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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
562/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “tendinosi del sovraspinoso in sede inserzionale e preinserzionale delle spalle”, insorta su preesistenti postumi lavorativi già accertati del 9%, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di agricoltore ed a causa del sovraccarico biomeccanico delle spalle correlato alle lavorazioni stagionali di potatura, cura e raccolta in un uliveto di 450 piante ed in un vigneto a tendone di due ettari, ha impugnato il provvedimento di reiezione della sua domanda amministrativa di indennizzo per malattia professionale, quindi domandando accertarsi l'origine professionale della dedotta patologia ed il relativo pregiudizio all'integrità psico-fisica in misura superiore al 9%, con conseguente condanna dell'ente assicurativo resistente alla corresponsione delle provvidenze invocate. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… a) che la tendinopatia di spalle denunciata è di origine professionale ed, unitamente alla preesistenza del 9%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica che risulterà di
Giustizia, comunque superiore all'attuale 9%. b) Conseguentemente condannare
l' a liquidare – per differenza - la prestazione corrispondente alla CP_1
menomazione complessiva che risulterà dovuta”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate da parte ricorrente, nonché il grado
Pag. 2 di 11 percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la
Pag. 3 di 11 derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (“tendinosi del sovraspinoso in sede inserzionale e preinserzionale delle spalle) è malattie prevista nella Tabella per le
Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce n. 21, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza a carico dei vari distretti dell'arto superiore”.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 4 di 11 specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_1
circostanze che la ricorrente esegue ogni anno e per molti mesi lavorazioni di potatura, sfoltitura, cernita e raccolta in un vasto vigneto a tendone e nell'uliveto, operazioni che operazioni devono essere necessariamente eseguite mantenendo costantemente le braccia alzate oltre il livello delle spalle ed utilizzando forbici e legatrici pneumatiche, nonché che si protraggono per molti mesi all'anno e per molte ore al giorno, all'uopo dichiarando che “… Lo so perché avendo lavorato insieme, negli anni 80, quando la Golden Lady era Sebino Sud, siamo rimaste amiche ed ogni tanto la vado a trovare e, per quel poco che posso fare, ogni tanto l'aiuto: ad esempio, a sistemare le reti sotto gli alberi per la raccolta delle olive. Preciso che vado ogni tanto a trovare la ricorrente: se devo quantificare, direi tre o quattro volte
l'anno e quando vado la trovo al lavoro e, a seconda del periodo, o pota, o raccoglie le olive o la trovo con il trattore, intenta a seminare… . Questo lo so per averla vista fare i suddetti lavori…”. La teste, quindi, per affermando di andare a trovare ed
Pag. 5 di 11 aiutare la ricorrente solo poche volte all'anno, comunque la trova sempre ad effettuare le medesime attività e secondo le stesse modalità descritte in ricorso e confermate in sede di escussione.
Anche il secondo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_2
medesime circostanze in termini non dissimili, all'uopo riferendo che “… lei fa questi lavori e lo so perché ogni tanto mia moglie ed io andiamo a trovarla e lei ci rifornisce un po' di tutto. La ricorrente ha un motore gommato che guida e possiede in campagna delle attrezzature… Posso dire che sicuramente questi lavori si protraggono per diverse ore al giorno… Aggiungo che ricorso che la ricorrente possiede anche un aratro”.
Dunque, i testi escussi, pur non essendo costantemente presenti sul luogo di lavorod ella ricorrente, andandola a trovare solo saltuariamente, hanno comunque confermato di averla sempre vista svolgere le attività dedotte, con modalità e strumenti specificamente indicati in ricorso. Trattasi, certamente, di attività che espongono certamente a posture incongrue e impiego di forza del tutto compatibili con le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva - anche riponderata all'esito delle osservazioni all'uopo presentate a seguito della prima stesura della bozza di Cont relazione peritale - si legge quanto segue: “… La ricorrente già riconosciuta per con grado di inabilità complessivo pari al 9%, ha svolto attività lavorativa di coltivatrice diretta di un'azienda agricola di circa 3,5 ettari, coltivati a vigneto,
Pag. 6 di 11 uliveto e seminativo;
ha svolto nello specifico, attività ripetitiva per molti mesi all'anno per la semina, la raccolta, la potatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta dell'uva, nonché tutte le operazioni giornaliere e periodiche che sono proprie della coltivazione e produzione dei prodotti della terra. Tali operazioni sono manuali e attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e sono necessariamente effettuate con la forza delle braccia (sollevare carichi, potare;
raccogliere le olive, vendemmiare) e spesso in elevazione oltre il livello delle spalle, per cui espongono le articolazioni ad un livello di rischio patogenetico elevato. La documentazione sanitaria, presente nella pratica esaminata, ha consentito di porre diagnosi di
Tendinosi del sovraspinoso bilateralmente, le suddette lesioni tendinee hanno una correlazione quanto meno concausale tra le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente e la patologia da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Dunque,
l'attività svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della “Tendinosi del sovraspinoso a livello della sua area critica ed inserzionale”. Le attività di coltivatrice diretta nella sua azienda agricola, quali la diretta conduzione dei trattori, l'impegno di forza degli arti superiori, i contraccolpi
e/o movimenti bruschi subiti per la conduzione dei trattori, la postura spesso scorretta per effettuare i trattamenti del terreno, sono tutte presenti nel lavoro giornaliero della ricorrente sulla base degli elementi forniti dall'assicurata in sede di istruttoria medico legale, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia quantitativa e qualitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della attività lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono adeguati elementi, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno con-causale, tra le mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata dalla lavoratrice, che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa,
Pag. 7 di 11 può essere inquadrata quale tecnopatia… in relazione all'anamnesi lavorativa, la ricorrente ha riferito di essere coltivatrice diretta e di lavorare la proprietà di circa
3,5 ettari di terreno, coltivati a vigneto, seminativo e uliveto, come dedotto anche dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà in atti;
condivido l'osservazione riguardo alla diagnosi ecografica spalle del 18.03.2022, che ha “evidenziato, bilateralmente, la cuffia dei rotatori che mostra spessore aumentato, ecostruttura disomogenea, come per fatti irritativi-degenerativi cronici, oltre che micro-calcifici, a configurare una sindrome da conflitto …………….. da rottura parziale, bilaterale, delle cuffie in oggetto. ……….. Il tendine del capo lungo del muscolo bicipite brachiale appare, bilateralmente, in sede, presenta spessore aumentato, iperecogenicità e disomogeneità ecostrutturale, contornato da un alone ipo anecoico espressione di distensione fluida della guaina sinoviale (tenosinovite e tendinosi bilaterali, di grado moderato-alto). …………”, coincidente con il riconoscimento del danno biologico…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dalla lavoratrice, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo della periziata.
Pag. 8 di 11 In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 4% che aggiungendosi alle preesistenze del 9%, raggiungono il grado complessivo valutato del 13%.
Quanto alla decorrenza, la richiamata relazione peritale, in riscontro alle osservazioni di parte resistente, ha stabilito la stessa a decorrere dal 18.03.2022.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 13%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato, con decorrenza dal 18.03.2022.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo
Pag. 9 di 11 parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 13%, con decorrenza dal 18.03.2022
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato, con decorrenza dal 18.03.2022
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 10 di 11 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
562/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “tendinosi del sovraspinoso in sede inserzionale e preinserzionale delle spalle”, insorta su preesistenti postumi lavorativi già accertati del 9%, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di agricoltore ed a causa del sovraccarico biomeccanico delle spalle correlato alle lavorazioni stagionali di potatura, cura e raccolta in un uliveto di 450 piante ed in un vigneto a tendone di due ettari, ha impugnato il provvedimento di reiezione della sua domanda amministrativa di indennizzo per malattia professionale, quindi domandando accertarsi l'origine professionale della dedotta patologia ed il relativo pregiudizio all'integrità psico-fisica in misura superiore al 9%, con conseguente condanna dell'ente assicurativo resistente alla corresponsione delle provvidenze invocate. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… a) che la tendinopatia di spalle denunciata è di origine professionale ed, unitamente alla preesistenza del 9%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica che risulterà di
Giustizia, comunque superiore all'attuale 9%. b) Conseguentemente condannare
l' a liquidare – per differenza - la prestazione corrispondente alla CP_1
menomazione complessiva che risulterà dovuta”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate da parte ricorrente, nonché il grado
Pag. 2 di 11 percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la
Pag. 3 di 11 derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (“tendinosi del sovraspinoso in sede inserzionale e preinserzionale delle spalle) è malattie prevista nella Tabella per le
Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce n. 21, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza a carico dei vari distretti dell'arto superiore”.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 4 di 11 specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_1
circostanze che la ricorrente esegue ogni anno e per molti mesi lavorazioni di potatura, sfoltitura, cernita e raccolta in un vasto vigneto a tendone e nell'uliveto, operazioni che operazioni devono essere necessariamente eseguite mantenendo costantemente le braccia alzate oltre il livello delle spalle ed utilizzando forbici e legatrici pneumatiche, nonché che si protraggono per molti mesi all'anno e per molte ore al giorno, all'uopo dichiarando che “… Lo so perché avendo lavorato insieme, negli anni 80, quando la Golden Lady era Sebino Sud, siamo rimaste amiche ed ogni tanto la vado a trovare e, per quel poco che posso fare, ogni tanto l'aiuto: ad esempio, a sistemare le reti sotto gli alberi per la raccolta delle olive. Preciso che vado ogni tanto a trovare la ricorrente: se devo quantificare, direi tre o quattro volte
l'anno e quando vado la trovo al lavoro e, a seconda del periodo, o pota, o raccoglie le olive o la trovo con il trattore, intenta a seminare… . Questo lo so per averla vista fare i suddetti lavori…”. La teste, quindi, per affermando di andare a trovare ed
Pag. 5 di 11 aiutare la ricorrente solo poche volte all'anno, comunque la trova sempre ad effettuare le medesime attività e secondo le stesse modalità descritte in ricorso e confermate in sede di escussione.
Anche il secondo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_2
medesime circostanze in termini non dissimili, all'uopo riferendo che “… lei fa questi lavori e lo so perché ogni tanto mia moglie ed io andiamo a trovarla e lei ci rifornisce un po' di tutto. La ricorrente ha un motore gommato che guida e possiede in campagna delle attrezzature… Posso dire che sicuramente questi lavori si protraggono per diverse ore al giorno… Aggiungo che ricorso che la ricorrente possiede anche un aratro”.
Dunque, i testi escussi, pur non essendo costantemente presenti sul luogo di lavorod ella ricorrente, andandola a trovare solo saltuariamente, hanno comunque confermato di averla sempre vista svolgere le attività dedotte, con modalità e strumenti specificamente indicati in ricorso. Trattasi, certamente, di attività che espongono certamente a posture incongrue e impiego di forza del tutto compatibili con le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva - anche riponderata all'esito delle osservazioni all'uopo presentate a seguito della prima stesura della bozza di Cont relazione peritale - si legge quanto segue: “… La ricorrente già riconosciuta per con grado di inabilità complessivo pari al 9%, ha svolto attività lavorativa di coltivatrice diretta di un'azienda agricola di circa 3,5 ettari, coltivati a vigneto,
Pag. 6 di 11 uliveto e seminativo;
ha svolto nello specifico, attività ripetitiva per molti mesi all'anno per la semina, la raccolta, la potatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta dell'uva, nonché tutte le operazioni giornaliere e periodiche che sono proprie della coltivazione e produzione dei prodotti della terra. Tali operazioni sono manuali e attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici e sono necessariamente effettuate con la forza delle braccia (sollevare carichi, potare;
raccogliere le olive, vendemmiare) e spesso in elevazione oltre il livello delle spalle, per cui espongono le articolazioni ad un livello di rischio patogenetico elevato. La documentazione sanitaria, presente nella pratica esaminata, ha consentito di porre diagnosi di
Tendinosi del sovraspinoso bilateralmente, le suddette lesioni tendinee hanno una correlazione quanto meno concausale tra le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente e la patologia da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Dunque,
l'attività svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della “Tendinosi del sovraspinoso a livello della sua area critica ed inserzionale”. Le attività di coltivatrice diretta nella sua azienda agricola, quali la diretta conduzione dei trattori, l'impegno di forza degli arti superiori, i contraccolpi
e/o movimenti bruschi subiti per la conduzione dei trattori, la postura spesso scorretta per effettuare i trattamenti del terreno, sono tutte presenti nel lavoro giornaliero della ricorrente sulla base degli elementi forniti dall'assicurata in sede di istruttoria medico legale, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia quantitativa e qualitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della attività lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono adeguati elementi, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno con-causale, tra le mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata dalla lavoratrice, che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa,
Pag. 7 di 11 può essere inquadrata quale tecnopatia… in relazione all'anamnesi lavorativa, la ricorrente ha riferito di essere coltivatrice diretta e di lavorare la proprietà di circa
3,5 ettari di terreno, coltivati a vigneto, seminativo e uliveto, come dedotto anche dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà in atti;
condivido l'osservazione riguardo alla diagnosi ecografica spalle del 18.03.2022, che ha “evidenziato, bilateralmente, la cuffia dei rotatori che mostra spessore aumentato, ecostruttura disomogenea, come per fatti irritativi-degenerativi cronici, oltre che micro-calcifici, a configurare una sindrome da conflitto …………….. da rottura parziale, bilaterale, delle cuffie in oggetto. ……….. Il tendine del capo lungo del muscolo bicipite brachiale appare, bilateralmente, in sede, presenta spessore aumentato, iperecogenicità e disomogeneità ecostrutturale, contornato da un alone ipo anecoico espressione di distensione fluida della guaina sinoviale (tenosinovite e tendinosi bilaterali, di grado moderato-alto). …………”, coincidente con il riconoscimento del danno biologico…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dalla lavoratrice, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo della periziata.
Pag. 8 di 11 In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 4% che aggiungendosi alle preesistenze del 9%, raggiungono il grado complessivo valutato del 13%.
Quanto alla decorrenza, la richiamata relazione peritale, in riscontro alle osservazioni di parte resistente, ha stabilito la stessa a decorrere dal 18.03.2022.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 13%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato, con decorrenza dal 18.03.2022.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo
Pag. 9 di 11 parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 13%, con decorrenza dal 18.03.2022
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato, con decorrenza dal 18.03.2022
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 10 di 11 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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