Art. 3.
I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale piu' alta in vigore nella provincia dove e' sita l'azienda.
I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale piu' alta in vigore nella provincia dove e' sita l'azienda.