Ordinanza presidenziale 27 settembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Monica Cagnoni, Mario Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, in persona del Comandante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale – Ufficio Comando prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 13 febbraio 2022 e recante la richiesta di annullamento/revoca della nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale;
- del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna” n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e la contestuale sospensione dal servizio;
- della circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_DSSMD REG 2021 0228670 del 1° dicembre 2021, avente ad oggetto “ Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria ”;
- della circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL2021 0537805 del 13 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica ”;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenziali, ove lesivi e allo stato non conosciuti;
… nonché per l’accertamento …
del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento comunque denominato, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire a percepire gli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare;
… e per la condanna …
dell’Amministrazione ex art. 30 cod. proc. amm. al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ”, convertito in Legge 21 gennaio 2022 n. 3, e del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti Sars Cov 2 di giustizia e di concorsi pubblici ”, convertito in Legge 28 maggio 2021 n. 76.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS-, Maresciallo dei Carabinieri Forestali, chiede annullarsi il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale ha rigettato il ricorso gerarchico da lui presentato avverso il provvedimento del Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna” n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art. 4 ter del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76. Vengono inoltre impugnati gli atti presupposti, ivi comprese le circolari ministeriali relative alla vaccinazione obbligatoria del personale militare, con contestuale richiesta di condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica e alla corresponsione degli stipendi e degli emolumenti non percepiti a causa della sospensione dal servizio.
Il ricorrente espone, in punto di fatto, di essersi recato, in data 10 gennaio 2022, presso il Centro Vaccinale “-OMISSIS-” dell’AUSER di -OMISSIS- per sottoporsi alla vaccinazione contro il Sars-Cov-2 e di aver richiesto al medico addetto alla vaccinazione il rilascio della necessaria prescrizione medica, in ragione del fatto che, secondo le decisioni della Commissione Europea di autorizzazione condizionata dei vaccini contro il Covid 19, la circolare del Ministero della Salute n. 42164 del 24 dicembre 2020, le determine AIFA n. 154/2020 ( CO ), n. 1/2021 ( SP ), n. 49/2021 ( AN ) e n. 18/2021 ( IA ), il vaccino contro il Sars-Cov-2 è medicinale soggetto a prescrizione medica, come confermato, tra l’altro, dal comunicato del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di AR del 21 marzo 2021. Nella circostanza, però, il medico addetto alla somministrazione del vaccino si rifiutava di rilasciare la prescrizione medica del vaccino, inoltre ometteva di sottoporgli “ il modulo di consenso informato ”, ometteva di rivolgergli i “ quesiti previsti dalla scheda anamnestica ” e, a fronte delle sue domande sugli effetti della vaccinazione, abbandonava “ la propria postazione e richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine ponendo così prematuramente fine all’operazione vaccinale ”.
Dopo l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato, egli si vedeva costretto a rientrare a casa “ senza aver avuto la possibilità di sottoporsi alla somministrazione del vaccino ”. In conseguenza di ciò, il Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna”, accertata a suo carico l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, e con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- lo sospendeva dal servizio.
Avverso detto provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico, rigettato con il provvedimento del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in questa sede impugnato.
Si è costituito in giudizio in resistenza il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.
Alla pubblica udienza del giorno 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I. “ Difetto di motivazione e travisamento dei fatti ”.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico in ragione della assoluta inadeguatezza del supporto motivazionale, dal momento che valorizzerebbe la sua responsabilità per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, quando invece la mancata vaccinazione sarebbe dipesa da cause di forza maggiore, ovvero “ dal comportamento omissivo del medico vaccinatore che, negando al ricorrente il proprio diritto ad ottenere informazioni relative al farmaco inoculando, ha di fatto reso impossibile la sottoscrizione del consenso informato e, di conseguenza, di sottoporsi all’inoculazione ”.
II. “ Incostituzionalità delle norme da cui è discesa la decisione impugnata (art. 2 Dl 172/21 convertito in legge n. 3 del 21/01/2022, del Dl 44 del 1 aprile 2021, convertito in L. n. 76 del 28 maggio 2021 in relazione agli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione ”.
In via subordinata all’accoglimento del primo mezzo di gravame, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3 e (dell’art. 4 ter ) del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, per violazione degli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione.
In NE LI , il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riconducibile fra quelle « relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico », che l’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 1° agosto 2024 n. 2348). Come è stato evidenziato, infatti, ancorché la controversia attenga ad una posizione di diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto il rapporto di pubblico impiego dei militari rientra tra le c.d. categorie non contrattualizzate, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 maggio 2024 n. 668).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, risultando la vaccinazione contro il Sars-Cov-2 obbligatoria, tra l’altro, anche per il personale militare, ai sensi dell’art. 4 ter del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44.
Non persuade la tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui la mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale sarebbe da attribuirsi al comportamento del medico, risultando piuttosto verosimile desumerne – alla luce della ricostruzione dell’accaduto secondo quanto esposto in ricorso – un atteggiamento ostruzionistico da parte del ricorrente, plausibilmente finalizzato a sottrarsi alla somministrazione del vaccino. La pluralità di richieste formulate, infatti, evidenzia una sostanziale opposizione da parte di chi, in ragione di eventuali dubbi o timori, bene avrebbe potuto preventivamente acquisire informazioni utili, ad esempio presso il medico di base o altre fonti di conoscenza attendibili, con una condotta che perciò appare piuttosto ascrivibile alla volontà di evitare la vaccinazione.
In definitiva, non fornito un apprezzabile principio di prova della sussistenza di cause non imputabili al ricorrente, rileva il dato oggettivo dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, a fronte del quale il provvedimento di sospensione dal servizio adottato dal Comando Regione Carabinieri Forestali “Emilia-Romagna” è atto dovuto e il rigetto del ricorso gerarchico avverso lo stesso risulta pienamente legittimo.
In definitiva, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, legittimamente l’Amministrazione ha sospeso il ricorrente dal servizio e altrettanto legittimamente ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di sospensione.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta, le censure articolate dal ricorrente non superano il vaglio di “ non manifesta infondatezza ” richiesto ai fini della loro rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell’art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87.
La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 15 del 9 febbraio 2023, relativamente alla sospensione dal servizio e alla perdita della retribuzione, ha evidenziato in modo assai perspicuo che: “ All’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell’ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività ”.
Tale impostazione è stata, poi, ripresa dalla Corte costituzionale nella sentenza 28 novembre 2024 n. 188, concernente specificamente il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, giacché il giudizio sottoposto al remittente riguardava la vicenda di un appartenente al corpo di polizia penitenziaria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 11 aprile 2025 n. 7127). La Corte, in particolare, ha ritenuto conforme al dettato degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost. le norme che prevedono la sospensione con perdita della retribuzione, ponendo in risalto che la vaccinazione è stata elevata dalla legge a requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 11 aprile 2025 n. 7127).
La conseguenza che se ne è tratta è che la violazione di tale obbligo, determinando l’impossibilità per il prestatore di svolgere le proprie mansioni, si riflette sul piano dei diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto lavorativi, determinando, da un lato, l’insorgenza del dovere/potere del datore di sospendere dal servizio il lavoratore e, dall’altro e correlativamente, la perdita del diritto alla retribuzione da parte di quest’ultimo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 11 aprile 2025 n. 7127).
La sospensione del lavoratore non vaccinato è stata, peraltro, ritenuta in sintonia con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al punto che si è ritenuto che la vaccinazione anti Sars-Cov-2 ha ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 11 aprile 2025 n. 7127).
Le norme in questione sono anche state ritenute conformi alla libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., essendosi evidenziato che tale diritto di libertà, pur riconosciuto, “ ...non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 11 aprile 2025 n. 7127).
La Corte non ha mancato di occuparsi anche delle questioni della mancata previsione di un assegno alimentare in luogo della retribuzione e dell’affermata ingiustificata disparità di trattamento con il personale sospeso dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare.
Al riguardo, è stato evidenziato (sentenza 28 novembre 2024, 188, che riprende quanto affermato nella sentenza 9 febbraio 2023, n. 15) che: “ ...il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile ”.
In questo quadro, la Corte ha anche affermato che non può considerarsi una soluzione costituzionalmente obbligata accollare al datore di lavoro una provvidenza di carattere assistenziale in favore del lavoratore che abbia scelto di non vaccinarsi. Una soluzione del genere è stata considerata estranea ai caratteri propri del rapporto di lavoro, basato sul principio di corrispettività (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 11 aprile 2025 n. 7127).
Con le pronunce nr. 14 e 15 del 9 febbraio 2023 la Corte Costituzionale ha poi precisato che l'imposizione di un trattamento sanitario (in particolare di un obbligo vaccinale) può ritenersi compatibile con l'art. 32 della Costituzione al ricorrere di tre presupposti: i ) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale; ii ) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; iii ) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato. Il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 della Costituzione e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. La tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica (allora) in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 della Costituzione, la discrezionalità del legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle Autorità preposte. Significative sono altresì le acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 maggio 2024 n. 668).
Un intervento in tali ambiti, dunque, non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì deve prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati. Quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 maggio 2024 n. 668).
A tal proposito, appare non condivisibile il rilievo del ricorrente, secondo cui l’obbligo vaccinale sarebbe incostituzionale per “ il carattere sperimentale dei vaccini ”, per “ il numero di eventi avversi ”, per la “ non soddisfacente risposta dei vaccini nella prevenzione dell’infezione da SARS COV 2 ”, e ciò non solo per il carattere meramente assertivo delle suddette affermazioni, prive di un supporto probatorio scientifico, ma anche in ragione del fatto che l’obbligo è comunque conforme a Costituzione, perché i dati scientifici hanno anzi dimostrato come i vaccini de quibus siano idonei a ridurre in modo significativo il contagio con effetti positivi, quindi, sulla protezione dell’intera popolazione.
Non sono condivisibili poi le censure di incostituzionalità relative alla “ mancata previsione dell’esclusione della sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria ” e alla “ assoluta assenza di una valutazione prevaccinale che coinvolga eventualmente i medici di famiglia ”.
Quanto alla prima, si tratta di un’affermazione non corrispondente al vero, risultando fatto notorio che la Direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute ha predisposto specifici format di consenso informato, corredati dalle note informative dei diversi tipi di vaccino, realizzati in collaborazione con la Struttura Commissariale e in coordinamento tra Ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), moduli da somministrare al personale da vaccinare (cfr. sito internet del Governo all’indirizzo “ https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/16500 ”).
Quanto, poi, al coinvolgimento del medico di medicina generale, questo avviene in via preventiva tutte le volte in cui la presenza di pregresse condizioni patologiche del paziente determini la necessità di esenzione dalla vaccinazione obbligatoria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La circostanza che al momento dell’instaurazione della controversia non si fosse ancora pronunciata la Corte costituzionale e non si fosse consolidato un orientamento giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.