Articolo 3 della Legge 5 aprile 1985, n. 126
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1985
Art. 3.

I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale piu' alta in vigore nella provincia dove e' sita l'azienda.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985