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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 4313/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. PALUMBO STEFANO;
− Domicilio: CORSO GARIBALDI 388 80142 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Stefano Palumbo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PATERNOSTER ANDREA
− Domicilio: VIA SAN MAMOLO 12 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Andrea Paternoster
Decisa a Bologna il 10/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“revocare il Decreto Ingiuntivo n. 923/2017 reso il 9 febbraio 2017 e depositato il 13 febbraio 2017 dal Tribunale di Bologna con ogni conseguenza di legge”
Parte Convenuta:
v. udienza 4 dicembre 2025
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
propone opposizione ex art. 650 cpc al decreto n. 923/2017 con cui il Parte_1 Tribunale di Bologna gli ha ingiunto di pagare a euro Controparte_1 5.608,18 oltre interessi e spese.
L'opponente eccepisce che il decreto ingiuntivo non gli è stato notificato e nel merito che il credito risulta parzialmente prescritto.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e Controparte_1 nel merito allega le interruzioni della prescrizione.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione.
2.
L'opposizione è inammissibile.
Come già rilevato nell'ordinanza 11 settembre 2025, parte opposta ha documentato la notifica dell'atto di precetto (primo atto di esecuzione) il 1° ottobre 2017, cioè in epoca antecedente ai dieci giorni anteriori alla notifica dell'atto di opposizione.
Solo in sede di discussione parte opponente ha allegato che gli atti sarebbero stati inviati a indirizzo diverso da quello di residenza di allora.
Posto che “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” (Cassazione, sent. n. 10170/2016), nel caso di specie il Tribunale osserva che, per un verso, la notifica ex art. 140 cpc presuppone, fino a querela di falso, un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo in cui questa viene effettuata (in questo caso, senz'altro nel Comune di residenza) e, per un altro, che dal certificato di residenza (in Ercolano) emerge solo che l'ultima abitazione al 14 luglio 2025 è in via Generale Niglio, senza che ciò sia Per_1 conclusivo pure volendo assumere come punto di riferimento il solo dato formale.
Pertanto, non ravvisandosi irregolarità nella notifica del precetto, l'opposizione tardiva è inammissibile.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 10/12/2025
Il giudice
PA CU
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 4313/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. PALUMBO STEFANO;
− Domicilio: CORSO GARIBALDI 388 80142 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Stefano Palumbo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PATERNOSTER ANDREA
− Domicilio: VIA SAN MAMOLO 12 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Andrea Paternoster
Decisa a Bologna il 10/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“revocare il Decreto Ingiuntivo n. 923/2017 reso il 9 febbraio 2017 e depositato il 13 febbraio 2017 dal Tribunale di Bologna con ogni conseguenza di legge”
Parte Convenuta:
v. udienza 4 dicembre 2025
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
propone opposizione ex art. 650 cpc al decreto n. 923/2017 con cui il Parte_1 Tribunale di Bologna gli ha ingiunto di pagare a euro Controparte_1 5.608,18 oltre interessi e spese.
L'opponente eccepisce che il decreto ingiuntivo non gli è stato notificato e nel merito che il credito risulta parzialmente prescritto.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e Controparte_1 nel merito allega le interruzioni della prescrizione.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione.
2.
L'opposizione è inammissibile.
Come già rilevato nell'ordinanza 11 settembre 2025, parte opposta ha documentato la notifica dell'atto di precetto (primo atto di esecuzione) il 1° ottobre 2017, cioè in epoca antecedente ai dieci giorni anteriori alla notifica dell'atto di opposizione.
Solo in sede di discussione parte opponente ha allegato che gli atti sarebbero stati inviati a indirizzo diverso da quello di residenza di allora.
Posto che “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” (Cassazione, sent. n. 10170/2016), nel caso di specie il Tribunale osserva che, per un verso, la notifica ex art. 140 cpc presuppone, fino a querela di falso, un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo in cui questa viene effettuata (in questo caso, senz'altro nel Comune di residenza) e, per un altro, che dal certificato di residenza (in Ercolano) emerge solo che l'ultima abitazione al 14 luglio 2025 è in via Generale Niglio, senza che ciò sia Per_1 conclusivo pure volendo assumere come punto di riferimento il solo dato formale.
Pertanto, non ravvisandosi irregolarità nella notifica del precetto, l'opposizione tardiva è inammissibile.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 10/12/2025
Il giudice
PA CU
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