Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19974
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto non necessaria l'acquisizione della traduzione giurata dei timbri del passaporto, poiché la documentazione era già stata esaminata in primo grado e la prova richiesta non era ritenuta decisiva. La Corte ha inoltre evidenziato che la difesa non si è confrontata con il rilievo dell'assenza di prova effettiva del conferimento di procura speciale o delega ad operare sui conti correnti.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità della ricorrente basandosi sul suo ruolo di amministratore unico e sulle operazioni di deprivazione delle risorse societarie da lei compiute, anche in concorso con il marito. È stata esclusa la figura della 'bancarotta riparata' in quanto il ripristino patrimoniale non è avvenuto ad opera dell'amministratore che aveva sottratto le disponibilità. La prova della distrazione è desunta dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze della società.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio

    La Corte ha ribadito che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non introduce un criterio di valutazione della prova più restrittivo di quello precedente, ma codifica il principio giurisprudenziale secondo cui la condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità. Le doglianze sono state ritenute inammissibili in quanto dirette a richiedere un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19974
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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