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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19974 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI DE nato in (EGITTO) il 20/07/1980 avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere IZ SI;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato DE LI penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, primo comma, n. 1, e 216, primo comma, n. 1 legge fall., a lei contestato in concorso con altri nei confronti dei quali si è proceduto separatamente per aver distratto la somma complessiva di euro 338.888,55 dalla Golden Service s.r.l., dichiarata fallita il 14 marzo 2019, di cui aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico dal 29 maggio 2015 al 14 luglio 2016. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19974 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, volta all’acquisizione della traduzione giurata dei timbri di entrata e uscita dal territorio italiano rilevati sul passaporto della ricorrente per gli anni 2015 e 2016, e ritenuta non accoglibile poiché la prova della commissione del fatto prescinderebbe dall’effettiva presenza in Italia della ricorrente, che avrebbe ammesso di aver rilasciato procura speciale al marito, amministratore di fatto, e di aver operato sempre seguendo le sue direttive. La prova richiesta avrebbe invece rivestito carattere decisivo, poiché i dati probatori acquisiti sarebbero del tutto incerti in relazione alla procura asseritamente conferita, non essendo stata neppure rinvenuta presso gli istituti di credito alcuna delega ad operare sui conti. I periodi di assenza dall’Italia, peraltro molto prolungati, inciderebbero così sulla valutazione delle condotte distrattive contestate, risultando attribuibile alla ricorrente un unico pagamento eseguito mediante POS. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché non sarebbe stata provata la consapevolezza della ricorrente in ordine alle operazioni distrattive poste in essere dal marito. La Corte avrebbe individuato la prova dell’adesione della ricorrente alla condotta esclusivamente nel fatto che quest’ultima avrebbe agito sotto le direttive del marito, senza verificarne la compartecipazione materiale e morale alle presunte condotte distrattive, né fornendo idonea motivazione sulla consapevole volontà della ricorrente di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia del credito. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la Corte di appello avrebbe confermato la condanna della ricorrente senza confrontarsi con la argomentazioni devolute con l’atto di appello, relative alla presenza della ricorrente in Italia, alle operazioni bancarie effettuate durante le assenze della stessa, ed alla testimonianza della dott.ssa Fortunato, e disattese dal Collegio con motivazione apparente mediante un semplice rinvio alla sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 3 3 2.Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [...], non mass.). 2.1.I motivi di ricorso, inoltre, devono essere specifici, con ciò intendendosi, sotto il profilo estrinseco, che i medesimi non possono eludere l’indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che i giudici di merito hanno seguito nell’affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare nella patologia della inammissibilità (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv.268823). 3.Il primo motivo è generico e non consentito in sede di legittimità. 3.1. Non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non acquisire la “traduzione giurata dei timbri di entrata e uscita dal territorio italiano rilevati sul passaporto della ricorrente per gli anni 2015-2016”, a norma dell’art. 603 cod. proc. pen., facendo corretta applicazione dei principi secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che il medesimo possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (ex pluribus, Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, [...], Rv. 256228). Può essere censurata, con il ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, [...], Rv. 261799). La rinnovazione del dibattimento è dunque rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, in positivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (cfr. Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, [...]; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, [...]; conf. Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, [...]). L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione 4 4 dell'istruzione dibattimentale si sottrae, in altri termini, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta formulazione del giudizio sulla responsabilità (tra le molte, Sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro, cit.; Sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, [...], Rv 262620; Sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; Sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, [...], Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, [...]). In verità, tale documentazione risulta già ostesa e compiutamente esaminata nel corso del processo di primo grado (pag. 9 sentenza di primo grado, a cui ha fatto generale rimando la sentenza impugnata, pag.6) e, in particolare, è stato esibito il passaporto, recante “una serie indecifrabile di timbrature”, in relazione alle quali l’interprete di lingua araba è riuscito “ad accertare soltanto che LÌ DE aveva fatto ingresso il 15 gennaio 2015 nel territorio italiano ed era uscita il 22 gennaio 2015” – fascia temporale che esula dal capo d’imputazione; l’imputata, invitata a soffermarsi sui viaggi di andata in Egitto e ritorno in Italia nell’anno 2015, ha riferito di “essere entrata in Italia “altre due volte” […] senza tuttavia essere in grado di precisarne le date”. Quanto al 2016, la prima decisione ha dato conto dell’analisi di un documento in lingua araba, rilasciato dall’Ambasciata italiana, che ha restituito la presenza in Italia della ricorrente dal 15 gennaio al 22 gennaio 2016; il 3 marzo 2016; il 9 marzo 2016, l’8 luglio 2016 ed il 15 luglio 2016. I primi giudici hanno tuttavia ritenuto di puntualizzare che, a prescindere dalla esatta collocazione delle date dei viaggi, “LI DE ha riferito di aver depositato la propria firma presso l’Istituto di credito in cui era stato acceso il conto corrente del GOLDEN Service s.r.l., successivamente alla sua nomina come amministratrice unica, ma di avere presumibilmente conferito al marito IT RI la procura speciale per poter operare in sua assenza”. Orbene, mentre il contenuto del ricorso ha omesso di confrontarsi con il rilievo, più volte rimarcato in primo grado, dell’assenza di prova effettiva ed appagante del conferimento di procura speciale o dell’attribuzione al marito di una delega ad operare sui conti correnti della società fallita, rimane parimenti insondata nell’atto di impugnazione la portata disgregante che la “traduzione giurata dei timbri del passaporto” potrebbe produrre sulla tenuta logica delle citate argomentazioni, che il vaglio del documento hanno già sviluppato, al lume, segnatamente, della molteplicità delle accertate distrazioni, diluite in un torno di tempo discretamente ampio. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non colgono a loro volta nel segno. 3.1. In primo luogo, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la 5 5 cultura della prova e della sua valutazione, di cui è da sempre permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che «La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato». 3.2. Detto ciò, giova rammentare che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez.5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040). Sicchè l’immissione “in fatto” di altro soggetto nell’attività gestoria rappresenta senz’altro, per quest’ultimo, la fonte dell’assunzione della posizione di garanzia di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., la quale, tuttavia, può anche coesistere con quella del titolare della carica formale, a cui continuano a far capo tutti gli oneri connessi alla cura degli affari della società, tanto più – come nel caso di specie – quando l’apparato espositivo delle sentenze di merito evidenzi il ruolo di protagonista dell’amministratore di diritto nelle fasi salienti dell’attività di conduzione dell’ente, riguardanti il maneggio del denaro. Ed in effetti, la pronuncia del Tribunale, a cui si è globalmente uniformata la Corte d’appello, ha convenientemente escluso l’attribuzione alla ricorrente della veste di testa di legno di TW RI, coamministratore occulto, e ne ha dettagliatamente illustrato le operazioni di deprivazione delle risorse societarie, con precipuo riferimento ai “quattro gruppi” di transazioni riconducibili al periodo di amministrazione da lei ricoperto ed in quanto “unico soggetto legittimato ad operare sui conti correnti” (v., sul punto, anche pag.7), tra i quali per trasparenza probatoria spiccano, a titolo esemplificativo, i plurimi prelievi individuali registrati 6 6 come “prelevamenti da Banca – LI DE”, già quantificati al netto delle somme restituite ed esclusi, correttamente, gli importi riversati, ma provenienti da altre fonti e non effettuati dalla prevenuta a titolo di retrocessione (pag.5 e seg.). Il ripristino della situazione patrimoniale dell’impresa, affinchè sia invocabile la figura giurisprudenziale della c.d. bancarotta riparata, indirettamente evocata dai motivi di ricorso, deve infatti avvenire ad opera dell’amministratore che abbia precedentemente sottratto le disponibilità finanziarie e non certo, ovviamente, attraverso la veicolazione di somme di denaro provenienti da altre imprese nell’ambito di ordinari rapporti commerciali, ancorchè “parti correlate” rispetto alla fallita. Come puntualmente chiarito in motivazione, tra le altre, da Sez.5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 «presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo». Le sentenze in scrutinio – concordi nel valorizzare la fuoriuscita dai conti correnti di cifre significative, impiegate in spese estranee e per la copertura di costi non inerenti all’oggetto sociale e, comunque, non coerenti con il perseguimento degli scopi dell’impresa, in pregiudizio dei creditori - si sono pertanto allineate all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale, ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, [...]; Sez. 5, n. 23749 del 08/03/2013). In conclusione, i motivi di ricorso sono nel complesso orientati a richiedere una rivisitazione nel merito della vicenda processuale, preclusa in sede di legittimità, ove non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le doglianze sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplice grado (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, [...], Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794). Occorre chiosare, da ultimo, che quand’anche fosse possibile, in astratto, porre in discussione taluna della pluralità di condotte distrattive sull’invocato presupposto delle trasferte all’estero dell’amministratrice dell’impresa, la pena irrogata nel minimo invalicabile di 7 7 due anni di reclusione sarebbe insuscettibile di ulteriore riduzione;
di tal che appare insussistente, in definitiva, un concreto interesse della ricorrente ad un parziale accoglimento del ricorso per cassazione. 4.Alla reiezione del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IZ SI NR RI TA SC
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato DE LI penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, primo comma, n. 1, e 216, primo comma, n. 1 legge fall., a lei contestato in concorso con altri nei confronti dei quali si è proceduto separatamente per aver distratto la somma complessiva di euro 338.888,55 dalla Golden Service s.r.l., dichiarata fallita il 14 marzo 2019, di cui aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico dal 29 maggio 2015 al 14 luglio 2016. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19974 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, volta all’acquisizione della traduzione giurata dei timbri di entrata e uscita dal territorio italiano rilevati sul passaporto della ricorrente per gli anni 2015 e 2016, e ritenuta non accoglibile poiché la prova della commissione del fatto prescinderebbe dall’effettiva presenza in Italia della ricorrente, che avrebbe ammesso di aver rilasciato procura speciale al marito, amministratore di fatto, e di aver operato sempre seguendo le sue direttive. La prova richiesta avrebbe invece rivestito carattere decisivo, poiché i dati probatori acquisiti sarebbero del tutto incerti in relazione alla procura asseritamente conferita, non essendo stata neppure rinvenuta presso gli istituti di credito alcuna delega ad operare sui conti. I periodi di assenza dall’Italia, peraltro molto prolungati, inciderebbero così sulla valutazione delle condotte distrattive contestate, risultando attribuibile alla ricorrente un unico pagamento eseguito mediante POS. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché non sarebbe stata provata la consapevolezza della ricorrente in ordine alle operazioni distrattive poste in essere dal marito. La Corte avrebbe individuato la prova dell’adesione della ricorrente alla condotta esclusivamente nel fatto che quest’ultima avrebbe agito sotto le direttive del marito, senza verificarne la compartecipazione materiale e morale alle presunte condotte distrattive, né fornendo idonea motivazione sulla consapevole volontà della ricorrente di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia del credito. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la Corte di appello avrebbe confermato la condanna della ricorrente senza confrontarsi con la argomentazioni devolute con l’atto di appello, relative alla presenza della ricorrente in Italia, alle operazioni bancarie effettuate durante le assenze della stessa, ed alla testimonianza della dott.ssa Fortunato, e disattese dal Collegio con motivazione apparente mediante un semplice rinvio alla sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 3 3 2.Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [...], non mass.). 2.1.I motivi di ricorso, inoltre, devono essere specifici, con ciò intendendosi, sotto il profilo estrinseco, che i medesimi non possono eludere l’indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che i giudici di merito hanno seguito nell’affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare nella patologia della inammissibilità (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv.268823). 3.Il primo motivo è generico e non consentito in sede di legittimità. 3.1. Non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non acquisire la “traduzione giurata dei timbri di entrata e uscita dal territorio italiano rilevati sul passaporto della ricorrente per gli anni 2015-2016”, a norma dell’art. 603 cod. proc. pen., facendo corretta applicazione dei principi secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che il medesimo possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (ex pluribus, Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, [...], Rv. 256228). Può essere censurata, con il ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, [...], Rv. 261799). La rinnovazione del dibattimento è dunque rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, in positivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (cfr. Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, [...]; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, [...]; conf. Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, [...]). L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione 4 4 dell'istruzione dibattimentale si sottrae, in altri termini, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta formulazione del giudizio sulla responsabilità (tra le molte, Sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro, cit.; Sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, [...], Rv 262620; Sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; Sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, [...], Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, [...]). In verità, tale documentazione risulta già ostesa e compiutamente esaminata nel corso del processo di primo grado (pag. 9 sentenza di primo grado, a cui ha fatto generale rimando la sentenza impugnata, pag.6) e, in particolare, è stato esibito il passaporto, recante “una serie indecifrabile di timbrature”, in relazione alle quali l’interprete di lingua araba è riuscito “ad accertare soltanto che LÌ DE aveva fatto ingresso il 15 gennaio 2015 nel territorio italiano ed era uscita il 22 gennaio 2015” – fascia temporale che esula dal capo d’imputazione; l’imputata, invitata a soffermarsi sui viaggi di andata in Egitto e ritorno in Italia nell’anno 2015, ha riferito di “essere entrata in Italia “altre due volte” […] senza tuttavia essere in grado di precisarne le date”. Quanto al 2016, la prima decisione ha dato conto dell’analisi di un documento in lingua araba, rilasciato dall’Ambasciata italiana, che ha restituito la presenza in Italia della ricorrente dal 15 gennaio al 22 gennaio 2016; il 3 marzo 2016; il 9 marzo 2016, l’8 luglio 2016 ed il 15 luglio 2016. I primi giudici hanno tuttavia ritenuto di puntualizzare che, a prescindere dalla esatta collocazione delle date dei viaggi, “LI DE ha riferito di aver depositato la propria firma presso l’Istituto di credito in cui era stato acceso il conto corrente del GOLDEN Service s.r.l., successivamente alla sua nomina come amministratrice unica, ma di avere presumibilmente conferito al marito IT RI la procura speciale per poter operare in sua assenza”. Orbene, mentre il contenuto del ricorso ha omesso di confrontarsi con il rilievo, più volte rimarcato in primo grado, dell’assenza di prova effettiva ed appagante del conferimento di procura speciale o dell’attribuzione al marito di una delega ad operare sui conti correnti della società fallita, rimane parimenti insondata nell’atto di impugnazione la portata disgregante che la “traduzione giurata dei timbri del passaporto” potrebbe produrre sulla tenuta logica delle citate argomentazioni, che il vaglio del documento hanno già sviluppato, al lume, segnatamente, della molteplicità delle accertate distrazioni, diluite in un torno di tempo discretamente ampio. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non colgono a loro volta nel segno. 3.1. In primo luogo, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la 5 5 cultura della prova e della sua valutazione, di cui è da sempre permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che «La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato». 3.2. Detto ciò, giova rammentare che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez.5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040). Sicchè l’immissione “in fatto” di altro soggetto nell’attività gestoria rappresenta senz’altro, per quest’ultimo, la fonte dell’assunzione della posizione di garanzia di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., la quale, tuttavia, può anche coesistere con quella del titolare della carica formale, a cui continuano a far capo tutti gli oneri connessi alla cura degli affari della società, tanto più – come nel caso di specie – quando l’apparato espositivo delle sentenze di merito evidenzi il ruolo di protagonista dell’amministratore di diritto nelle fasi salienti dell’attività di conduzione dell’ente, riguardanti il maneggio del denaro. Ed in effetti, la pronuncia del Tribunale, a cui si è globalmente uniformata la Corte d’appello, ha convenientemente escluso l’attribuzione alla ricorrente della veste di testa di legno di TW RI, coamministratore occulto, e ne ha dettagliatamente illustrato le operazioni di deprivazione delle risorse societarie, con precipuo riferimento ai “quattro gruppi” di transazioni riconducibili al periodo di amministrazione da lei ricoperto ed in quanto “unico soggetto legittimato ad operare sui conti correnti” (v., sul punto, anche pag.7), tra i quali per trasparenza probatoria spiccano, a titolo esemplificativo, i plurimi prelievi individuali registrati 6 6 come “prelevamenti da Banca – LI DE”, già quantificati al netto delle somme restituite ed esclusi, correttamente, gli importi riversati, ma provenienti da altre fonti e non effettuati dalla prevenuta a titolo di retrocessione (pag.5 e seg.). Il ripristino della situazione patrimoniale dell’impresa, affinchè sia invocabile la figura giurisprudenziale della c.d. bancarotta riparata, indirettamente evocata dai motivi di ricorso, deve infatti avvenire ad opera dell’amministratore che abbia precedentemente sottratto le disponibilità finanziarie e non certo, ovviamente, attraverso la veicolazione di somme di denaro provenienti da altre imprese nell’ambito di ordinari rapporti commerciali, ancorchè “parti correlate” rispetto alla fallita. Come puntualmente chiarito in motivazione, tra le altre, da Sez.5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 «presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo». Le sentenze in scrutinio – concordi nel valorizzare la fuoriuscita dai conti correnti di cifre significative, impiegate in spese estranee e per la copertura di costi non inerenti all’oggetto sociale e, comunque, non coerenti con il perseguimento degli scopi dell’impresa, in pregiudizio dei creditori - si sono pertanto allineate all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale, ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, [...]; Sez. 5, n. 23749 del 08/03/2013). In conclusione, i motivi di ricorso sono nel complesso orientati a richiedere una rivisitazione nel merito della vicenda processuale, preclusa in sede di legittimità, ove non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le doglianze sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplice grado (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, [...], Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794). Occorre chiosare, da ultimo, che quand’anche fosse possibile, in astratto, porre in discussione taluna della pluralità di condotte distrattive sull’invocato presupposto delle trasferte all’estero dell’amministratrice dell’impresa, la pena irrogata nel minimo invalicabile di 7 7 due anni di reclusione sarebbe insuscettibile di ulteriore riduzione;
di tal che appare insussistente, in definitiva, un concreto interesse della ricorrente ad un parziale accoglimento del ricorso per cassazione. 4.Alla reiezione del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IZ SI NR RI TA SC