Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3412/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3412/2024, introdotta da:
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ALLIATA PATRIZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...]_1 C.F._2
CATANZARO (CZ) il 01/01/1967 Con il patrocinio dell'Avv. ALLIATA PATRIZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Scioglimento del matrimonio
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.06.2000, come trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gozzano al n.1, parte I;
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gozzano (NO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio numero 1, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune, Parte I e con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
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2) Responsabilità genitoriale I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente, in modo paritetico e di comune accordo, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinari amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale si troveranno i minori al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (per esempio: interventi urgenti) verranno assunte da quel genitore con il quale si troveranno i minori al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (per esempio: interventi urgenti) verranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Tempi di permanenza e rimarranno con collocazione abitativa (sia anagraficamente che in via preferenziale) presso la Per_1 Per_2 residenza della madre. Il padre potrà tenere con sé i figli un weekend ogni 15 giorni dal sabato alle 11:00 fino alla domenica alle 20:00. Il IG. potrà tenere con sé i figli anche il venerdì nella settimana in cui non avrà i figli con Controparte_1 sé nel weekend, dall'uscita da scuola fino al sabato mattina alle 11:00 quando li riporterà a casa dalla madre. Eventuali impedimenti a tenere i figli con sé durante il periodo concordato, dovranno essere comunicati all'altro genitore con un preavviso di almeno tre giorni. Qualora e fossero malati nei giorni in cui dovessero stare con il padre, quest'ultimo potrà fare Per_1 Per_2 loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico, nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima. In ogni caso, tenendo nella dovuta considerazione gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e le loro scelte personali. Relativamente alle vacanze estive e staranno con ciascun genitore due settimane, anche non Per_1 Per_2 consecutive, da concordare ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie di entrambi i genitori. I coniugi si comunicheranno, non appena ne avranno notizia, i rispettivi periodi feriali. Resta inteso che ogni genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno vacanziera eventualmente prescelta. Nel 2024 la madre ha trascorso le vacanze con i figli dall'11 al 18 agosto, mentre nel 2025 sarà il padre a tenere con sé i figli la settimana di agosto che comprende il Ferragosto e così via, alternativamente, ogni anno. Eventuali impedimenti a tenere entrambi i minori con sé durante il periodo concordato, dovranno essere comunicati all'altro genitore con un preavviso di almeno un mese. Durante le festività natalizie la madre terrà con sé i figli minori, ad anni alterni, la settimana dal 24.12 dalle 11:00 del mattino fino alle 19:00 del 31.12, o dalle 19:00 del 31.12 alle 20:00 del 06.01. Il genitore che, il giorno di Natale non avrà con sé i minori potrà intrattenersi con loro per il tempo ragionevolmente necessario per la consegna dei regali o lo scambio di auguri. Durante le vacanze pasquali la madre terrà con sé e , ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Per_1 Per_2
Lunedì dell'Angelo. Gli ex coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, gli stessi dovranno dare sempre comunicazione di eventuali spostamenti, in altre località, quando avranno con sé i minori. Il genitore con il quale si troveranno i minori dovrà consentire agli stessi di conferire telefonicamente con l'altro genitore. Gli ex coniugi potranno, alla luce dei rispettivi impegni, concordare di volta in volta, modalità differenti di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
Pag. 2 4) Assegnazione della ex casa coniugale La ex casa coniugale sita in 28010 Gargallo (NO), via Angelo TORIANI, 50 rimarrà sempre assegnata alla SI.ra , con tutti gli arredi ivi esistenti, in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori. Pt_1
5) Ripartizione degli oneri di mantenimento di e Per_1 Per_2
Il IG. contribuirà al mantenimento di e versando, entro il 5 del mese e con Controparte_1 Per_1 Per_2 bonifico continuativo, sino al raggiungimento della maggiore età e/o dell'autonomia economica degli stessi la somma complessiva mensile di euro 500,00 aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, senza alcuna esclusione, oltre a quelle indicate nelle linee guida dettate dal ConSIlio Nazionale Forense, con nota del 29.11.2017, che verranno allegate al presente atto ( Doc.21). Le spese sopra indicate dovranno essere, nei limiti del possibile, concordate previamente fra i genitori e, in ogni caso, supportate da idonea documentazione giustificativa. Le spese di cui sopra dovranno essere presentate dal genitore che le ha anticipate all'altro, per essere rimborsate, al massimo ogni 2 mesi. Il SI. si impegna a versare il 50% di tutte le somme sostenute dalla IG.ra , non Controparte_1 Pt_1 appena verrà fatta richiesta, mediante comunicazione a mezzo, raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo di comunicazione, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà così approvata. La IG.ra si impegna a rimborsare il 50% delle spese di cui sopra, nel caso in cui le stesse vengano Pt_1 effettuate dal IG. Controparte_1
6) Assegno di mantenimento per il coniuge Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Danno atto, inoltre, di avere separatamente regolato tra loro ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale nascente dal matrimonio e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
7) Assegno unico Gli ex coniugi si sono accordati affinché l'Assegno Unico dei figli, percepito dalla SI.ra , pari ad euro Pt_1
398,80, venga diviso al 50% con il SI. in modo che ciascuno lo utilizzi per i figli nel Controparte_1 modo che ritiene più opportuno.
8) CP_2
Le autovetture rispettivamente intestate alle parti rimarranno di loro esclusiva proprietà. 9) Assenso all'espatrio Gli ex coniugi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevolmente assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario, al fine del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (passaporto e/o carta d'identità) per sé o i minori e Per_1 Per_2
Gli ex coniugi chiedono la compensazione delle spese legali.
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Gozzano (NO) in data 24.06.2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1 parte 1, anno 2000.
Pag. 3 Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (09.09.2008) e (17.01.2012) entrambi Per_1 Per_2 minorenni;
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gozzano (NO) in data 24.06.2000 da e con atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1 parte 1, anno 2000; 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7 febbraio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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