TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/07/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
600/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 600/2025 DE Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in RR DE CO (NA) alla Via
Circumvallazione 123 presso lo studio DEl'avv. Antonio Borrelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
E nato a [...] l'[...], (C.F. Controparte_1
), ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio DEl'avv. Margherita Ganeri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE' resso il Tribunale di RR Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 17.06.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Il P.M., in data 15.07.2025, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in RR DE CO (NA) in data 21.10.2014, in regime di separazione dei Per_ beni, nel corso DE quale sono nate, a Pompei, due figlie: in data 10.02.2017, e , in Per_2 data 04.02.2022, entrambe, ad oggi, minorenni;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente;
pertanto, previa fissazione DEl'udienza di comparizione dei coniugi e DEl'esperimento DE tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta DEle parti - dal deposito di note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza DE
18.06.2025, in sostituzione DEl'udienza DE 17.06.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Con riguardo alla situazione economico patrimoniale, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso, ed allegato dalle stesse, è emerso che svolge la professione di marittimo presso Controparte_1 la compagnia di navigazione “Forship” con retribuzione mensile pari a circa euro 2.500,00 circa ed ha dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito DE ricorso i redditi di seguito indicati: anno 2021, reddito lordo euro 29.597,00, anno 2022, reddito lordo euro 46.810,00, anno 2023, reddito lordo euro 44.095,00, non è proprietario di alcun bene immobile, è contitolare con la moglie DE conto corrente n. 1121646 presso la Banca di Credito Popolare di RR DE
CO di Via Montedoro - che i coniugi si sono impegnati ad estinguere nel mese di luglio DE c.a.
- non ha investimenti finanziari in corso, non ha rendite o polizze;
non ha mai Parte_1 esercitato alcuna attività lavorativa dedicandosi in modo pieno alla crescita DEla prole e all'attività di casalinga, è proprietaria di un'autovettura Renault AP e di un motoveicolo Honda SH 150 acquistati dal marito in costanza di matrimonio.
Tanto premesso, quanto alla domanda di separazione, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità DEla ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
In ordine alle condizioni stabilite in ricorso, esse possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse DEla prole.
In ordine alle spese di lite nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di RR Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
02.07.1990, a Pompei, e nato a [...] l'[...] alle Controparte_1 condizioni pattuite di seguito riportate:
A. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
B. la casa familiare, sita in RR DE CO alla via Cavallo n. 31, è assegnata alla sig.ra Pt_1
con tutti gli arredi, con l'obbligo per il Sig. di trasferire altrove la
[...] Controparte_1 propria residenza;
C. le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre, in RR DE CO alla via Cavallo 31;
D. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DEle figlie;
E. riguardo al diritto di visita, in un'ottica di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, viene stabilito che il sig. potrà vedere le figlie minori con un minimo di tre CP_1 pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 9:00 DE sabato alle ore 20:00 DEla domenica con possibilità di pernottamento secondo le esigenze DEle minori;
F. ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori in occasione DEle giornate festive di
Natale e di Capodanno, per tre giorni consecutivi (24, 25, 26 dicembre) (30, 31 dicembre 1° gennaio), ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, possa trascorrere con le stesse il giorno di Capodanno. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite.
Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo di ogni anno, ad anni alterni.
Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove ciò non fosse possibile, la mattina con uno e il pomeriggio con l'altro genitore.
Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per i giorni dei compleanni e degli onomastici DEle minori che verranno trascorsi con entrambi i genitori, ovvero un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore.
Alternativamente, di anno in anno, il 25 aprile e il primo maggio.
3 Per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé le minori per il periodo di giorni sette consecutivi nel mese di luglio e giorni sette nel mese di agosto con pernotto, a seconda DEle esigenze DEla minore e DEle esigenze lavorative DE padre. Tale periodo verrà concordato con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
G. l'assegno di mantenimento che il sig. verserà a titolo di concorso di Controparte_1 mantenimento DEle due figlie minori, è stabilito nella misura di euro 600,00 (euro seicento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e corrisposto alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario Parte_1 seguente iban: [...] ad ella intestato;
H. le spese straordinarie saranno a carico di entrambi genitori nella misura DE 50% mediche, non mutuabili, odontoiatriche, scolastiche, ludiche, etc. non previste dal S.S.N.. Tuttavia le spese superiori a 100 euro dovranno essere documentate e preventivamente concordate;
I. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig. , quale ulteriore contributo per Pt_1 il mantenimento DEla prole. Il sig. si impegna a sottoscrivere, in tal senso, Controparte_1 una nuova domanda presso il proprio CAF di riferimento, entro e non oltre la data DE deposito DE ricorso prestando il consenso alla percezione, in favore DEla , DE suo Pt_1
50%;
J. i coniugi si impegnano a vendere l'autovettura Renault AP ed il motoveicolo Honda SH
150 e a dividerne il ricavato al 50%;
K. gli istanti, di comune accordo, dividevano la somma presente sul conto corrente cointestato con l'impegno di estinguerlo entro e non oltre il corrente anno. In particolare, la somma presente sul conto corrente di euro 30.000,00 viene così suddivisa: euro 10.000,00 alla sig.ra ed euro 20.000,00 al sig. Parte_1 Controparte_1
L. i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di RR DE CO (NA) per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 346 parte II, serie A, dei registri di matrimonio DE Comune di RR DE CO DEl'anno 2014);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in RR Annunziata, nella camera di consiglio DE 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 600/2025 DE Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in RR DE CO (NA) alla Via
Circumvallazione 123 presso lo studio DEl'avv. Antonio Borrelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
E nato a [...] l'[...], (C.F. Controparte_1
), ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio DEl'avv. Margherita Ganeri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE' resso il Tribunale di RR Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 17.06.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Il P.M., in data 15.07.2025, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in RR DE CO (NA) in data 21.10.2014, in regime di separazione dei Per_ beni, nel corso DE quale sono nate, a Pompei, due figlie: in data 10.02.2017, e , in Per_2 data 04.02.2022, entrambe, ad oggi, minorenni;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente;
pertanto, previa fissazione DEl'udienza di comparizione dei coniugi e DEl'esperimento DE tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta DEle parti - dal deposito di note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza DE
18.06.2025, in sostituzione DEl'udienza DE 17.06.2025, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Con riguardo alla situazione economico patrimoniale, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso, ed allegato dalle stesse, è emerso che svolge la professione di marittimo presso Controparte_1 la compagnia di navigazione “Forship” con retribuzione mensile pari a circa euro 2.500,00 circa ed ha dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito DE ricorso i redditi di seguito indicati: anno 2021, reddito lordo euro 29.597,00, anno 2022, reddito lordo euro 46.810,00, anno 2023, reddito lordo euro 44.095,00, non è proprietario di alcun bene immobile, è contitolare con la moglie DE conto corrente n. 1121646 presso la Banca di Credito Popolare di RR DE
CO di Via Montedoro - che i coniugi si sono impegnati ad estinguere nel mese di luglio DE c.a.
- non ha investimenti finanziari in corso, non ha rendite o polizze;
non ha mai Parte_1 esercitato alcuna attività lavorativa dedicandosi in modo pieno alla crescita DEla prole e all'attività di casalinga, è proprietaria di un'autovettura Renault AP e di un motoveicolo Honda SH 150 acquistati dal marito in costanza di matrimonio.
Tanto premesso, quanto alla domanda di separazione, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità DEla ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
In ordine alle condizioni stabilite in ricorso, esse possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse DEla prole.
In ordine alle spese di lite nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di RR Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
02.07.1990, a Pompei, e nato a [...] l'[...] alle Controparte_1 condizioni pattuite di seguito riportate:
A. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
B. la casa familiare, sita in RR DE CO alla via Cavallo n. 31, è assegnata alla sig.ra Pt_1
con tutti gli arredi, con l'obbligo per il Sig. di trasferire altrove la
[...] Controparte_1 propria residenza;
C. le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre, in RR DE CO alla via Cavallo 31;
D. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DEle figlie;
E. riguardo al diritto di visita, in un'ottica di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, viene stabilito che il sig. potrà vedere le figlie minori con un minimo di tre CP_1 pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 9:00 DE sabato alle ore 20:00 DEla domenica con possibilità di pernottamento secondo le esigenze DEle minori;
F. ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie minori in occasione DEle giornate festive di
Natale e di Capodanno, per tre giorni consecutivi (24, 25, 26 dicembre) (30, 31 dicembre 1° gennaio), ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, possa trascorrere con le stesse il giorno di Capodanno. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite.
Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì DEl'Angelo di ogni anno, ad anni alterni.
Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove ciò non fosse possibile, la mattina con uno e il pomeriggio con l'altro genitore.
Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per i giorni dei compleanni e degli onomastici DEle minori che verranno trascorsi con entrambi i genitori, ovvero un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore.
Alternativamente, di anno in anno, il 25 aprile e il primo maggio.
3 Per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé le minori per il periodo di giorni sette consecutivi nel mese di luglio e giorni sette nel mese di agosto con pernotto, a seconda DEle esigenze DEla minore e DEle esigenze lavorative DE padre. Tale periodo verrà concordato con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
G. l'assegno di mantenimento che il sig. verserà a titolo di concorso di Controparte_1 mantenimento DEle due figlie minori, è stabilito nella misura di euro 600,00 (euro seicento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e corrisposto alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario Parte_1 seguente iban: [...] ad ella intestato;
H. le spese straordinarie saranno a carico di entrambi genitori nella misura DE 50% mediche, non mutuabili, odontoiatriche, scolastiche, ludiche, etc. non previste dal S.S.N.. Tuttavia le spese superiori a 100 euro dovranno essere documentate e preventivamente concordate;
I. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig. , quale ulteriore contributo per Pt_1 il mantenimento DEla prole. Il sig. si impegna a sottoscrivere, in tal senso, Controparte_1 una nuova domanda presso il proprio CAF di riferimento, entro e non oltre la data DE deposito DE ricorso prestando il consenso alla percezione, in favore DEla , DE suo Pt_1
50%;
J. i coniugi si impegnano a vendere l'autovettura Renault AP ed il motoveicolo Honda SH
150 e a dividerne il ricavato al 50%;
K. gli istanti, di comune accordo, dividevano la somma presente sul conto corrente cointestato con l'impegno di estinguerlo entro e non oltre il corrente anno. In particolare, la somma presente sul conto corrente di euro 30.000,00 viene così suddivisa: euro 10.000,00 alla sig.ra ed euro 20.000,00 al sig. Parte_1 Controparte_1
L. i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di RR DE CO (NA) per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 346 parte II, serie A, dei registri di matrimonio DE Comune di RR DE CO DEl'anno 2014);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in RR Annunziata, nella camera di consiglio DE 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4