locazione stipulato a dicembre 23).
La ricorrente, infine, risulta gravata da un mutuo contratto nel 2016 e cointestato con il marito (doc. 10 fascicolo attoreo), con rata mensile di 220,00 Euro allo stato sostenuta integralmente dal coniuge.
pagina 5 di 9 19. Quanto al resistente, egli risulta invece lavorare come operaio alle dipendenze della con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), assunto dalla sorella, Controparte_2
come idraulico. CP_3
Dalla documentazione estratta dall'Agenzia delle Entrate, è emerso che egli ha dichiarato i seguenti redditi:
CO 23 (redditi 20): reddito imponibile Euro 26.934,00, pari a un mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile l'imposta e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa 1.948,00 Euro;
CO 20 (redditi 2021): reddito imponibile Euro 25.700,00, pari a un mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile l'imposta e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa 1.845,00 Euro.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha infine prodotto:
CO 02 (redditi 23): reddito imponibile Euro 25.160,00, pari a un mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile l'imposta e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa 1.797,00 Euro.
Dagli estratti conto (solo parziali) prodotti in atti, emergono redditi mensili sostanzialmente coerenti con quelli dichiarati, nonché alcuni irregolari versamenti in contanti e l'accredito, il 14.12.23, di Euro 13.220,00 con causale non meglio identificabile.
Per il resto dalla predetta documentazione, sebbene incompleta, non emergono elementi tali da indurre a ritenere che egli goda di ulteriori entrate non dichiarate, circostanza mai per vero allegata tempestivamente, né provata, che la controparte ha adombrato esclusivamente in sede di memorie di replica, dunque in modo tardivo.
Il resistente, ancora, risulta proprietario esclusivo della ex casa coniugale, oltre che comproprietario, per la quota di 2/9, di ulteriori immobili tutti siti in Castiglione delle Stiviere, via Berettina (doc. 9 fascicolo attoreo).
Dalla documentazione estratta dall'Agenzia delle Entrare, il 13.02.02, egli risulta aver alienato con atto notarile un'immobile, sito in via Berettina n. 1, in comproprietà con terzi, per un prezzo dichiarato di 100.000,00 Euro complessivi
Il resistente, costituendosi, ha prodotto la documentazione prevista dalla legge (art. 473 bis.12 c.p.c.) solo in parte e ha allegato di avere esposizioni debitorie personali con l'Agenzia delle Entrate per 7.180,00 Euro circa, oltre ad aver assunto la qualifica di garante per esposizioni debitorie assunte dalla società di famiglia, la Termovapor s.n.c., inattiva dalla morte del madre del resistente e esposta attualmente per 136.088,00 Euro circa, pur non essendovi riscontri concreti circa il fatto che egli sia onerato, allo stato, dal pagamento del debito di cui risulta garante.
Appare infine irrilevante in questa sede la malattia che avrebbe colpito il resistente nel 2018, posto che non solo non vi è prova che la stessa abbia inciso sulle capacità lavorative del resistente, ma anzi le dichiarazioni dei redditi in atti riguardano tutte periodi successivi alla guarigione, a dimostrazione di come il resistente sia tutt'ora capace di produrre redditi da lavoro. pagina 6 di 9 E' pacifico, infine, che il resistente si faccia, attualmente, integralmente carico del mutuo contratto nel 2016 per spese familiari, con rata mensile di 220,00 Euro.
20. Orbene, tenuto conto delle condizioni economico- reddituali delle parti, appare equo al Collegio confermare in Euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento ordinario che il padre dovrà corrispondere alla figlia maggiorenne con onere di riparto al Persona_3 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
21. Sulla domanda di mantenimento personale della coniuge
22. Venendo infine dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto della coniuge a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano pagina 7 di 9 di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
13. Orbene, nel caso di specie, il Collegio non ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie, considerato come, al netto degli oneri economici rispettivamente gravanti sulle parti, lo squilibrio reddituale tra i coniugi non risulta tale da giustificare la corresponsione di un assegno, specialmente considerato che la ricorrente non ha allegato né tantomeno provato alcunché circa il tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio.
La domanda di mantenimento per sè formulata dalla ricorrente deve dunque essere rigettata.
14. Sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulle ulteriori domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente
15. Da ultimo, non vi è luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà del resistente, non essendovi figli minorenni nell'interesse dei quali provvedere, dovendosi dare atto che le parti concordano che essa resti nella disponibilità del resistente.
16. Ancora, come già rilevato dalla giudice istruttrice in corso di causa, risultano inammissibili in questa sede le ulteriori domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente - relative alla gestione delle autovetture di cui i coniugi sono intestatari e alle modalità di pagamento del finanziamento contratto dai coniugi in costanza di matrimonio – riguardanti questioni diverse dall'oggetto del presente giudizio, dovendo escludersi la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, soggetti al rito unico famiglia, con altre domande di contenuto economico o patrimoniale soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincolo di connessione qualificata ex art. 40, terzo comma, c.p.c.
17. Sulle spese
24. Considerata la natura necessaria del giudizio e considerato che le domande attoree sono state accolte solo parzialmente, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP
, già uniti in matrimonio in CARPENEDOLO il giorno 10/06/2000 (atto n. 25,
[...] P. II, S. A, anno 2000);
2) dispone che parte resistente corrisponda direttamente alla figlia CP
titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di Euro Persona_3 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di maggio 02;
pagina 8 di 9 3) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.02;
4) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 19/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1025/02 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. TONIATO Parte_1 C.F._1 LAURA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. TRECCANI CP C.F._2 ORIETTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “farsi luogo alla declaratoria di separazione personale degli stessi coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con il solo reciproco obbligo di comunicarne l'indirizzo e l'eventuale variazione;
2) La casa coniugale, ubicata in Castiglione delle Stiviere (MN) Via Berettina n.2 Int. C, resterà assegnata al Sig. che ne è proprietario;
CP
3) I beni mobili, costituenti l'arredo della casa coniugale, resteranno nella predetta abitazione e quindi nella disponibilità del marito ad eccezione degli effetti personali della moglie già asportati.
4) Il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 del mese alla sig.ra CP [...]
, a titolo di concorso nel proprio mantenimento, un assegno mensile di €. 400,00 Pt_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 del mese direttamente alla figlia CP
, a titolo di concorso nel proprio mantenimento, un € 250,00 sino al Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica;
6) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute CP nell'interesse di e sino a che quest'ultima avrà raggiuto l'indipendenza Per_1 economica
7) Le autovetture di cui i coniugi sono intestatari rimarranno nella esclusiva disponibilità di ciascuno di essi;
8) Il sig. corrisponderà altresì direttamente all'istituto bancario B.P.M di CP Guidizzolo il 100% della rata del finanziamento contratto;
9) Con rifusione delle spese e competenze professionali di causa.
Per parte resistente: IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza e/o inefficacia della notifica dell'atto introduttivo della presente procedura, rimettere in termini il convenuto, revocando la dichiarazione di contumacia ed il provvedimento datato 01.10.24 di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne da versarsi alla madre, condannando quest'ultima a restituire al convenuto quanto nel contempo percepito per la causale di cui sopra e fissando udienza ex art. 473 bis 14 e segg cpc con ogni conseguenza di legge.
IN VIA PRINCIPALE: dichiararsi la separazione personale tra le parti con assegnazione della casa coniugale e degli arredi al proprietario convenuto;
accertando che la figlia maggiorenne ha concluso il ciclo di studi scelto e della durata triennale, dichiararsi che il padre concorrerà alle spese del mantenimento in misura non superiore a € 150,00 mensili, mediante pagamento diretto alla figlia e ciò fino al giugno pagina 2 di 9 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova. continuerà a far fronte al mutuo contratto in corso CP di matrimonio per le spese familiari.
Dando atto che è economicamente autosufficiente, nulla verserà il marito Parte_1 alla moglie.
Con vittoria di compenso legale e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a Carpenedolo in data 10/06/2000, unione dalla quale nascevano i figli in data 26.05.2002, maggiorenne e economicamente Persona_2 autosufficiente, e il 29.12.2005, maggiorenne ma non Persona_3 economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. All'esito della prima udienza, verificata la regolarità della notifica e la mancata costituzione del resistente, ne è stata dichiarata la contumacia e, rilevata d'ufficio l'inammissibilità in questa sede delle domande proposte dalla ricorrente e relative a questioni diverse dall'oggetto del presente giudizio, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo che il resistente corrispondesse alla ricorrente, per il mantenimento ordinario della figlia , la somma mensile Persona_3 di 200,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'esito dell'istruttoria, il resistente si è tardivamente costituito in giudizio nelle more dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
Ritenuta infondata l'eccezione di nullità della notifica, la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
4. Sull'eccezione di nullità della notifica formulata dal resistente
5. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo formulata dal resistente.
6. Dall'avviso di ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi prodotto in atti dalla ricorrente, infatti, si evince che la notifica si è perfezionata per compiuta presso l'indiritto di residenza del resistente come emerge dalla documentazione anagrafica in atti (cfr. certificato di residenza 30.05.02), ossia presso Castiglione delle Stiviere, Via Berettina n. 2.
Appare irrilevante che, per evidente mero errore di trascrizione, sia stato indicato, ad integrazione del predetto indirizzo, nella relata e nell'avviso di ricevimento, l'interno C, piuttosto che la scala C interno 1. pagina 3 di 9 7. Trattasi, infatti, di mera indicazione integrativa dell'indirizzo, che non può ritenersi idonea a inficiare il procedimento di notifica, posto che, per stessa ammissione del resistente, l'immobile in cui vive il resistente è collocato in un unico complesso immobiliare, costituito da una corte dove hanno sede vari appartamenti.
8. D'altronde, la ricorrente, prendendo posizione sull'eccezione, ha evidenziato come l'indirizzo Via Berettina n. 2, Castiglione delle Stiviere, senza ulteriori indicazioni integrative, risulti indicato nella carta d'identità del resistente (doc. 11 fascicolo attoreo) e ha provato mediante produzione di documentazione fotografica (doc. 12 -14 fascicolo attoreo), mai contestata dal resistente, che tutti i residenti in [...], dispongono di un'unica cassetta delle lettere, sita al civico 2, a fianco della porta che dà accesso alla corte, della quale risulta la targhetta col nominativo di . CP
La ricorrente ha inoltre allegato come non vi siano nel complesso altre cassette postali in corrispondenza delle singole unità abitative e tale allegazione non è stata mai contestata dal resistente.
9. Peraltro, allo stesso indirizzo di Via Berettina n. 2, senza ulteriori integrazioni, per stessa ammissione del resistente, egli ha ricevuto il 18.03.2025 notifica a mani proprie dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla stessa ricorrente (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Ancora, l'indirizzo di via Berettina n. 2, senza ulteriori integrazioni, risulta quello indicato in vari dei documenti istituzionali prodotti in atti dallo stesso convenuto, tra cui documenti bancari (cfr. docc. 6, 7 e 10 fascicolo convenuto) e missive provenienti dal datore di lavoro del resistente (doc. 11 fascicolo convenuto).
10. E' evidente, dunque, come l'eccezione di nullità della notifica appaia pretestuosa e infondata e debba essere rigettata, al pari di quella di rimessione in termini del convenuto e di revoca dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del giudizio di separazione.
11. Sulla separazione personale dei coniugi
12. Ciò posto, non vi è dubbio che le risultanze processuali attestino l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, provi, in maniera chiara e non equivoca l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
13. Sul mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_3
14. Posto che entrambi i figli della coppia hanno oggi raggiunto la maggiore età, è pacifico che, mentre ha raggiunto la piena autosufficienza economica, che è Per_2 Persona_3 tutt'ora convivente con la madre e ha compiuto diciannove anni lo scorso dicembre 02, non sia economicamente autosufficiente, essendo stata impiegata esclusivamente in lavori precari (cfr. docc. 1, 2, 3 e 4 allegati alle note autorizzate del 13.01.2025 di parte ricorrente) ed essendo attualmente priva di stabile occupazione lavorativa, dopo aver concluso gli studi come estetista nell'estate 23.
pagina 4 di 9 Non v'è dunque dubbio che la stessa abbia conservato il diritto a essere mantenuta dai genitori, nonostante il raggiungimento della maggiore età.
15. Va ulteriormente premesso come non appaia ammissibile, come richiesto dal padre, una limitazione del periodo corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia.
La valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per un figlio, infatti, non può che essere effettuata rebus sic stantibus, senza che sia possibile prevedere a priori quando verranno meno i predetti presupposti, sempre salvo il diritto del resistente di chiedere, ove le condizioni economico-reddituali della figlia muteranno o verranno meno in qualsiasi modo presupposti del riconoscimento dell'assegno, di chiedere la modifica delle condizioni di separazione.
16. Infine, entrambi i genitori sono concordi affinché il pagamento del mantenimento ordinario avvenga direttamente nelle mani della figlia maggiorenne
17. Tutto ciò premesso, venendo al quantum dell'assegno, si osserva quanto segue.
18. Parte ricorrente ha allegato di lavorare dall'ottobre 23 con contratto indeterminato part time presso l'Azienda Agricola Corte Cervo di Botturi Alberto, con stipendio di 950,00 Euro mensili, dopo aver lavorato dal 2007 al 23 presso l'Agriturismo Corte Antica Vigna, gestito dalla suocera e dalla cognata, senza mai essere stata messa in regola, pur essendo impegnata sei giorni a settimana con orario variabile giornaliero (da tre a dieci ore) e pur percependo circa 1.200,00 Euro mensili.
Nel corso della prima udienza di comparizione (cfr. verbale udienza 1.10.02) ha confermato di percepire, attualmente, circa 1.000,00 Euro mensili, lavorando come commessa in un negozio di frutta e verdura, con contratto regolare, a tempo indeterminato, da trenta ore a settimana.
Ha aggiunto inoltre di integrare i propri redditi facendo le pulizie quattro ore a settimana, pagata con voucher, per circa 140,00 Euro mensili.
La ricorrente ha prodotto buste paga relative al periodo gennaio 02 - ottobre 02 da cui emergono redditi mensili medi di circa 1.081,00 Euro.
La ricorrente ha inoltre prodotto estratti di un conto corrente BMP relativi al periodo gennaio 2021 – dicembre 23, da cui risulta un saldo al 29.12.2923 di circa 2.177,00 Euro, nonché estratti conto relativi al periodo gennaio 02 - dicembre 02 da cui emergono versamenti a titolo di retribuzione sostanzialmente in linea con i redditi risultanti dalle buste paga e con le dichiarazioni della stessa ricorrente.
La parte non risulta titolare di risparmi o investimenti, né risulta proprietaria di beni immobili (doc. 6 fascicolo attoreo – visura negativa), vivendo insieme ai figli in appartamento condotto in locazione per 500,00 Euro mensili (doc. 7 – contratto di locazione stipulato a dicembre 23).
La ricorrente, infine, risulta gravata da un mutuo contratto nel 2016 e cointestato con il marito (doc. 10 fascicolo attoreo), con rata mensile di 220,00 Euro allo stato sostenuta integralmente dal coniuge.
pagina 5 di 9 19. Quanto al resistente, egli risulta invece lavorare come operaio alle dipendenze della con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), assunto dalla sorella, Controparte_2
come idraulico. CP_3
Dalla documentazione estratta dall'Agenzia delle Entrate, è emerso che egli ha dichiarato i seguenti redditi:
CO 23 (redditi 20): reddito imponibile Euro 26.934,00, pari a un mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile l'imposta e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa 1.948,00 Euro;
CO 20 (redditi 2021): reddito imponibile Euro 25.700,00, pari a un mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile l'imposta e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa 1.845,00 Euro.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha infine prodotto:
CO 02 (redditi 23): reddito imponibile Euro 25.160,00, pari a un mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile l'imposta e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa 1.797,00 Euro.
Dagli estratti conto (solo parziali) prodotti in atti, emergono redditi mensili sostanzialmente coerenti con quelli dichiarati, nonché alcuni irregolari versamenti in contanti e l'accredito, il 14.12.23, di Euro 13.220,00 con causale non meglio identificabile.
Per il resto dalla predetta documentazione, sebbene incompleta, non emergono elementi tali da indurre a ritenere che egli goda di ulteriori entrate non dichiarate, circostanza mai per vero allegata tempestivamente, né provata, che la controparte ha adombrato esclusivamente in sede di memorie di replica, dunque in modo tardivo.
Il resistente, ancora, risulta proprietario esclusivo della ex casa coniugale, oltre che comproprietario, per la quota di 2/9, di ulteriori immobili tutti siti in Castiglione delle Stiviere, via Berettina (doc. 9 fascicolo attoreo).
Dalla documentazione estratta dall'Agenzia delle Entrare, il 13.02.02, egli risulta aver alienato con atto notarile un'immobile, sito in via Berettina n. 1, in comproprietà con terzi, per un prezzo dichiarato di 100.000,00 Euro complessivi
Il resistente, costituendosi, ha prodotto la documentazione prevista dalla legge (art. 473 bis.12 c.p.c.) solo in parte e ha allegato di avere esposizioni debitorie personali con l'Agenzia delle Entrate per 7.180,00 Euro circa, oltre ad aver assunto la qualifica di garante per esposizioni debitorie assunte dalla società di famiglia, la Termovapor s.n.c., inattiva dalla morte del madre del resistente e esposta attualmente per 136.088,00 Euro circa, pur non essendovi riscontri concreti circa il fatto che egli sia onerato, allo stato, dal pagamento del debito di cui risulta garante.
Appare infine irrilevante in questa sede la malattia che avrebbe colpito il resistente nel 2018, posto che non solo non vi è prova che la stessa abbia inciso sulle capacità lavorative del resistente, ma anzi le dichiarazioni dei redditi in atti riguardano tutte periodi successivi alla guarigione, a dimostrazione di come il resistente sia tutt'ora capace di produrre redditi da lavoro. pagina 6 di 9 E' pacifico, infine, che il resistente si faccia, attualmente, integralmente carico del mutuo contratto nel 2016 per spese familiari, con rata mensile di 220,00 Euro.
20. Orbene, tenuto conto delle condizioni economico- reddituali delle parti, appare equo al Collegio confermare in Euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento ordinario che il padre dovrà corrispondere alla figlia maggiorenne con onere di riparto al Persona_3 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
21. Sulla domanda di mantenimento personale della coniuge
22. Venendo infine dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto della coniuge a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano pagina 7 di 9 di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
13. Orbene, nel caso di specie, il Collegio non ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie, considerato come, al netto degli oneri economici rispettivamente gravanti sulle parti, lo squilibrio reddituale tra i coniugi non risulta tale da giustificare la corresponsione di un assegno, specialmente considerato che la ricorrente non ha allegato né tantomeno provato alcunché circa il tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio.
La domanda di mantenimento per sè formulata dalla ricorrente deve dunque essere rigettata.
14. Sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulle ulteriori domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente
15. Da ultimo, non vi è luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà del resistente, non essendovi figli minorenni nell'interesse dei quali provvedere, dovendosi dare atto che le parti concordano che essa resti nella disponibilità del resistente.
16. Ancora, come già rilevato dalla giudice istruttrice in corso di causa, risultano inammissibili in questa sede le ulteriori domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente - relative alla gestione delle autovetture di cui i coniugi sono intestatari e alle modalità di pagamento del finanziamento contratto dai coniugi in costanza di matrimonio – riguardanti questioni diverse dall'oggetto del presente giudizio, dovendo escludersi la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, soggetti al rito unico famiglia, con altre domande di contenuto economico o patrimoniale soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincolo di connessione qualificata ex art. 40, terzo comma, c.p.c.
17. Sulle spese
24. Considerata la natura necessaria del giudizio e considerato che le domande attoree sono state accolte solo parzialmente, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP
, già uniti in matrimonio in CARPENEDOLO il giorno 10/06/2000 (atto n. 25,
[...] P. II, S. A, anno 2000);
2) dispone che parte resistente corrisponda direttamente alla figlia CP
titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di Euro Persona_3 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di maggio 02;
pagina 8 di 9 3) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.02;
4) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 19/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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