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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa
Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1741 del R.G. dell' anno 2013,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra
nato a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Crescenzo Correa giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- opponente-
e ora società Controparte_1 Controparte_2
incorporante di (già già Controparte_3 Controparte_4
in virtù di fusione per incorporazione del Controparte_1
29.04.2023, iscritta il 05.05.2023, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Stefania Basile, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-opposto-
CONCLUSIONI: come da atti conclusivi depositati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 36/2013 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 9 gennaio 2013, attraverso il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
complessiva somma di euro 8.103,12, oltre interessi e spese della procedura. Più precisamente, la suddetta somma veniva corrisposta dalla allora Controparte_1
in favore della in virtù di una polizza assicurativa per rischio
[...] Controparte_5
derivante dal decesso o perdita dell'impiego, stipulata dall'opponente a latere di un contratto di finanziamento concluso con ex art. 54 DPR 180/50. L' Controparte_5
opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito: 1) la carenza di prova della legittimazione attiva e passiva del proprio interesse ad agire della società opposta;
2) la nullità del provvedimento monitorio in quanto carente dei requisiti di legge prescritti dalla legge;
3) la prescrizione del credito fatto valere;
4) insussistenza della responsabilità dell'opponente nel mancato pagamento dei titoli azionati in ricorso. L'opponente ha dunque instato per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il suo rigetto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito di memorie, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni senza la necessità di alcun adempimento istruttorio ed all'udienza del 11.06.2024 veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. *******
L'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 36/23 Parte_1
emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 09.01.13, in favore di ( oggi Controparte_6
non merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati. In via Controparte_2
preliminare, si rileva che l'eccezione di prescrizione formulata da parte dell'opponente deve intendersi da questi tacitamente rinunziata in quanto non riproposta né in sede di memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. né di comparsa conclusionale e verbali di causa.
Tale comportamento, in applicazione di una costante giurisprudenza di Legittimità, deve intendersi inequivocabile espressione di una volontà abdicativa della suddetta difesa (cfr.
“La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse” Sez. 1, Sentenza n. 1754 del
26/01/2007) .
Con riferimento, poi, all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, si rileva che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla Legge (cfr. ex multis Cass. sent. 1184/2007; n.
3671/2006; 12311/1997)
Ciò posto, appare opportuno premettere che risulta provata, in quanto non oggetto di specifica contestazione, la circostanza relativa alla conclusione da parte dell'opponente di un contratto di mutuo con il quale prevedeva come modalità di Controparte_5
estinzione la cessione del quinto dello stipendio da parte del debitore, ai sensi del DPR
150/1980.
Ebbene, appare altresì incontestato che in un primo momento l'adempimento dell'obbligazione assunta da parte del avveniva regolarmente, ciò sino al Parte_1
21.02.2005, data a partire dalla quale quest'ultimo interrompeva il proprio rapporto di lavoro. Ciò premesso va preliminarmente esaminata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione della (oggi . Controparte_1 Controparte_2
Detta eccezione non può trovare accoglimento, quest'ultima ha, infatti, allegato in atti modulo di autorizzazione alla conclusione di un contratto di assicurazione, da ritenersi parte integrante del contratto di finanziamento stipulato con Controparte_5
debitamente datato e sottoscritto dall'opponente (all. 2 produzione Controparte_6
giudizio monitorio), il quale, in assenza di specifico disconoscimento, è idoneo a provare la sussistenza del contratto di assicurazione stipulato con a latere del Controparte_5
contratto di finanziamento.
Ebbene, va all'uopo evidenziato che in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è opinione condivisa che “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 gennaio
2016, n. 1076).
Ciò premesso, ad abundantiam si evidenzia che risulta provato per tabulas che, in data
15.03.2005, la Casa di Cura Villa Chiarugi srl -ultimo datore di lavoro noto dell'opponente- comunicava a la cessazione del rapporto di lavoro con questi Controparte_5
instaurato “per dimissioni” (all. 4 fascicolo monitorio).
Ciò che, dunque, risulta documentato è che alla data dell'21.02.05 il debitore cessava, per dimissioni, il proprio rapporto di lavoro in essere, senza che a tanto sia seguita la rituale comunicazione di un nuovo impiego o del dedotto collocamento a riposo nei confronti della creditrice. Quanto precede è sufficiente a ritenere integrato il rischio garantito dalla polizza assicurativa sottoscritta con il quale deve rettamente Controparte_6
intendersi integrato non certo dalla perdita dell'occupazione o dalla morte del debitore in sé ma dal mancato pagamento del credito;
inadempimento che deve ritenersi sussistente per le motivazioni di cui si è detto sopra. Inoltre non va sottaciuto il comportamento tenuto dall'odierno opponente il quale, a seguito dei solleciti ricevuti dall'odierna opposta con i quali si richiedeva allo stesso di saldare il debito che era stato versato per suo conto alla finanziaria pari ad euro 13423,12 (all.6 fascicolo monitorio), provvedeva alla restituzione della somma di euro 5320,00 restando, appunto, da saldare la somma di cui al monitorio opposto.
Infine, sulla sollevata improcedibilità del presente giudizio per mancanza della mediazione obbligatoria, la stessa risulta inammissibile in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale. Si ricorda che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall' art. 5 D.Lgs n. 28/2010 deve essere eccepito a pena di decadenza non oltre la prima udienza.
Ogni altra doglianza risulta assorbita.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione de parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 valori minimi tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di ora Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_2
che si liquidano in euro 1.620,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore 22/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare