Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2000, n. 648
CASS
Sentenza 31 gennaio 2000

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Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Poiché manca una specifica previsione, deve essere infatti analogicamente applicata nella specie la disciplina stabilita dall'art. 4 della medesima legge n. 1423 del 1956 in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del tribunale sull'originaria richiesta di applicazione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2000, n. 648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 648
    Data del deposito : 31 gennaio 2000

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