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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2880/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2880/2024 r.g. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLA Controparte_1
CH presso il cui studio in ROMA, VIA DESSIE', N. 7, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato MICHELE PAROLA presso il Controparte_2 cui studio in CUNEO, VIA EMANUELE FILIBERTO, N. 2, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025.
FATTO
1. ha impugnato la sentenza n. 831/2024 del 3.9.2024 del Giudice di Controparte_1
CP_ Pace di Reggio Emilia riferendo: 1) che in data 21.6.2021 aveva stipulato con (ora il contratto di locazione finanziaria a lungo termine del veicolo Peugeot 3008 Controparte_2
Blue Hdi;
2) che in data 20.7.2022 il suddetto veicolo aveva subito un sinistro, in conseguenza del quale le era stato consegnato un veicolo sostitutivo;
3) che tale ipotesi era regolata dagli artt.
11.4 e 15 del contratto;
4) che in violazione delle condizioni contrattuali, l'appellata aveva emesso una serie di fatture per costi ulteriori relativi al veicolo sostitutivo, oltre ad una fattura per asseriti danni accidentali;
5) che benché in data 18.11.2022 le fosse stato comunicato che il veicolo incidentato era irreparabile, in data 25.11.2022 il predetto veicolo era stato alienato a tale sig. 6) che il Giudice di Pace aveva rideterminato il credito di euro 9.201,23, Persona_1
pagina 2 di 6 CP_ azionato da con il decreto ingiuntivo opposto, decurtando da tale importo quello di euro
602,00 relativo agli asseriti danni;
7) che tale sentenza andava riformata: in particolare, “il
Giudice di Pace avrebbe dovuto accertare se l'opposta, attrice sostanziale, avesse fornito prova di aver comunicato il recesso alla nonché della sussistenza del presupposto richiesto a CP_1 tal fine dalla clausola 19.1. del contratto, ovvero che i danni riportati dal veicolo sinistrato fossero superiori al 40% del valore del mezzo ante sinistro. La società odierna appellata non ha fornito alcuna prova, in tal senso, pertanto è evidente l'errore in cui è incorso il Giudice nel ritenere che il recesso operato dalla società opposta fosse legittimo”; inoltre, il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare “a) se l'opposta avesse fornito la prova del ricevimento da parte della della missiva contenente il recesso”, e tale prova era insussistente, e “b) se dal contenuto CP_1 della email del 18.11.2022 fosse evidente ed inequivocabile la volontà di recedere dal contratto CP CP da parte di ”, posto che risultava omesso “qualsiasi riferimento al recesso da parte di ” e CP
“c) se la missiva fosse sottoscritta da un soggetto con i poteri di rappresentanza della ”.
2. In ragione di quanto precede, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con Controparte_2 vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore attore antistatario.
3. ha contestato le difese dell'appellante, riferendo: 1) che era provato per Controparte_2
CP_ tabulas che in data 18.11.2022 era stata comunicata, da , la volontà di recedere dal contratto di locazione finanziaria e la ricezione di tale comunicazione da parte dell'appellante non era stata contestata, se non nelle note conclusive del giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
2) che il contenuto della predetta comunicazione non lasciava spazio a interpretazioni alternative;
3) che la comunicazione di recesso era stata inviata dalla sede di FÀ e da soggetti a ciò deputati;
4) che in ordine alla asserita non veridicità della comunicazione di irreparabilità del veicolo, stante l'intervenuta vendita del veicolo incidentato, “Il compimento di un negozio giuridico successivo non incide sulla veridicità e sulla legittimità del recesso esercitato né può invalidare i motivi e le considerazioni sulla sicurezza del veicolo esposte dalla parte attrice, le quali sono state basate su valutazioni professionali e pertinenti. E del resto, le motivazioni che hanno spinto un soggetto ad acquistare un mezzo danneggiato non sono sindacabili in questa sede né, come correttamente ha rilevato il Giudice di prime cure, controparte ha fornito una prova specifica che il veicolo, nelle more, sia stato riparato e sia stato venduto funzionante”.
pagina 3 di 6 4. Sulla base di tali premesse, ha chiesto il rigetto dell'appello, con Controparte_2 conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in data 18.2.2025 è stato designato giudice istruttore del procedimento lo scrivente magistrato.
All'udienza cartolare del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da note conclusive.
DIRITTO
Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, occorre ora esaminare le disposizioni contrattuali disciplinati il regime del veicolo sostitutivo nel caso di recesso dal contratto.
1. L'art. 19 del contratto di locazione finanziaria, concluso inter partes in data 21 giugno 2021, prevede espressamente al comma 1 che “In caso di sinistro o guasto grave, quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% (quaranta) del valore di mercato del Veicolo prima del sinistro
(riportato da Eurotax Giallo), avrà facoltà di recedere dal Contratto limitatamente al Pt_1 suddetto Veicolo, mediante comunicazione scritta da inviarsi anche tramite mail, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 27.c. per il caso di eccedenza chilometrica”; in ordine alla stima del danno, il successivo comma 2 dispone che la stessa “verrà effettuata da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita a o da un Perito designato dalla stessa ”. Pt_1 Pt_2
Ancora, l'art. 11 stabilisce che “ metterà a disposizione del Cliente, compatibilmente con la Pt_1 disponibilità dei propri fornitori e durante gli orari di apertura dei medesimi, un Veicolo sostitutivo …. nei casi di cui all'art. 19 (Sinistri e Guasti Gravi), il Veicolo sostitutivo potrà essere utilizzato fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo. In ogni caso il Veicolo sostitutivo non potrà essere utilizzato oltre il termine di validità e/o efficacia della Locazione …” (doc. D) dell'atto di appello).
Sulla base delle predette norme, dunque, FÀ ha facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come nel caso di specie, solo quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% del valore di mercato del veicolo prima del sinistro. In tal caso, il veicolo sostitutivo potrà essere utilizzato fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso. In altre parole, solo quando il costo delle riparazioni del veicolo incidentato supera del 40% il valore di mercato del veicolo prima del sinistro, FÀ può recedere dal contratto, con conseguente possibilità di utilizzo del veicolo sostitutivo da parte del cliente solo fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso.
pagina 4 di 6 2. Ciò posto, FÀ ha inviato a una comunicazione datata 18.11.2022 Controparte_1 recante il seguente contenuto: “Con la presente La informiamo che il seguente veicolo:
Autovettura: [PEUGEOT 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure] Targa: [GJ398SF] KM (al momento dell'evento): 1658 a seguito dell'evento verificatosi in data 20/07/2022, è stato dichiarato dal nostro servizio manutenzione non riparabile per motivi di sicurezza.
Il contratto di locazione verrà chiuso a 3 (tre) giorni lavorativi da oggi e qualora Le fosse stato fornito un veicolo sostitutivo, La invitiamo a restituirlo entro la suddetta data. I giorni eccedenti saranno fatturati tenendo conto delle tariffe di locazione giornaliere in vigore” (doc. 5 del procedimento monitorio).
Ora, mette conto rilevare, da un lato, che il contenuto di tale comunicazione non lascia spazio a interpretazioni alternative: premesso che l'art. 19 del contratto prevede che il recesso può essere esercitato anche tramite mail, scrivendo “Il contratto di locazione verrà chiuso”, all'evidenza ha recedere dal contratto, dall'altro, che la ricezione di tale Pt_1 Parte_3 comunicazione non è stata tempestivamente contestata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, avendo lamentato la mancanza della prova del ricevimento della Controparte_1 predetta missiva solo nelle note conclusive del 27.6.2024.
3. Tanto premesso, occorre ora verificare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 19, comma
1, del contratto, ovvero che i danni riportati dal veicolo incidentato eccedessero il 40% del valore di mercato del mezzo ante sinistro.
Orbene, premesso che è onere di chi invoca la cessazione dell'efficacia di un contratto, per effetto dell'esercizio della facoltà di recesso, provare la sussistenza dei relativi presupposti, CP_2 non ha fornito alcuna prova, essendosi limitata ad affermare, con riferimento alla vendita
[...] del veicolo incidentato, asseritamente irreparabile, successivamente alla comunicazione di recesso, che “Il compimento di un negozio giuridico successivo non incide sulla veridicità e sulla legittimità del recesso esercitato né può invalidare i motivi e le considerazioni sulla sicurezza del veicolo esposte dalla parte attrice, le quali sono state basate su valutazioni professionali e pertinenti. E del resto, le motivazioni che hanno spinto un soggetto ad acquistare un mezzo danneggiato non sono sindacabili in questa sede né, come correttamente ha rilevato il Giudice di prime cure, controparte ha fornito una prova specifica che il veicolo, nelle more, sia stato riparato e sia stato venduto funzionante”, invece che dimostrare l'entità dei danni riportati dal veicolo incidentato, sulla base della stima effettuata “da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita a o da un Perito designato dalla stessa ”, come invece previsto Pt_1 Pt_1 dall'art. 19 del contratto. pagina 5 di 6 4. Da tanto consegue che il credito azionato, anche con riferimento alla voce di costo qui impugnata, non è dovuto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
5. La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante non può accogliersi, non risultando provata la mala fede o colpa grave.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liquida in favore del procuratore attoreo antistatario per il primo grado di giudizio in euro
1.523,00 ed in euro 3.397,00 oltre ad euro 382,50 per esborsi per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 19.12.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2880/2024 r.g. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLA Controparte_1
CH presso il cui studio in ROMA, VIA DESSIE', N. 7, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato MICHELE PAROLA presso il Controparte_2 cui studio in CUNEO, VIA EMANUELE FILIBERTO, N. 2, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025.
FATTO
1. ha impugnato la sentenza n. 831/2024 del 3.9.2024 del Giudice di Controparte_1
CP_ Pace di Reggio Emilia riferendo: 1) che in data 21.6.2021 aveva stipulato con (ora il contratto di locazione finanziaria a lungo termine del veicolo Peugeot 3008 Controparte_2
Blue Hdi;
2) che in data 20.7.2022 il suddetto veicolo aveva subito un sinistro, in conseguenza del quale le era stato consegnato un veicolo sostitutivo;
3) che tale ipotesi era regolata dagli artt.
11.4 e 15 del contratto;
4) che in violazione delle condizioni contrattuali, l'appellata aveva emesso una serie di fatture per costi ulteriori relativi al veicolo sostitutivo, oltre ad una fattura per asseriti danni accidentali;
5) che benché in data 18.11.2022 le fosse stato comunicato che il veicolo incidentato era irreparabile, in data 25.11.2022 il predetto veicolo era stato alienato a tale sig. 6) che il Giudice di Pace aveva rideterminato il credito di euro 9.201,23, Persona_1
pagina 2 di 6 CP_ azionato da con il decreto ingiuntivo opposto, decurtando da tale importo quello di euro
602,00 relativo agli asseriti danni;
7) che tale sentenza andava riformata: in particolare, “il
Giudice di Pace avrebbe dovuto accertare se l'opposta, attrice sostanziale, avesse fornito prova di aver comunicato il recesso alla nonché della sussistenza del presupposto richiesto a CP_1 tal fine dalla clausola 19.1. del contratto, ovvero che i danni riportati dal veicolo sinistrato fossero superiori al 40% del valore del mezzo ante sinistro. La società odierna appellata non ha fornito alcuna prova, in tal senso, pertanto è evidente l'errore in cui è incorso il Giudice nel ritenere che il recesso operato dalla società opposta fosse legittimo”; inoltre, il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare “a) se l'opposta avesse fornito la prova del ricevimento da parte della della missiva contenente il recesso”, e tale prova era insussistente, e “b) se dal contenuto CP_1 della email del 18.11.2022 fosse evidente ed inequivocabile la volontà di recedere dal contratto CP CP da parte di ”, posto che risultava omesso “qualsiasi riferimento al recesso da parte di ” e CP
“c) se la missiva fosse sottoscritta da un soggetto con i poteri di rappresentanza della ”.
2. In ragione di quanto precede, l'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con Controparte_2 vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore attore antistatario.
3. ha contestato le difese dell'appellante, riferendo: 1) che era provato per Controparte_2
CP_ tabulas che in data 18.11.2022 era stata comunicata, da , la volontà di recedere dal contratto di locazione finanziaria e la ricezione di tale comunicazione da parte dell'appellante non era stata contestata, se non nelle note conclusive del giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
2) che il contenuto della predetta comunicazione non lasciava spazio a interpretazioni alternative;
3) che la comunicazione di recesso era stata inviata dalla sede di FÀ e da soggetti a ciò deputati;
4) che in ordine alla asserita non veridicità della comunicazione di irreparabilità del veicolo, stante l'intervenuta vendita del veicolo incidentato, “Il compimento di un negozio giuridico successivo non incide sulla veridicità e sulla legittimità del recesso esercitato né può invalidare i motivi e le considerazioni sulla sicurezza del veicolo esposte dalla parte attrice, le quali sono state basate su valutazioni professionali e pertinenti. E del resto, le motivazioni che hanno spinto un soggetto ad acquistare un mezzo danneggiato non sono sindacabili in questa sede né, come correttamente ha rilevato il Giudice di prime cure, controparte ha fornito una prova specifica che il veicolo, nelle more, sia stato riparato e sia stato venduto funzionante”.
pagina 3 di 6 4. Sulla base di tali premesse, ha chiesto il rigetto dell'appello, con Controparte_2 conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in data 18.2.2025 è stato designato giudice istruttore del procedimento lo scrivente magistrato.
All'udienza cartolare del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da note conclusive.
DIRITTO
Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, occorre ora esaminare le disposizioni contrattuali disciplinati il regime del veicolo sostitutivo nel caso di recesso dal contratto.
1. L'art. 19 del contratto di locazione finanziaria, concluso inter partes in data 21 giugno 2021, prevede espressamente al comma 1 che “In caso di sinistro o guasto grave, quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% (quaranta) del valore di mercato del Veicolo prima del sinistro
(riportato da Eurotax Giallo), avrà facoltà di recedere dal Contratto limitatamente al Pt_1 suddetto Veicolo, mediante comunicazione scritta da inviarsi anche tramite mail, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 27.c. per il caso di eccedenza chilometrica”; in ordine alla stima del danno, il successivo comma 2 dispone che la stessa “verrà effettuata da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita a o da un Perito designato dalla stessa ”. Pt_1 Pt_2
Ancora, l'art. 11 stabilisce che “ metterà a disposizione del Cliente, compatibilmente con la Pt_1 disponibilità dei propri fornitori e durante gli orari di apertura dei medesimi, un Veicolo sostitutivo …. nei casi di cui all'art. 19 (Sinistri e Guasti Gravi), il Veicolo sostitutivo potrà essere utilizzato fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo. In ogni caso il Veicolo sostitutivo non potrà essere utilizzato oltre il termine di validità e/o efficacia della Locazione …” (doc. D) dell'atto di appello).
Sulla base delle predette norme, dunque, FÀ ha facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come nel caso di specie, solo quando il costo delle riparazioni ecceda il 40% del valore di mercato del veicolo prima del sinistro. In tal caso, il veicolo sostitutivo potrà essere utilizzato fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso. In altre parole, solo quando il costo delle riparazioni del veicolo incidentato supera del 40% il valore di mercato del veicolo prima del sinistro, FÀ può recedere dal contratto, con conseguente possibilità di utilizzo del veicolo sostitutivo da parte del cliente solo fino al 3° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso.
pagina 4 di 6 2. Ciò posto, FÀ ha inviato a una comunicazione datata 18.11.2022 Controparte_1 recante il seguente contenuto: “Con la presente La informiamo che il seguente veicolo:
Autovettura: [PEUGEOT 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure] Targa: [GJ398SF] KM (al momento dell'evento): 1658 a seguito dell'evento verificatosi in data 20/07/2022, è stato dichiarato dal nostro servizio manutenzione non riparabile per motivi di sicurezza.
Il contratto di locazione verrà chiuso a 3 (tre) giorni lavorativi da oggi e qualora Le fosse stato fornito un veicolo sostitutivo, La invitiamo a restituirlo entro la suddetta data. I giorni eccedenti saranno fatturati tenendo conto delle tariffe di locazione giornaliere in vigore” (doc. 5 del procedimento monitorio).
Ora, mette conto rilevare, da un lato, che il contenuto di tale comunicazione non lascia spazio a interpretazioni alternative: premesso che l'art. 19 del contratto prevede che il recesso può essere esercitato anche tramite mail, scrivendo “Il contratto di locazione verrà chiuso”, all'evidenza ha recedere dal contratto, dall'altro, che la ricezione di tale Pt_1 Parte_3 comunicazione non è stata tempestivamente contestata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, avendo lamentato la mancanza della prova del ricevimento della Controparte_1 predetta missiva solo nelle note conclusive del 27.6.2024.
3. Tanto premesso, occorre ora verificare la sussistenza del presupposto di cui all'art. 19, comma
1, del contratto, ovvero che i danni riportati dal veicolo incidentato eccedessero il 40% del valore di mercato del mezzo ante sinistro.
Orbene, premesso che è onere di chi invoca la cessazione dell'efficacia di un contratto, per effetto dell'esercizio della facoltà di recesso, provare la sussistenza dei relativi presupposti, CP_2 non ha fornito alcuna prova, essendosi limitata ad affermare, con riferimento alla vendita
[...] del veicolo incidentato, asseritamente irreparabile, successivamente alla comunicazione di recesso, che “Il compimento di un negozio giuridico successivo non incide sulla veridicità e sulla legittimità del recesso esercitato né può invalidare i motivi e le considerazioni sulla sicurezza del veicolo esposte dalla parte attrice, le quali sono state basate su valutazioni professionali e pertinenti. E del resto, le motivazioni che hanno spinto un soggetto ad acquistare un mezzo danneggiato non sono sindacabili in questa sede né, come correttamente ha rilevato il Giudice di prime cure, controparte ha fornito una prova specifica che il veicolo, nelle more, sia stato riparato e sia stato venduto funzionante”, invece che dimostrare l'entità dei danni riportati dal veicolo incidentato, sulla base della stima effettuata “da officina e/o carrozzeria di primaria importanza gradita a o da un Perito designato dalla stessa ”, come invece previsto Pt_1 Pt_1 dall'art. 19 del contratto. pagina 5 di 6 4. Da tanto consegue che il credito azionato, anche con riferimento alla voce di costo qui impugnata, non è dovuto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
5. La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante non può accogliersi, non risultando provata la mala fede o colpa grave.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liquida in favore del procuratore attoreo antistatario per il primo grado di giudizio in euro
1.523,00 ed in euro 3.397,00 oltre ad euro 382,50 per esborsi per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 19.12.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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