TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
, con l'avv. Giorgia Gira;
Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. Battiato;
CP_1
convenuto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito e cancellazione dalla gestione separata.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26.2.24, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 406.2023.0002115614000, notificato dall il 26.1.24 per CP_1
l'importo di euro 2626,06 in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2014 e accessori, chiedendo annullarsi l'opposto avviso di addebito, per la insussistenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione separata.
Eccepiva altresì la prescrizione dei contributi richiesti per il 2014.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
******************
In primo luogo va detto che la domanda di accertamento circa la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per aver versato il contributo integrativo ad è infondata. In via assorbente, deve evidenziarsi che l'istante CP_2 ha dedotto la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per essere stata iscritta all'albo degli architetti, per avere svolto attività libero-professionale, e per avere versato il contributo integrativo alla cassa professionale di appartenenza
( ), pur in difetto di iscrizione a quest'ultima. Deve al riguardo premettersi CP_2 che l'art. 2 co. 26 l.
8.8.1995 n. 335 sancisce l'obbligo di iscrizione presso una apposita gestione separata dell per i “soggetti che esercitano per professione CP_1 abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”. L'art. 18 co. 12 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111 precisa altresì che “l'art. 2 co. 26 l.
8.8.1995 n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1 attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al co. 11 (enti previdenziali di diritto privato) in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al co. 11 (pensionati)”.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste per il libero professionista l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in caso di versamento alla cassa professionale del solo contributo integrativo. In particolare, la S.C. ha ricostruito il precetto unitario costituito dall'art. 2 co. 26 l. 335/1995 e dall'art. 18 co. 12 d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011 (sprovvisto, quest'ultimo, di una propria autonomia precettiva, trattandosi di norma di interpretazione) “nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (…), l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che – come si è detto – collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica o complementare a seconda che l'iscritto svolga o meno una ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. 3240/2010). Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2 co. 26 l. 335/1995 e dell'art. 8 co. 12 d.l. 98/2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all è preclusa agli ingegneri e agli architetti CP_2 che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2 l.
1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21 co. 5 l. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7 co. 5 dello statuto , approvato giusta le disposizioni del d.l.vo CP_2
509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all , nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata
CP_2 dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10 l. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del regolamento di previdenza ). Ora, non è revocabile in
CP_2 dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all , non
CP_2 possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3 statuto ) e chi è
CP_2 iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ultimo Cass.
23687/2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata la regola CP_1 generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass.
S.U. 3240/2010). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell di disporre di un'ulteriore CP_2 fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. 132/1984)”: in tal CP_2 senso, cfr. Cass. 18.12.2017 n. 30344 e n. 30345; conformi Cass. 32166/2018, Cass.
32167/2018, Cass. 32508/2018, Cass. 519/2019, Cass. 3799/2019, Cass. 19403/2019,
Cass. 317/2020, Cass. 1827/2020, Cass. 477/2021, Cass. 478/20921, Cass.
4419/2021, Cass. 12358/2021, Cass. 12419/2021, Cass. 21816/2022 e altre. A sua volta, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in tal senso interpretata: cfr. Corte cost. 28.11.2022 n. 238.
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia versato il solo contributo integrativo, che, in difetto di iscrizione alla cassa, resta insuscettibile di determinare la costituzione di una correlata posizione previdenziale in capo al professionista tenuto a versarlo, adempiendo ad una esclusiva funzione solidaristica.Il versamento di tale contributo, pertanto, è di per sé inidoneo ad esonerare l'istante dalla iscrizione alla gestione separata dell CP_1
Deve in definitiva affermarsi l'obbligo dell'istante di iscrizione alla gestione separata.
La domanda sin qui esaminata deve pertanto essere disattesa. E' pure infondata la eccezione di prescrizione del credito.
A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in dieci anni ma, a decorrere dall'1.1.1996, tale termine è ridotto a cinque anni.
Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2014, è pertanto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il detto termine decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento – e non invece dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto la stessa dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo – e ciò in armonia con il principio generale dettato dall'art. 55 r.d.l.
4.10.1935 n. 1827 conv. in l.
6.4.1936 n.
1155, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, valendo la regola, fissata dall'art. 18 co. 4 d.l.vo 9.7.1997 n.
241, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi: cfr. Cass. 31.10.2018 n. 27950, Cass. 14.2.2019 n. 4329, Cass. 22.2.2019 n.
5379, Cass. 18.7.2019 n. 19403, Cass. 23.1.2020 n. 1557, Cass. 27.1.2020 n. 1828,
Cass. 30.6.2020 n. 13049, Cass. 23.10.2020 n. 23378, Cass. 15.3.2021 n. 7254, Cass.
19.4.2021 n. 10273, Cass. 22.4.2021 n. 10655, Cass.
3.6.2022 n. 17970, Cass.
24.10.2022 n. 31343 e altre. Nella specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 6.7.2015, quale giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo dei redditi prodotti nell'anno 2014, atteso che il termine del 16.6.2015 stabilito ex art. 17 co. 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435 è stato differito appunto al 6.7.2015 dall'art. 1 co. 1 lett. a) d.p.c.m.
9.6.2015. Non può infatti condividersi, sul punto, la diversa tesi secondo cui il termine prescrizionale dovrebbe invece decorrere solo dal 20.8.2015, quale giorno entro cui, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) d.p.c.m. 9.6.2015, il versamento può essere effettuato con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
ciò, in quanto, a norma dell'art. 1282 co. 1 c.c., nelle obbligazioni pecuniarie “producono interessi di pieno diritto” i soli
“crediti liquidi ed esigibili” sicché la maggiorazione prevista “a titolo di interesse corrispettivo” in caso di pagamento effettuato oltre la scadenza del termine ordinario conferma che, già in tale data anteriore, il credito è esigibile, con contestuale decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale, come d'altronde ritenuto da
Cass. 31.10.2018 n. 27950 ove il dies a quo è individuato appunto nella scadenza del termine “ordinario” fissato per il versamento e non, invece, nel giorno successivo stabilito ai fini del pagamento dell'importo maggiorato dello 0,40%.
In particolare la prescrizione sarebbe dovuta spirare il 6.7.20, calcolando il termine quinquennale dal 6.7.15, ma in forza della duplice sospensione ex lege del relativo termine dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per 129 giorni (a norma dell'art. 37 co. 2 d.l.
17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183 conv. in l. 26.2.2021 n. 21) – il termine è stato prorogato al 12.11.20, sicchè la comunicazione ricevuta in data
21.9.2020, ha interrotto la prescrizione quinquennale, nuovamente interrotta dall'ava notificato nel 2024.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1300,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 16.1.25
Il giudice dott. ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
, con l'avv. Giorgia Gira;
Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. Battiato;
CP_1
convenuto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito e cancellazione dalla gestione separata.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26.2.24, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 406.2023.0002115614000, notificato dall il 26.1.24 per CP_1
l'importo di euro 2626,06 in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2014 e accessori, chiedendo annullarsi l'opposto avviso di addebito, per la insussistenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione separata.
Eccepiva altresì la prescrizione dei contributi richiesti per il 2014.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
******************
In primo luogo va detto che la domanda di accertamento circa la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per aver versato il contributo integrativo ad è infondata. In via assorbente, deve evidenziarsi che l'istante CP_2 ha dedotto la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per essere stata iscritta all'albo degli architetti, per avere svolto attività libero-professionale, e per avere versato il contributo integrativo alla cassa professionale di appartenenza
( ), pur in difetto di iscrizione a quest'ultima. Deve al riguardo premettersi CP_2 che l'art. 2 co. 26 l.
8.8.1995 n. 335 sancisce l'obbligo di iscrizione presso una apposita gestione separata dell per i “soggetti che esercitano per professione CP_1 abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”. L'art. 18 co. 12 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111 precisa altresì che “l'art. 2 co. 26 l.
8.8.1995 n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1 attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al co. 11 (enti previdenziali di diritto privato) in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al co. 11 (pensionati)”.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste per il libero professionista l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in caso di versamento alla cassa professionale del solo contributo integrativo. In particolare, la S.C. ha ricostruito il precetto unitario costituito dall'art. 2 co. 26 l. 335/1995 e dall'art. 18 co. 12 d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011 (sprovvisto, quest'ultimo, di una propria autonomia precettiva, trattandosi di norma di interpretazione) “nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (…), l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che – come si è detto – collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica o complementare a seconda che l'iscritto svolga o meno una ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. 3240/2010). Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2 co. 26 l. 335/1995 e dell'art. 8 co. 12 d.l. 98/2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all è preclusa agli ingegneri e agli architetti CP_2 che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2 l.
1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21 co. 5 l. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7 co. 5 dello statuto , approvato giusta le disposizioni del d.l.vo CP_2
509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all , nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata
CP_2 dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10 l. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del regolamento di previdenza ). Ora, non è revocabile in
CP_2 dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all , non
CP_2 possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3 statuto ) e chi è
CP_2 iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ultimo Cass.
23687/2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata la regola CP_1 generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass.
S.U. 3240/2010). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell di disporre di un'ulteriore CP_2 fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. 132/1984)”: in tal CP_2 senso, cfr. Cass. 18.12.2017 n. 30344 e n. 30345; conformi Cass. 32166/2018, Cass.
32167/2018, Cass. 32508/2018, Cass. 519/2019, Cass. 3799/2019, Cass. 19403/2019,
Cass. 317/2020, Cass. 1827/2020, Cass. 477/2021, Cass. 478/20921, Cass.
4419/2021, Cass. 12358/2021, Cass. 12419/2021, Cass. 21816/2022 e altre. A sua volta, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in tal senso interpretata: cfr. Corte cost. 28.11.2022 n. 238.
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia versato il solo contributo integrativo, che, in difetto di iscrizione alla cassa, resta insuscettibile di determinare la costituzione di una correlata posizione previdenziale in capo al professionista tenuto a versarlo, adempiendo ad una esclusiva funzione solidaristica.Il versamento di tale contributo, pertanto, è di per sé inidoneo ad esonerare l'istante dalla iscrizione alla gestione separata dell CP_1
Deve in definitiva affermarsi l'obbligo dell'istante di iscrizione alla gestione separata.
La domanda sin qui esaminata deve pertanto essere disattesa. E' pure infondata la eccezione di prescrizione del credito.
A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in dieci anni ma, a decorrere dall'1.1.1996, tale termine è ridotto a cinque anni.
Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2014, è pertanto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il detto termine decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento – e non invece dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto la stessa dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo – e ciò in armonia con il principio generale dettato dall'art. 55 r.d.l.
4.10.1935 n. 1827 conv. in l.
6.4.1936 n.
1155, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, valendo la regola, fissata dall'art. 18 co. 4 d.l.vo 9.7.1997 n.
241, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi: cfr. Cass. 31.10.2018 n. 27950, Cass. 14.2.2019 n. 4329, Cass. 22.2.2019 n.
5379, Cass. 18.7.2019 n. 19403, Cass. 23.1.2020 n. 1557, Cass. 27.1.2020 n. 1828,
Cass. 30.6.2020 n. 13049, Cass. 23.10.2020 n. 23378, Cass. 15.3.2021 n. 7254, Cass.
19.4.2021 n. 10273, Cass. 22.4.2021 n. 10655, Cass.
3.6.2022 n. 17970, Cass.
24.10.2022 n. 31343 e altre. Nella specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 6.7.2015, quale giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo dei redditi prodotti nell'anno 2014, atteso che il termine del 16.6.2015 stabilito ex art. 17 co. 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435 è stato differito appunto al 6.7.2015 dall'art. 1 co. 1 lett. a) d.p.c.m.
9.6.2015. Non può infatti condividersi, sul punto, la diversa tesi secondo cui il termine prescrizionale dovrebbe invece decorrere solo dal 20.8.2015, quale giorno entro cui, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) d.p.c.m. 9.6.2015, il versamento può essere effettuato con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
ciò, in quanto, a norma dell'art. 1282 co. 1 c.c., nelle obbligazioni pecuniarie “producono interessi di pieno diritto” i soli
“crediti liquidi ed esigibili” sicché la maggiorazione prevista “a titolo di interesse corrispettivo” in caso di pagamento effettuato oltre la scadenza del termine ordinario conferma che, già in tale data anteriore, il credito è esigibile, con contestuale decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale, come d'altronde ritenuto da
Cass. 31.10.2018 n. 27950 ove il dies a quo è individuato appunto nella scadenza del termine “ordinario” fissato per il versamento e non, invece, nel giorno successivo stabilito ai fini del pagamento dell'importo maggiorato dello 0,40%.
In particolare la prescrizione sarebbe dovuta spirare il 6.7.20, calcolando il termine quinquennale dal 6.7.15, ma in forza della duplice sospensione ex lege del relativo termine dal 23.2.2020 al 30.6.2020 per 129 giorni (a norma dell'art. 37 co. 2 d.l.
17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183 conv. in l. 26.2.2021 n. 21) – il termine è stato prorogato al 12.11.20, sicchè la comunicazione ricevuta in data
21.9.2020, ha interrotto la prescrizione quinquennale, nuovamente interrotta dall'ava notificato nel 2024.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1300,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 16.1.25
Il giudice dott. ssa Maria LEONE