Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Poiché manca una specifica previsione, deve essere infatti analogicamente applicata nella specie la disciplina stabilita dall'art. 4 della medesima legge n. 1423 del 1956 in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del tribunale sull'originaria richiesta di applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2000, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Antonio Morgigni Presidente del 31/01/2000
2. " Alessandro Conzatti Consigliere ORDINANZA
3. " Diana Laudati " N.648
4. " Nicola Bottalico " REGISTRO GENERALE
5. " Antonio ES " N.32176/99
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RR CO, n.
3.6.52 Pollena Trocchia
Avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, che il 12.5.99 ha dichiarato inammissibile l'istanza - avanzata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 - di revoca del provvedimento di confisca disposto dal medesimo ufficio;
Udita la relazione fatta dal Presidente Dott. Antonio Morgigni;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 13 aprile 1989 il tribunale di Napoli applicava nei confronti di AC RA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di quattro anni, imponendogli il divieto di soggiorno in Campania e nei comuni delle regioni limitrofe e la cauzione di venti milioni;
disponeva, inoltre, la confisca della quota pari al 50% dei beni intestati a lui, al fratello IG (al quale contestualmente ha ritenuto di non dovere applicare le medesime misure) ed alle mogli MA ES ed NA GA. Il tribunale rilevava che AC RA, condannato definitivamente a cinque anni ed otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., aveva ammesso di avere agito in ossequio al principio della solidarietà camorristica, riteneva che il predetto fosse soggetto di qualificata pericolosità e concludeva che il denaro investito nella società con il fratello IG e, quindi, i beni innanzi menzionati costituissero provento d'attività delittuose, in assenza di proficuo lavoro. Il 18 aprile 1990 la corte d'appello di Napoli confermava il provvedimento ed il 29 ottobre 1990 questa Corte rigettava il ricorso.
Con istanza del 22 marzo 1999 AC RA chiedeva la revoca della confisca ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 195, n. 1423.
Il tribunale il 12 maggio 1999 ha dichiarato inammissibile l'istanza. Ha osservato che gli elementi posti a fondamento della richiesta, in parte già prospettati a suo tempo al tribunale della prevenzione, erano stati riproposti secondo la difesa "in termini organici e nuovi". Ha concluso che non è legittimo prospettare con la domanda di revoca temi sottoposti al vaglio dei giudici della cognizione attraverso tre gradi di giudizio. Ha ritenuto che ai provvedimenti di prevenzione patrimoniale sia applicabile la disciplina della revoca, soltanto quando i nuovi fatti dedotti siano tali da escludere la pericolosità del soggetto cm effetto ex tunc. Nel caso in cui nulla sia dedotto su questo presupposto l'unico rimedio esperibile sarebbe la revisione.
Ricorre il difensore.
Con un primo motivo precisa di condividere l'impostazione secondo cui in materia di prevenzione la preclusione del giudicato opera in presenza della clausola "rebus sic standibus". Assume che le misure patrimoniali non considerate da]l'art. 7 citato, perché all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 1423 del 1956 non previste, non sfuggirebbero al regime ivi disciplinato, dopo la loro introduzione nell'ordinamento. Nega che sia esperibile il rimedio dell'incidente d'esecuzione, non attivabile da parte di colui che abbia partecipato al procedimento applicativo della misura di prevenzione. Con un secondo motivo affama che la revoca è ammissibile anche quando sono riutilizzati elementi già prospettati al giudice che ha applicato la misura ma presentati in termini nuovi ed organici. Contesta che l'unico rimedio esperibile sia la ricordata revisione. Reputa il collegio di dovere convertire il ricorso in appello in virtù del seguente principio di diritto.
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Poiché manca una specifica previsione, deve essere analogicamente applicata la disciplina stabilita dall'art. 4 della medesima legge n. 1423 del 1956 in tema d'impugnazioni avverso provvedimento del tribunale sull'originaria richiesta d'applicazione della misura. (conforme mass. 212195).
P.Q.M.
La corte converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000