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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2024, n. 11540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11540 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI RO ZI nato a [...] il [...] GI IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori E' presente l'avvocato CARBONI FRANCESCO del foro di NUORO in difesa di ZI RO ZI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Sono presenti l'avvocato COPPI CO CARLO del foro di ROMA e l'avvocato OL CO del foro di FROSINONE in difesa di GI IG che concludono chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11540 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 16/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Oristano in data 20/09/2018, nei confronti di ET IO ZI e UI GI, in relazione ai reati di detenzione di n. 10 armi comuni da sparo clandestine (capo B), ricettazione (capo C), e detenzione a fini di spaccio di Kg. 2,749 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo D); il solo GI anche dei reati di detenzione di esplosivi (capo E) e di calunnia (capo G). 1.1. I Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno così ricostruito il fatto: in data 07/03/2012 in località Bardosu, comune di TA, Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro procedevano al controllo di quattro persone intente a scaricare legname da un camion in sosta all'ingresso di un terreno privato, che venivano identificati in IR ME, conducente del camion per conto della ditta Ruggeri Trans s.n.c, i fratelli IO ZI e ET IO ZI, quest'ultimo gestore di un'azienda agricola ubicata nelle vicinanza, e UN CO SA, l intenti a sca -àutotreno in sosta-irrdetta area della fegnaardére): all'interno del camion, occultata tra il legname, i Carabinieri rinvenivano una camera d'aria chiusa ai due estremi con fil di ferro, contenente un bidone cilindrico con chiusura ermetica, al cui interno vi erano 10 pistole imbustate singolarmente e tre sacchetti di sostanza poi risultata essere marijuana. Delle quattro persone identificate, due (il conducente del mezzo IR ME e il proprietario del terreno UN CO SA) risultarono in seguito essere estranee ai contestati delitti. Dai documenti di trasporto risultò che la legna era stata caricata in località Buonconvento, in provincia di Siena, e che doveva essere consegnata a TA (Nuoro) a tale NC BI, persona risultata inesistente al pari dell'indirizzo indicato nei documenti di trasporto. Nel corso del dibattimento di primo grado era emerso che il controllo del camion da parte delle forze di polizia non era stato casuale, e che, grazie ad intercettazioni disposte in altro procedimento, alcuni dei protagonisti della vicenda in argomento erano stati indirettamente monitorati. Le indagini avevano anche consentito di accertare che il carico di legname (con armi e droga) era partito dall'azienda (formalmente intestata alla moglie) di UI VA, in località Buonconvento, provincia di Siena, e che l'autista del mezzo, IR ME, era stato incaricato del trasporto direttamente dal predetto VA: in particolare ME dichiarava di essere giunto in loc. Buonconvento il 06/03/2012 ove tale (da identificarsi in UI ZI, separatamente giudicato) provvedeva a caricare il legname sul camion, su incarico telefonico di UI VA;
nell'occasione gli veniva detto che il carico era diretto, anziché a IA ove era stato concordato in precedenza, a TA e, prima di partire, VA, sempre 2 telefonicamente, gli forniva il numero telefonico di tale GI da contattare al suo arrivo, e gli comunicava che ci sarebbe stata una persona ad attenderlo all'ingresso di TA. Effettivamente, giunto in tale luogo, il ME incontrava un uomo, poi identificato in ET IO ZI, che lo accompagnava in auto sul luogo previsto per lo scarico della merce, che risultava inadatto alle operazioni;
veniva quindi individuato altro luogo sito nelle vicinanze, ove, poco dopo, giungevano anche il proprietario del terreno (UN CO SA, avvertito telefonicamente da ET IO ZI, suo vicino e conoscente che gli chiedeva di poter scaricare la legna sul suo terreno) e IO ZI (lì accorso su richiesta del fratello UI, che gli aveva chiesto la cortesia di aiutare nello scarico del legname). Le armi sequestrate, tutte in ottime condizioni di manutenzione e conservazione e perfettamente efficienti, sono risultate essere tutte con matricola abrasa o fittizia, e provenivano dal <centro rifornimento e mantenimento dell'esercito italiano> di Padova (struttura militare dove vengono indirizzate le armi comuni da spari sequestrate nel corso di operazioni di polizia), con conseguente integrazione anche del delitto di ricettazione di armi;
la droga è risultata essere marijuana di buona qualità (per un peso di oltre 2 Kg., da cui erano ricavabili oltre 10.000 dosi medie singole). 1.2. In data 20 aprile 2012, all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di UI VA, gli operanti procedevano a perquisizione dell'azienda agricola in Buonconvento e della sua abitazione: l'atto portava al rinvenimento e sequestro di una miccia con detonatore (capo E) e munizionamento vario (capo F, già dichiarato prescritto). UI VA dichiarò che tale materiale era stato lasciato nella sua azienda da tale DO TA;
questi ammise innanzi ai CC di avere inavvertitamente lasciato nell'azienda del VA i bossoli delle cartucce da caccia già esplose, ma negò di avere mai detenuto la miccia ed il detonatore: al VA veniva pertanto contestato anche il reato di calunnia (capo G). 1.3. Sulla base degli elementi descritti, con concorde valutazione dei Giudici di merito ET IO ZI e UI GI sono stati ritenuti responsabili dei delitti di detenzione di n. 10 armi comuni da sparo clandestine (capo B), ricettazione (capo C), e detenzione a fini di spaccio di Kg. 2,749 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo D); il solo GI anche dei reati di detenzione di esplosivi (capo E) e di calunnia (capo G) e condannati alle pene di giustizia. IO ZI è stato invece assolto dal Tribunale di Oristano dai reati sub capi B), C), e D), per difetto dell'elemento soggettivo. 2. Avverso la sentenza della Corte cagliaritana hanno proposto tempestivi ricorsi, tramite i rispettivi difensori, gli imputati ET IO ZI e UI GI, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 3. ET IO ZI denuncia, per il tramite del difensore, avv. CO Carboni, nove vizi. 3. 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che dagli atti emergeva la competenza del Tribunale di Siena. Erroneamente la Corte aveva ritenuto che fosse ignoto il luogo ove aveva avuto inizio la permanenza dei reati di porto e detenzione delle armi e dello stupefacente, giungendo ad individuare la competenza del Tribunale di Oristano ex art. 9 cod. proc. pen., nella cui circoscrizione era avvenuta l'ultima parte della condotta. In realtà il luogo di inizio della permanenza dei reati era noto, ed era da individuarsi in Siena. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione, ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., del diritto all'assunzione di prova decisiva. Ha errato la Corte nel respingere la richiesta di audizione, quale teste, del dr. SI, magistrato della D.D.A. titolare del proc. n. 74171/2008 mod. 21 DDA, trattandosi di soggetto, peraltro non titolare del presente procedimento, informato su fatti rilevanti al fine di dimostrare l'innocenza di ET IO ZI. 3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione, ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., del diritto di difesa ex art. 496 c. 2 cod. proc. pen. e 24 Cost. e delle norme procedimentali relative all'iscrizione del procedimento penale presso il Tribunale;
violazione del principio del giudice naturale, falsa applicazione dell'art. 197 c. 1 lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La lesione del principio del giudice naturale consegue all'erronea determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Oristano;
se il dr. SI non può essere sentito come testimone perché vi osta il disposto di cui all'art. 197 c. 1 lett. d) cod. proc. pen., come ha scritto la Corte, ciò significa ancor più che il procedimento non poteva essere iscritto a Oristano, dal momento che le indagini erano state svolte dal dr. SI, della DDA di Cagliari. 3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen.. Osserva la SA come l'unico responsabile per i reati contestati è UI ZI, che ha reso piena confessione ed ha scagionato completamente i fratelli IO e ET IO;
gli argomenti che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell'avvenuta assoluzione di IO ZI avrebbero dovuto condurre i Giudici di merito ad assolvere anche ET IO ZI. 3.5. Con il quinto motivo denuncia violazione delle norme sulla responsabilità penale e sul concorso nel reato in relazione alla detenzione di armi clandestine di cui al 4 capo B). Non vi è prova che l'imputato abbia concorso con il fratello UI nella commissione del reato di cui al capo B). 3.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. La Corte ha reso una motivazione illogica ed apparente in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale di ET IO ZI per il reato di ricettazione delle armi. 3.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui al capo D). La Corte ha reso una motivazione illogica ed apparente in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale di ET IO ZI per il reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente. 3.8 Con l'ottavo motivo denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione. Trattando della posizione del coimputato VA, la Corte mostra chiaramente come la competenza territoriale dovesse essere individuata in Siena. 3.9. Con il nono motivo si duole del trattamento sanzionatorio, ed in particolare della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. UI GI denuncia, per il tramite dei difensori, avv. AN Coppi e Avv. AN Collalti, otto vizi. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha violato la regola della condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio', omettendo di valutare le risultanze dibattimentali che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. Ha in particolare omesso di valutare le circostanze descritte nella sua confessione da UI ZI, unico responsabile del contestazioni mosse anche al VA. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si lamenta in particolare la violazione dei canoni di valutazione probatoria alla luce dell'analisi solo frazionata degli indizi, non correlati logicamente tra loro, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione nello sviluppo delle argomentazioni che hanno omesso l'apprezzamento di prove decisive, riguardanti i diversi elementi posti a base della sentenza di condanna. La Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità di VA su indizi privi di alcun significato probatorio, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. I Giudici d'appello hanno omesso di rispondere alle Ylete specifiche doglianze contenute 443 atto di gravame omettendo di dare risposta ai numerosi quesiti sottoposti al loro vaglio;
viene quindi denunciata l'illegittimità della motivazione per relationem adottata al di fuori dei casi in cui è consentita. 4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 8 5 c. 3 e 23 c. 1 cod. proc. pen. sulla eccepita incompetenza territoriale. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia ricalcato pedissequamente la motivazione già fornita dal Tribunale di Oristano sull'eccezione di incompetenza territoriale. Ha errato la Corte territoriale nell'applicazione dell'art. 9 cod. proc. pen. laddove prevede che / se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione; in particolare il Giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che il delitto di ricettazione, ritenuto come reato più grave, dal Tribunale di Oristano, ha carattere istantaneo. Dagli atti processuali sono emersi altri uffici giudiziari diversi da quello di Oristano ai fini della competenza territoriale, precisamente il Tribunale di Siena, quello di Grosseto, quello di Parma o quello di Padova. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 e. 2 Cost, 267, 268 e 271 comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., e 89 disp. att. cod. proc. pen. sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per nullità dei decreti autorizzativi, nonché vizio di motivazione. La SA eccepisce l'incompletezza degli atti con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, non essendo stati rinvenuti in atti le note cui il P.M. ha fatto riferimento nel richiedere le proroghe delle operazioni captative. Ancora si eccepisce come tutti i decreti emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari, attengono alle sole ipotesi di reato di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 con conseguente inutilizzabilità in relazione a reati diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata adottata (come affermato dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). La motivazione dei decreti di convalida delle intercettazioni e di proroga è del tutto apparente, risolvendosi nella mera ripetizione della formula normativa. 4.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 c. 2 Cost, 267, 268 e 271 comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., e 89 disp. att. cod. proc. pen. sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la non autenticità, non integrità e infedeltà delle trascrizioni presenti (RIT. 599/2011, progr. 8818) ex art. 354 c. 2 cod. proc. pen. rispetto all'originale nonché vizio di motivazione. La SA eccepisce la inutilizzabilità delle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, acquisite dal Tribunale, in quanto mancanti delle registrazioni e dei verbali delle operazioni compiute e i c.d. brogliacci e le informative di P.G. poste a fondamento dei provvedimenti di proroga. Ancora viene eccepita la violazione dell'art. 354 c. 2 cod. proc. pen. con riferimento al RIT. 599/2011, progr. 8818, con conseguente impossibilità di verificarne l'autenticità, l'integrità e la fedeltà delle relative trascrizioni: le intercettazioni ritenute 6 t rilevanti per la posizione del VA provengono da ben due distinti procedimenti (il 7174/2008 RG Mod. 21 DDA a carico di NA ZI + altri, ed il - sempre derivato dal primo- 13038/2013 RG Mod. 21 DDA a carico di EU IO IO + altri); l'individuazione delle conversazioni ritenute rilevanti per la posizione del TK e le 5=41— modalità con cui è stato effettuato lo stralcio e la copia di dette captazioni non,..e- not0; la Corte territoriale ha inoltre omesso di rispondere alle specifiche doglianze chet sul puntcksono state ripetutamente avanzate dalla SA sia in atto di gravame che a mezzo di memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con allegata relazione tecnica, erroneamente ritenuta inutilizzabile. 4.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle eccepita nullità, ex art 292 cod. proc. pen., delle testimonianze dei Carabinieri di Nuoro rese all'udienza 24/05/2018 per mancanza dell'ordinanza ammissiva. La Corte territoriale, nel rispondere all'eccezione sollevata in atto di gravame, ha travisato il motivo, fornendo una risposta relativa a testi in realtà diversi da quelli in relazione ai quali la doglianza era stata sollevata: il Brig. C. Salvatore Costa, il M.11o IU e l'App. Sc. Giampiero Casula, sentiti all'udienza 24/05/2018 non furono mai autorizzati né ammessi a deporre. La Corte è ancora incorsa nel vizio di travisamento della prova, nella parte in cui ha affermato che in primo grado era stata disposta perizia fonica sulle intercettazioni riguardanti il VA, incombente mai espletato, e che, invece, avrebbe potuto essere disposto ex art. 603 cod. proc. pen. dalla Corte. Ne consegue l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'individuazione del VA come l'autore delle conversazioni telefoniche allo stesso attribuite dai Carabinieri sentiti all'udienza 24/05/2018. La ritenuta identificazione del VA è frutto di plurimi errori in cui è incorsa la Corte anche per travisamento delle prove;
innanzitutto è erroneo affermare che i Carabinieri lo avessero individuato dal suo accento campidanese. Dalle emergenze processuali era emerso con chiarezza che il trasporto delle armi era avvenuto ad opera del solo UI ZI (oltre che di EU), il quale ha poi reso ampia confessione. 4.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità del VA per i reati di calunnia e detenzione di materiali esplodenti (capi E e G), essendo la condanna fondata sulle dichiarazioni del TA. Il ricorrente contesta come erroneo il giudizio di attendibilità del TA, il quale ha certamente mentito nel non riconoscere la propria responsabilità in ordine alla detenzione delle materie esplodenti: egli disse che aveva abbandonato nell'azienda del 7 VA (o meglio della moglie del VA) dei bossoli già esplosi, che però non vennero mai rinvenuti, a dimostrazione della non veridicità delle sue dichiarazioni. 4.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 112 c. 1 n. 1, 62 bis e 133 cod. pen, relativamente al trattamento sanzionatorio, per avere il Giudice di merito preso in considerazione, nel determinare la pena, esclusivamente precedenti datati e per avere ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche da dichiarare prevalenti sulle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che presentano vari tratti di inammissibilità, sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 1.1. Alla disamina delle questioni proposte con i ricorsi, va premessa l'analisi delle eccezioni processuali che, per la loro portata generalizzante, si antepongono logicamente nello scrutinio della sentenza impugnata. 2. L'eccezione di incompetenza territoriale, di cui al primo e ottavo motivo di ricorso della SA ZI e terzo motivo della SA VA, è infondato. Entrambi i Giudici di merito hanno respinto le eccezioni ritualmente proposte rilevando come, ai sensi del criterio residuale di cui all'art. 9 cod. proc. pen., la competenza era da individuare nel luogo ove è avvenuta una parte dell'azione, ovvero TA (Oristano), non essendo noto il luogo ove aveva avuto inizio la permanenza del reato più grave, per il Tribunale di Oristano rappresentato dal reato di porto di arma clandestina (capo B), più correttamente indicato invece (in considerazione della pena edittale prevista all'epoca dei fatti), dalla Corte territoriale, nel reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capo D). I Giudici territoriali hanno fatto precisa applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, per cui, in caso di reato permanente (essendo tale il trasporto di sostanze stupefacenti), quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950). Ancor più specificamente, è stato affermato che in tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del "corpus" del possesso, qualora quello di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza (sez. 3, n. 35396 del 23/2/2021, Salmi, Rv. 282329). 8 Non colgono nel segno quindi le deduzioni difensive che, alternativamente, individuano la competenza territoriale in Siena (difesa ZI) o in Siena, Grosseto, Parma, Padova (difesa VA): in particolare, quanto al luogo di partenza del carico, individuato in località Buonconvento in provincia di Siena, correttamente i Giudici di merito hanno evidenziato come l'attività criminosa avesse in realtà già avuto inizio in luogo ignoto, richiamando del tutto correttamente quanto affermato da Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246851 - 01, per cui, in caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 cod. proc. pen., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato). La decisione censurata è, dunque, certamente corretta nella parte in cui i Giudici territoriali hanno ritenuto la necessità di fare ricorso ai criteri suppletivi al fine di stabilire la competenza per territorio, individuandola nel luogo ove il carico di stupefacente è stato rinvenuto e sequestrato, ovvero in TA, ricadente nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Oristano. 3. Il secondo motivo proposto dalla SA ZI, con il quale il ricorrente lamenta la mancata assunzione in dibattimento, quale teste, del dr. SI, magistrato della D.D.A., titolare del proc. n. 74171/2008 mod. 21 DDA, è inammissibile in quanto reiterativo, generico, aspecifico, e comunque manifestamente infondato. La richiesta istruttoria di assumere a teste il P.M. titolare delle indagini in sede distrettuale, che ha disposte le intercettazioni poi confluite nel presente procedimento, è stata correttamente rigettata dalla Corte di appello sulla base dell'evidente contrarietà di detta richiesta a norme cogenti di natura procedimentale (art. 197 cod, proc. pen.), non potendo il P.M., quale titolare in via formale o meramente assegnatario del procedimento o dei procedimenti connessi, essere assunto come testimone. A ciò si aggiunga che con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256/14 del 28 novembre 2013, Cozzetto, Rv. 258236). In tal senso 9 deve allora rilevarsi come il ricorso non abbia disvelato le ragioni della presunta decisività della testimonianza di cui non è stata ammessa dal giudice dell'appello l'assunzione. 4. Deve conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità del terzo motivo proposto dalla SA ZI, con il quale il ricorrente denuncia, in modo peraltro generico ed aspecifico, la lesione del principio del giudice naturale, reiterando in sostanze considerazioni già svolte nei primi due motivi di ricorso. 5. I motivi quarto e quinto della SA VA, che riguardano la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi, aspecifici, e comunque manifestamente infondati;
in buona parte vengono riproposte questioni già ampiamente trattate dalla sentenza di appello, senza identificare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno della sentenza impugnata, nè allegare travisamenti decisivi della prova. Sul punto, vale richiamare il principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e molte altre conformi successive, fra le ultime Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Deve, anche in questa sede, essere ribadito che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza • dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218). Ebbene non risulta in ricorso compiutamente illustrata l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei relativi compendi rispetto alla ricostruzione del fatto complessivamente operata dai giudici di merito. Dalla sentenza di primo grado (pag. 1) emerge che è stato acquisito un «CD contenente la copia dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
trascrizione e traduzione dal sardo all'italiano delle intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate nel procedimento distinto al numero 13038/13 R.N.R. DDA». lo La Corte territoriale, nel rispondere al motivo di gravame avanzato dalla SA VA, ha correttamente osservato che l'acquisizione è avvenuta ai sensi dell'art. 270 comma 1 cod. proc. pen. (che permette l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in diversi procedimenti per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, come specificato anche nelle SS.UUt,Cavallo). Il fatto che non siano state acquisite le note di P.G. richiamate nei decreti di proroga delle intercettazioni è del tutto irrilevante e non determina certamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: ai sensi dell'art. 270 comma 2 cod. proc. pen. devono infatti essere depositati presso l'autorità competente per il diverso giudizio solo i verbali e le registrazioni (e non gli atti di indagine sottesi). Il motivo è quindi manifestamente infondato, alla luce del costante orientamento di questa Corte, quale espresso, fra le altre, da Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015 - dep. 04/02/2016, Bagnato, Rv. 265993 secondo cui «in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento "a quo" - tra cui anche i nastri di registrazione - presso l'autorità competente per il procedimento "ad quem" non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen. ». Manifestamente infondata appare poi la doglianza inerente il fatto che le intercettazioni nel procedimento ab origine fossero state autorizzate esclusivamente per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990; come chiaramente argomentato dai Giudici di merito, nel caso in esame ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 270 cod. proc. pen., che consente l'utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi, limitatamente ai reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza: tale ipotesi ricorre nel caso di specie, dal momento che si è proceduto per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 23 legge 110 del 1975. Con argomenti esplorativi e perplessi, la SA avanza poi dubbi in ordine all'autenticità, integrità e fedeltà delle trascrizioni, senza tuttavia enucleare uno specifico vizio denunciabile in sede di legittimità: trattasi peraltro di questione non dedotta con gli originari motivi di gravame, sulla quale la Corte territoriale, correttamente, non si è espressa. Non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Invero il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio 11 già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Infatti, la disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). E' appena il caso di osservare, sul punto, come del tutto corretta appaia la decisione assunta dalla Corte territoriale di non ammettere l'acquisizione al fascicolo della relazione tecnica dell'ing. Alberto Giorgio (circa la completezza, la attendibilità e la autenticità delle trascrizioni esistenti agli atti), inviata dalla SA VA con pec del 25 ottobre 2022, attesa l'opposizione manifestata dal P.G. di udienza, e la sua "estrema tardività", considerato che solo il giorno dopo, 26 ottobre 2022, era prevista l'udienza di discussione finale del processo. Né la Corte era tenuta ad argomentare in merito ad eventuali nuovi motivi avanzati in sede di memoria difensiva trasmessa sempre il 25 ottobre 2022, stante il consolidato principio per cui è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista ,dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale. (Fattispecie relativa alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento in difetto dei presupposti di legge, dedotta solo come motivo nuovo) - Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, PG c/ Lanza Rv. 284520 - 01. 12 Ebbene, ciò premesso, nel caso in esame la Corte d'appello, valutando le questioni proposte in atto di gravame da VA in relazione alle intercettazioni, rilevava(a) che vennero acquisiti in copia i decreti autorizzativi, le proroghe e i supporti informatici delle intercettazioni eseguite ed autorizzate dal 05/04/2011; (b) l'esame di tutti i decreti acquisiti dal Tribunale di Oristano, su produzione del P.M. di udienza, dimostra che ciascuno di essi nella parte motivazionale ha rispettato i requisiti imposti. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. Quanto alla trascrizione delle intercettazioni, con riferimento al dialetto utilizzato, la questione è affrontata dai giudici di merito con doppia valutazione di conformità, ad esito di perizia trascrittiva, in relazione alla quale sono stati affrontati i temi sia della riferibilità delle conversazioni ai dialoganti, sia della loro intelligibilità: con specifico riferimento al riconoscimento del VA, esso è avvenuto attraverso l'identificazione da parte della Polizia Giudiziaria che lo ha ascoltato nel corso delle captazioni (come ben spiegato a pag. 15 della sentenza di secondo grado). Si tratta di motivazione che spiega compiutamente il procedimento di riconoscimento vocale effettuato dalla Polizia Giudiziaria, coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che hanno ascoltato le telefonate, costituisce accertamento di un dato fattuale che non richiede le formalità della perizia ed è utilizzabile secondo il libero convincimento del giudice (tra le altre, Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623; Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Grande Aracri, Rv. 236763). 6. Il motivo sesto della SA VA, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità delle testimonianze rese da alcuni testi per mancanza dell'ordinanza ammissiva, e deduce travisamento del motivo da parte del Giudice d'appello, è manifestamente infondato. Va a tale proposito osservato che l'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497 - 01) Ancora, è stato affermato che l'ammissione di una prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale non comporta alcuna nullità, né la prova in questione, dopo essere stata assunta, può essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove 13 anche d'ufficio, come previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31882 del 30/06/2016, Cicconetti, Rv. 267505 - 01). E' appena il caso di aggiungere come non venga neppure dedotta alcuna concreta lesione del diritto di difesa degli imputati che, come espressamente affermato dalla Corte territoriale, «hanno avuto ampia possibilità di porre domande e muovere contestazioni nei confronti dei testi appartenenti ai C.C., sviluppando pertanto le loro prerogative processuali» (pagg. 44, 45 sentenza di secondo grado). Si pongono poi su un piano fattuale, e sono pertanto inammissibili in questa sede di legittimità, le ulteriori deduzioni sviluppate dalla SA, in merito al contenuto delle deposizioni dei testi operanti in punto di avvenuto riconoscimento del VA quale interlocutore delle conversazioni;
sul punto si richiamano anche le considerazioni già svolte trattando il precedente motivo di ricorso. 7. Passando agli ulteriori motivo avanzati dalle difese, sono inammissibili i motivi, quarto, quinto, sesto e settimo della SA ZI. Il ricorrente contesta, in sintesi, il percorso motivazionale della Corte territoriale e si duole dell'avvenuta affermazione di responsabilità dell'imputato ET IO ZI in relazione a tutti i reati per i quali è intervenuta condanna. Giova, in proposito, rammentare - nonostante sia lezione giurisprudenziale consolidata e nota - i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1 cod. proc. pen., e quindi ribadire come sia precluso al giudice della legittimità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei 14 precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099). Con concorde valutazione i Giudici di merito hanno evidenziato l'accuratezza dell'organizzazione del trasporto di armi e droga;
la circostanza che ET IO ZI fu sorpreso mentre era intento a scaricare, con altri soggetti, il carico di legna. Scrivono i Giudici d'appello che quando l'autista ME era giunto alla periferia di TA, era stato ET IO ZI a farsi trovare puntualmente a bordo di una Golf alla periferia del paese e quindi in un punto convenuto;
sempre ET IO ZI è il soggetto che contatta il titolare di un fondo vicino più adeguato allo scarico del legname. Ancora veniva evidenziato come dall'analisi dei tabulati delle conversazioni tra le rispettive utenze di UI ZI e ET IO ZI si evinca che i medesimi erano rimasti in contatto telefonico fin dalla sera precedente al 07/02/2012, quindi poco prima dell'imbarco del camion sul traghetto di Piombino ad opera di ME. I Giudici di merito hanno quindi dedotto, con motivazione non manifestamente illogica e pertanto insindacabile in questa sede, che fosse proprio ET IO ZI, il quale materialmente partecipò alle operazioni di scarico della merce dall'autoarticolato, ad avere il compito di «recuperare il bidone sigillato, atteso che UI non voleva farsi vedere dall'autista ed era impossibilitato a muoversi normalmente per problemi alle gambe, come riferito dallo stesso IO ZI e come emerge dagli atti» (pag. 15 sentenza di primo grado). Concordemente i Giudici di merito hanno ritenuto non credibile il tentativo di UI ZI di assumersi l'intera responsabilità del fatto, scagionando i fratelli, e, segnatamente, per quanto di interesse ET IO ZI. Le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla contraddittorietà dell'impugnata sentenza in ordine alla diversificazione delle posizioni di ET IO ZI rispetto al fratello IO, assolto dal Tribunale di Oristano per difetto dell'elemento soggettivo, non colgono nel segno e si pongono, ancora una volta su un piano fattuale, e pertanto inammissibile in sede di legittimità. Contrariamente a quanto opinato dalla SA ricorrente, infatti, i Giudici di merito hanno operato una distinzione tra le due posizioni, proprio sulla base di quegli elementi di fatto, individuati come sintomatici di una piena adesione di ET IO rispetto al programma delittuoso del fratello UI (che, non essendo presente al momento dello scarico del legname, doveva assicurarsi il recupero del bidone contenente le armi e la droga): e quindi i contatti telefonici con il germano fino alla sera prima del fatto;
la circostanza che ET IO era il soggetto incaricato di incontrare il camionista ME ed accompagnarlo sul luogo dello scarico della merce;
il suo ruolo attivo nelle operazioni di scarico del legname. Trattasi di argomenti non manifestamente illogici e pertanto insindacabili in questa sede. 15 Conseguentemente devono ritenersi prive di pregio le doglianze avanzate dalla SA ZI in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale nei reati di detenzione e porto di armi clandestine (capo B), di ricettazione delle armi clandestine (capo C) e di detenzione di sostanza stupefacente (capo D). La responsabilità concorsuale di ET IO ZI viene costruita proprio sulla base della partecipazione del ricorrente alle fasi di scarico della legna che occultava la sostanza stupefacente e le armi poi sequestrate. A fronte di un apparato argomentativo solido e congruente con le emergenze processuali, il ricorrente, nel quinto, sesto e settimo motivo, contesta genericamente la responsabilità di ET IO ZI, ribadendo la sua non consapevolezza della natura del carico giunto a TA, senza tuttavia opporre alle considerazioni della Corte territoriale elementi di serio contrasto, con ciò incorrendo anche nel vizio di aspecificità. 8. Il nono motivo avanzato dalla SA Ziz,i, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto afferente a tema non prospettato con atto di appello e quindi improponibile in sede di legittimità. 9. Venendo ora alla disamina degli ulteriori motivi proposti dalla SA VA, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili. La SA, con il primo motivo lamenta la violazione, da parte della Corte territoriale, del principio del 'ragionevole dubbio'. E' noto che la motivazione deve rispettare le regole di valutazione indicate dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna, quella che richiede il rispetto del "criterio generalissimo" del superamento di "ogni ragionevole dubbio", ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio di condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi Cass. sez. un. n. 18620 del 19 gennaio 2017). Il mancato rispetto di tale regola di valutazione (come anche di quella indicata nell'art. 192 cod. proc. pen) non può tuttavia essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un'attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma solo evidenziando vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni "dubbio" sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una "illogicità manifesta", essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura 16 logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta dei ragionamento giudiziale giustificativo della condanna. Si ritiene cioè che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen. i che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni "dubbio ragionevole> opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove;
diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale. Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte;
l'apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove, come anche dei complessi indiziari, è attività tipica ed esclusiva della giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento. Diversamente, in sede di legittimità la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo. Ciò premesso in linea generale, il ricorrente individua quale vizio argomentativo manifesto l'omessa corretta considerazione delle circostanze descritte da UI ZI nella sua confessione. L'argomento è manifestamente infondato: come già detto trattando di analoga doglianza avanzata nel quarto motivo dalla SA ZI, i Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno ritenuto non credibile l'assunzione esclusiva di responsabilità da parte del UI ZI, in quanto contrastante con le emergenze processuali dalle quali emergeva la piena responsabilità concorsuale, tra l'altro, dell'odierno ricorrente. Il ricorso è sul punto meramente confutativo, limitandosi a richiamare le dichiarazioni di UI ZI, senza tuttavia contrastare le precipue motivazioni rese dai Giudici di merito a fondamento della responsabilità del VA, con ciò incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Con ampia motivazione, la Corte cagliaritana ha ripercorso le risultanze probatorie a carico del ricorrente evidenziando, con motivazione immune da censure, come già sopra rilevato, che il VA fu identificato dagli operanti come soggetto dialogante nel corso delle intercettazioni del 08/02/2012 con UI ZI;
il camionista ME lo riconobbe fotograficamente come il soggetto della che lo aveva incaricato del trasporto e della consegna del legname il giorno precedente al suo arrivo a TA;
VA inoltre, in contatto con il suo amico di lunga data UI ZI, aveva coordinato tutte le fasi del viaggio con il legname, aveva individuato il vettore, aveva messo a disposizione il legname e il sito ove effettuare il carico;
egli era giunto presso 17 la ditta di Buonconvento (intestata alla moglie) mentre l'operazione di carico del legname (e del restante illecito carico) - affidato a operai rumeni - era quasi concluso, interagendo direttamente sia con UI ZI sia con l'autista ME, al quale aveva specificato che il carico non sarebbe stato più diretto a IA (come concordato precedentemente) bensì a TA;
sempre VA aveva dettato alla moglie il contenuto della bolla di viaggio, che peraltro conteneva un destinatario inesistente a TA;
ancora VA aveva dato a ME precise informazioni su dove esattamente incontrare, al suo arrivo a TA, ET IO ZI, fornendogli un contatto con un nome falso da contattare al suo arrivo in Sardegna, e trovandosi poi pronto a risolvere la situazione allorquando il ME lo contattava per dirgli che a quel contatto gli avevano risposto di non sapere nulla. La Corte territoriale richiamava poi le conversazioni riportate a pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado da cui emergeva con plastica chiarezza il coinvolgimento del VA nell'operazione di trasporto delle armi e droga;
dall'ambientale del 08/02/2012 risultava in particolare come le armi di cui al presente processo erano state vendute da IO IO EU a UI ZI e UI VA, che le avevano ricevute e nascoste;
VA, per occultarle, aveva preparato un posto nel suo cantiere, ipotizzando di nasconderle nel cofano di un veicolo. Manifestamente infondato 'e poi il lamentato vizio di carenza e manifesta illogicità di motivazione e di illegittimità della motivazione per relationem, adottata, secondo il ricorrente, fuori dei casi consentiti. Innanzitutto, si rileva come la sentenza della Corte territoriale risulti dotata di un apparato argomentativo autonomo;
i Giudici dell'appello, dopo avere diffusamente ripercorso, nella prima parte dell'elaborato, lo sviluppo argomentativo della sentenza di primo grado, hanno risposto puntualmente, a volte più diffusamente a volte più sinteticamente, alle doglianze avanzate in atto di gravame dall'imputato. D'altronde lo stesso ricorrente mostra di conoscere, per gli ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte nell'atto propulsivo, il principio per cui in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (come nel caso che ci occupa), va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile 18 al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). 10. Il settimo motivo proposto dalla SA VA, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi E) e G) è inammissibile in quanto generico, fattuale e meramente rivalutativo. Il motivo di ricorso si limita a reiterare i dubbi in ordine alla attendibilità del TA, il quale ebbe a negare la riconducibilità soggettiva del materiale esplodente rinvenuto nei locali della falegnameria nella disponibilità del VA, in tal modo smentendo le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal medesimo VA. Premesso che va data continuità al principio di diritto sancito da questa Corte secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), va osservato come entrambi i giudici di merito hanno ritenuto le dichiarazioni del TA del tutto attendibili. Quanto al reato di detenzione di materiale esplodente (capo E) va poi dato atto che il VA, nel rendere la sua versione difensiva (il materiale sarebbe stato casualmente abbandonato dal TA nella sua falegnameria), ha reso dichiarazioni del tutto confessorie, avendo egli ammesso di avere rinvenuto il materiale, e di averlo occultato dietro il pannello del motore dell'impianto di condizionamento, con ciò di fatto ammettendo pienamente la disponibilità e il possesso del materiale stesso. 11. È infondato l'ottavo motivo avanzato dalla SA VA, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici del merito, con valutazioni conformi, non hanno concesso le circostanze innominate ed hanno ritenuto congrua la pena irrogata a UI VA, pertinentemente evidenziando la gravità dei fatti ed i plurimi precedenti anche specifici gravanti sull'imputato. In tal modo hanno fatto puntuale applicazione del principio per cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle 19 Il Presidente parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). 12. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori E' presente l'avvocato CARBONI FRANCESCO del foro di NUORO in difesa di ZI RO ZI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Sono presenti l'avvocato COPPI CO CARLO del foro di ROMA e l'avvocato OL CO del foro di FROSINONE in difesa di GI IG che concludono chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11540 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 16/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Oristano in data 20/09/2018, nei confronti di ET IO ZI e UI GI, in relazione ai reati di detenzione di n. 10 armi comuni da sparo clandestine (capo B), ricettazione (capo C), e detenzione a fini di spaccio di Kg. 2,749 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo D); il solo GI anche dei reati di detenzione di esplosivi (capo E) e di calunnia (capo G). 1.1. I Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno così ricostruito il fatto: in data 07/03/2012 in località Bardosu, comune di TA, Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro procedevano al controllo di quattro persone intente a scaricare legname da un camion in sosta all'ingresso di un terreno privato, che venivano identificati in IR ME, conducente del camion per conto della ditta Ruggeri Trans s.n.c, i fratelli IO ZI e ET IO ZI, quest'ultimo gestore di un'azienda agricola ubicata nelle vicinanza, e UN CO SA, l intenti a sca -àutotreno in sosta-irrdetta area della fegnaardére): all'interno del camion, occultata tra il legname, i Carabinieri rinvenivano una camera d'aria chiusa ai due estremi con fil di ferro, contenente un bidone cilindrico con chiusura ermetica, al cui interno vi erano 10 pistole imbustate singolarmente e tre sacchetti di sostanza poi risultata essere marijuana. Delle quattro persone identificate, due (il conducente del mezzo IR ME e il proprietario del terreno UN CO SA) risultarono in seguito essere estranee ai contestati delitti. Dai documenti di trasporto risultò che la legna era stata caricata in località Buonconvento, in provincia di Siena, e che doveva essere consegnata a TA (Nuoro) a tale NC BI, persona risultata inesistente al pari dell'indirizzo indicato nei documenti di trasporto. Nel corso del dibattimento di primo grado era emerso che il controllo del camion da parte delle forze di polizia non era stato casuale, e che, grazie ad intercettazioni disposte in altro procedimento, alcuni dei protagonisti della vicenda in argomento erano stati indirettamente monitorati. Le indagini avevano anche consentito di accertare che il carico di legname (con armi e droga) era partito dall'azienda (formalmente intestata alla moglie) di UI VA, in località Buonconvento, provincia di Siena, e che l'autista del mezzo, IR ME, era stato incaricato del trasporto direttamente dal predetto VA: in particolare ME dichiarava di essere giunto in loc. Buonconvento il 06/03/2012 ove tale
nell'occasione gli veniva detto che il carico era diretto, anziché a IA ove era stato concordato in precedenza, a TA e, prima di partire, VA, sempre 2 telefonicamente, gli forniva il numero telefonico di tale GI da contattare al suo arrivo, e gli comunicava che ci sarebbe stata una persona ad attenderlo all'ingresso di TA. Effettivamente, giunto in tale luogo, il ME incontrava un uomo, poi identificato in ET IO ZI, che lo accompagnava in auto sul luogo previsto per lo scarico della merce, che risultava inadatto alle operazioni;
veniva quindi individuato altro luogo sito nelle vicinanze, ove, poco dopo, giungevano anche il proprietario del terreno (UN CO SA, avvertito telefonicamente da ET IO ZI, suo vicino e conoscente che gli chiedeva di poter scaricare la legna sul suo terreno) e IO ZI (lì accorso su richiesta del fratello UI, che gli aveva chiesto la cortesia di aiutare nello scarico del legname). Le armi sequestrate, tutte in ottime condizioni di manutenzione e conservazione e perfettamente efficienti, sono risultate essere tutte con matricola abrasa o fittizia, e provenivano dal <centro rifornimento e mantenimento dell'esercito italiano> di Padova (struttura militare dove vengono indirizzate le armi comuni da spari sequestrate nel corso di operazioni di polizia), con conseguente integrazione anche del delitto di ricettazione di armi;
la droga è risultata essere marijuana di buona qualità (per un peso di oltre 2 Kg., da cui erano ricavabili oltre 10.000 dosi medie singole). 1.2. In data 20 aprile 2012, all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di UI VA, gli operanti procedevano a perquisizione dell'azienda agricola in Buonconvento e della sua abitazione: l'atto portava al rinvenimento e sequestro di una miccia con detonatore (capo E) e munizionamento vario (capo F, già dichiarato prescritto). UI VA dichiarò che tale materiale era stato lasciato nella sua azienda da tale DO TA;
questi ammise innanzi ai CC di avere inavvertitamente lasciato nell'azienda del VA i bossoli delle cartucce da caccia già esplose, ma negò di avere mai detenuto la miccia ed il detonatore: al VA veniva pertanto contestato anche il reato di calunnia (capo G). 1.3. Sulla base degli elementi descritti, con concorde valutazione dei Giudici di merito ET IO ZI e UI GI sono stati ritenuti responsabili dei delitti di detenzione di n. 10 armi comuni da sparo clandestine (capo B), ricettazione (capo C), e detenzione a fini di spaccio di Kg. 2,749 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo D); il solo GI anche dei reati di detenzione di esplosivi (capo E) e di calunnia (capo G) e condannati alle pene di giustizia. IO ZI è stato invece assolto dal Tribunale di Oristano dai reati sub capi B), C), e D), per difetto dell'elemento soggettivo. 2. Avverso la sentenza della Corte cagliaritana hanno proposto tempestivi ricorsi, tramite i rispettivi difensori, gli imputati ET IO ZI e UI GI, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 3. ET IO ZI denuncia, per il tramite del difensore, avv. CO Carboni, nove vizi. 3. 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che dagli atti emergeva la competenza del Tribunale di Siena. Erroneamente la Corte aveva ritenuto che fosse ignoto il luogo ove aveva avuto inizio la permanenza dei reati di porto e detenzione delle armi e dello stupefacente, giungendo ad individuare la competenza del Tribunale di Oristano ex art. 9 cod. proc. pen., nella cui circoscrizione era avvenuta l'ultima parte della condotta. In realtà il luogo di inizio della permanenza dei reati era noto, ed era da individuarsi in Siena. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione, ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., del diritto all'assunzione di prova decisiva. Ha errato la Corte nel respingere la richiesta di audizione, quale teste, del dr. SI, magistrato della D.D.A. titolare del proc. n. 74171/2008 mod. 21 DDA, trattandosi di soggetto, peraltro non titolare del presente procedimento, informato su fatti rilevanti al fine di dimostrare l'innocenza di ET IO ZI. 3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione, ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., del diritto di difesa ex art. 496 c. 2 cod. proc. pen. e 24 Cost. e delle norme procedimentali relative all'iscrizione del procedimento penale presso il Tribunale;
violazione del principio del giudice naturale, falsa applicazione dell'art. 197 c. 1 lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La lesione del principio del giudice naturale consegue all'erronea determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Oristano;
se il dr. SI non può essere sentito come testimone perché vi osta il disposto di cui all'art. 197 c. 1 lett. d) cod. proc. pen., come ha scritto la Corte, ciò significa ancor più che il procedimento non poteva essere iscritto a Oristano, dal momento che le indagini erano state svolte dal dr. SI, della DDA di Cagliari. 3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen.. Osserva la SA come l'unico responsabile per i reati contestati è UI ZI, che ha reso piena confessione ed ha scagionato completamente i fratelli IO e ET IO;
gli argomenti che la Corte territoriale ha posto a fondamento dell'avvenuta assoluzione di IO ZI avrebbero dovuto condurre i Giudici di merito ad assolvere anche ET IO ZI. 3.5. Con il quinto motivo denuncia violazione delle norme sulla responsabilità penale e sul concorso nel reato in relazione alla detenzione di armi clandestine di cui al 4 capo B). Non vi è prova che l'imputato abbia concorso con il fratello UI nella commissione del reato di cui al capo B). 3.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. La Corte ha reso una motivazione illogica ed apparente in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale di ET IO ZI per il reato di ricettazione delle armi. 3.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui al capo D). La Corte ha reso una motivazione illogica ed apparente in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale di ET IO ZI per il reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente. 3.8 Con l'ottavo motivo denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione. Trattando della posizione del coimputato VA, la Corte mostra chiaramente come la competenza territoriale dovesse essere individuata in Siena. 3.9. Con il nono motivo si duole del trattamento sanzionatorio, ed in particolare della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. UI GI denuncia, per il tramite dei difensori, avv. AN Coppi e Avv. AN Collalti, otto vizi. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha violato la regola della condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio', omettendo di valutare le risultanze dibattimentali che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. Ha in particolare omesso di valutare le circostanze descritte nella sua confessione da UI ZI, unico responsabile del contestazioni mosse anche al VA. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si lamenta in particolare la violazione dei canoni di valutazione probatoria alla luce dell'analisi solo frazionata degli indizi, non correlati logicamente tra loro, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione nello sviluppo delle argomentazioni che hanno omesso l'apprezzamento di prove decisive, riguardanti i diversi elementi posti a base della sentenza di condanna. La Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità di VA su indizi privi di alcun significato probatorio, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. I Giudici d'appello hanno omesso di rispondere alle Ylete specifiche doglianze contenute 443 atto di gravame omettendo di dare risposta ai numerosi quesiti sottoposti al loro vaglio;
viene quindi denunciata l'illegittimità della motivazione per relationem adottata al di fuori dei casi in cui è consentita. 4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 8 5 c. 3 e 23 c. 1 cod. proc. pen. sulla eccepita incompetenza territoriale. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia ricalcato pedissequamente la motivazione già fornita dal Tribunale di Oristano sull'eccezione di incompetenza territoriale. Ha errato la Corte territoriale nell'applicazione dell'art. 9 cod. proc. pen. laddove prevede che / se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione; in particolare il Giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che il delitto di ricettazione, ritenuto come reato più grave, dal Tribunale di Oristano, ha carattere istantaneo. Dagli atti processuali sono emersi altri uffici giudiziari diversi da quello di Oristano ai fini della competenza territoriale, precisamente il Tribunale di Siena, quello di Grosseto, quello di Parma o quello di Padova. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 e. 2 Cost, 267, 268 e 271 comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., e 89 disp. att. cod. proc. pen. sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per nullità dei decreti autorizzativi, nonché vizio di motivazione. La SA eccepisce l'incompletezza degli atti con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, non essendo stati rinvenuti in atti le note cui il P.M. ha fatto riferimento nel richiedere le proroghe delle operazioni captative. Ancora si eccepisce come tutti i decreti emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari, attengono alle sole ipotesi di reato di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 con conseguente inutilizzabilità in relazione a reati diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata adottata (come affermato dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). La motivazione dei decreti di convalida delle intercettazioni e di proroga è del tutto apparente, risolvendosi nella mera ripetizione della formula normativa. 4.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 c. 2 Cost, 267, 268 e 271 comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., e 89 disp. att. cod. proc. pen. sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la non autenticità, non integrità e infedeltà delle trascrizioni presenti (RIT. 599/2011, progr. 8818) ex art. 354 c. 2 cod. proc. pen. rispetto all'originale nonché vizio di motivazione. La SA eccepisce la inutilizzabilità delle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, acquisite dal Tribunale, in quanto mancanti delle registrazioni e dei verbali delle operazioni compiute e i c.d. brogliacci e le informative di P.G. poste a fondamento dei provvedimenti di proroga. Ancora viene eccepita la violazione dell'art. 354 c. 2 cod. proc. pen. con riferimento al RIT. 599/2011, progr. 8818, con conseguente impossibilità di verificarne l'autenticità, l'integrità e la fedeltà delle relative trascrizioni: le intercettazioni ritenute 6 t rilevanti per la posizione del VA provengono da ben due distinti procedimenti (il 7174/2008 RG Mod. 21 DDA a carico di NA ZI + altri, ed il - sempre derivato dal primo- 13038/2013 RG Mod. 21 DDA a carico di EU IO IO + altri); l'individuazione delle conversazioni ritenute rilevanti per la posizione del TK e le 5=41— modalità con cui è stato effettuato lo stralcio e la copia di dette captazioni non,..e- not0; la Corte territoriale ha inoltre omesso di rispondere alle specifiche doglianze chet sul puntcksono state ripetutamente avanzate dalla SA sia in atto di gravame che a mezzo di memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con allegata relazione tecnica, erroneamente ritenuta inutilizzabile. 4.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle eccepita nullità, ex art 292 cod. proc. pen., delle testimonianze dei Carabinieri di Nuoro rese all'udienza 24/05/2018 per mancanza dell'ordinanza ammissiva. La Corte territoriale, nel rispondere all'eccezione sollevata in atto di gravame, ha travisato il motivo, fornendo una risposta relativa a testi in realtà diversi da quelli in relazione ai quali la doglianza era stata sollevata: il Brig. C. Salvatore Costa, il M.11o IU e l'App. Sc. Giampiero Casula, sentiti all'udienza 24/05/2018 non furono mai autorizzati né ammessi a deporre. La Corte è ancora incorsa nel vizio di travisamento della prova, nella parte in cui ha affermato che in primo grado era stata disposta perizia fonica sulle intercettazioni riguardanti il VA, incombente mai espletato, e che, invece, avrebbe potuto essere disposto ex art. 603 cod. proc. pen. dalla Corte. Ne consegue l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'individuazione del VA come l'autore delle conversazioni telefoniche allo stesso attribuite dai Carabinieri sentiti all'udienza 24/05/2018. La ritenuta identificazione del VA è frutto di plurimi errori in cui è incorsa la Corte anche per travisamento delle prove;
innanzitutto è erroneo affermare che i Carabinieri lo avessero individuato dal suo accento campidanese. Dalle emergenze processuali era emerso con chiarezza che il trasporto delle armi era avvenuto ad opera del solo UI ZI (oltre che di EU), il quale ha poi reso ampia confessione. 4.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità del VA per i reati di calunnia e detenzione di materiali esplodenti (capi E e G), essendo la condanna fondata sulle dichiarazioni del TA. Il ricorrente contesta come erroneo il giudizio di attendibilità del TA, il quale ha certamente mentito nel non riconoscere la propria responsabilità in ordine alla detenzione delle materie esplodenti: egli disse che aveva abbandonato nell'azienda del 7 VA (o meglio della moglie del VA) dei bossoli già esplosi, che però non vennero mai rinvenuti, a dimostrazione della non veridicità delle sue dichiarazioni. 4.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 112 c. 1 n. 1, 62 bis e 133 cod. pen, relativamente al trattamento sanzionatorio, per avere il Giudice di merito preso in considerazione, nel determinare la pena, esclusivamente precedenti datati e per avere ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche da dichiarare prevalenti sulle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che presentano vari tratti di inammissibilità, sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 1.1. Alla disamina delle questioni proposte con i ricorsi, va premessa l'analisi delle eccezioni processuali che, per la loro portata generalizzante, si antepongono logicamente nello scrutinio della sentenza impugnata. 2. L'eccezione di incompetenza territoriale, di cui al primo e ottavo motivo di ricorso della SA ZI e terzo motivo della SA VA, è infondato. Entrambi i Giudici di merito hanno respinto le eccezioni ritualmente proposte rilevando come, ai sensi del criterio residuale di cui all'art. 9 cod. proc. pen., la competenza era da individuare nel luogo ove è avvenuta una parte dell'azione, ovvero TA (Oristano), non essendo noto il luogo ove aveva avuto inizio la permanenza del reato più grave, per il Tribunale di Oristano rappresentato dal reato di porto di arma clandestina (capo B), più correttamente indicato invece (in considerazione della pena edittale prevista all'epoca dei fatti), dalla Corte territoriale, nel reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capo D). I Giudici territoriali hanno fatto precisa applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, per cui, in caso di reato permanente (essendo tale il trasporto di sostanze stupefacenti), quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950). Ancor più specificamente, è stato affermato che in tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del "corpus" del possesso, qualora quello di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza (sez. 3, n. 35396 del 23/2/2021, Salmi, Rv. 282329). 8 Non colgono nel segno quindi le deduzioni difensive che, alternativamente, individuano la competenza territoriale in Siena (difesa ZI) o in Siena, Grosseto, Parma, Padova (difesa VA): in particolare, quanto al luogo di partenza del carico, individuato in località Buonconvento in provincia di Siena, correttamente i Giudici di merito hanno evidenziato come l'attività criminosa avesse in realtà già avuto inizio in luogo ignoto, richiamando del tutto correttamente quanto affermato da Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246851 - 01, per cui, in caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 cod. proc. pen., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato). La decisione censurata è, dunque, certamente corretta nella parte in cui i Giudici territoriali hanno ritenuto la necessità di fare ricorso ai criteri suppletivi al fine di stabilire la competenza per territorio, individuandola nel luogo ove il carico di stupefacente è stato rinvenuto e sequestrato, ovvero in TA, ricadente nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Oristano. 3. Il secondo motivo proposto dalla SA ZI, con il quale il ricorrente lamenta la mancata assunzione in dibattimento, quale teste, del dr. SI, magistrato della D.D.A., titolare del proc. n. 74171/2008 mod. 21 DDA, è inammissibile in quanto reiterativo, generico, aspecifico, e comunque manifestamente infondato. La richiesta istruttoria di assumere a teste il P.M. titolare delle indagini in sede distrettuale, che ha disposte le intercettazioni poi confluite nel presente procedimento, è stata correttamente rigettata dalla Corte di appello sulla base dell'evidente contrarietà di detta richiesta a norme cogenti di natura procedimentale (art. 197 cod, proc. pen.), non potendo il P.M., quale titolare in via formale o meramente assegnatario del procedimento o dei procedimenti connessi, essere assunto come testimone. A ciò si aggiunga che con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256/14 del 28 novembre 2013, Cozzetto, Rv. 258236). In tal senso 9 deve allora rilevarsi come il ricorso non abbia disvelato le ragioni della presunta decisività della testimonianza di cui non è stata ammessa dal giudice dell'appello l'assunzione. 4. Deve conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità del terzo motivo proposto dalla SA ZI, con il quale il ricorrente denuncia, in modo peraltro generico ed aspecifico, la lesione del principio del giudice naturale, reiterando in sostanze considerazioni già svolte nei primi due motivi di ricorso. 5. I motivi quarto e quinto della SA VA, che riguardano la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi, aspecifici, e comunque manifestamente infondati;
in buona parte vengono riproposte questioni già ampiamente trattate dalla sentenza di appello, senza identificare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno della sentenza impugnata, nè allegare travisamenti decisivi della prova. Sul punto, vale richiamare il principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e molte altre conformi successive, fra le ultime Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Deve, anche in questa sede, essere ribadito che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza • dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218). Ebbene non risulta in ricorso compiutamente illustrata l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei relativi compendi rispetto alla ricostruzione del fatto complessivamente operata dai giudici di merito. Dalla sentenza di primo grado (pag. 1) emerge che è stato acquisito un «CD contenente la copia dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
trascrizione e traduzione dal sardo all'italiano delle intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate nel procedimento distinto al numero 13038/13 R.N.R. DDA». lo La Corte territoriale, nel rispondere al motivo di gravame avanzato dalla SA VA, ha correttamente osservato che l'acquisizione è avvenuta ai sensi dell'art. 270 comma 1 cod. proc. pen. (che permette l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in diversi procedimenti per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, come specificato anche nelle SS.UUt,Cavallo). Il fatto che non siano state acquisite le note di P.G. richiamate nei decreti di proroga delle intercettazioni è del tutto irrilevante e non determina certamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: ai sensi dell'art. 270 comma 2 cod. proc. pen. devono infatti essere depositati presso l'autorità competente per il diverso giudizio solo i verbali e le registrazioni (e non gli atti di indagine sottesi). Il motivo è quindi manifestamente infondato, alla luce del costante orientamento di questa Corte, quale espresso, fra le altre, da Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015 - dep. 04/02/2016, Bagnato, Rv. 265993 secondo cui «in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento "a quo" - tra cui anche i nastri di registrazione - presso l'autorità competente per il procedimento "ad quem" non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen. ». Manifestamente infondata appare poi la doglianza inerente il fatto che le intercettazioni nel procedimento ab origine fossero state autorizzate esclusivamente per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990; come chiaramente argomentato dai Giudici di merito, nel caso in esame ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 270 cod. proc. pen., che consente l'utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi, limitatamente ai reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza: tale ipotesi ricorre nel caso di specie, dal momento che si è proceduto per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 23 legge 110 del 1975. Con argomenti esplorativi e perplessi, la SA avanza poi dubbi in ordine all'autenticità, integrità e fedeltà delle trascrizioni, senza tuttavia enucleare uno specifico vizio denunciabile in sede di legittimità: trattasi peraltro di questione non dedotta con gli originari motivi di gravame, sulla quale la Corte territoriale, correttamente, non si è espressa. Non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Invero il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio 11 già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Infatti, la disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). E' appena il caso di osservare, sul punto, come del tutto corretta appaia la decisione assunta dalla Corte territoriale di non ammettere l'acquisizione al fascicolo della relazione tecnica dell'ing. Alberto Giorgio (circa la completezza, la attendibilità e la autenticità delle trascrizioni esistenti agli atti), inviata dalla SA VA con pec del 25 ottobre 2022, attesa l'opposizione manifestata dal P.G. di udienza, e la sua "estrema tardività", considerato che solo il giorno dopo, 26 ottobre 2022, era prevista l'udienza di discussione finale del processo. Né la Corte era tenuta ad argomentare in merito ad eventuali nuovi motivi avanzati in sede di memoria difensiva trasmessa sempre il 25 ottobre 2022, stante il consolidato principio per cui è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista ,dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale. (Fattispecie relativa alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento in difetto dei presupposti di legge, dedotta solo come motivo nuovo) - Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, PG c/ Lanza Rv. 284520 - 01. 12 Ebbene, ciò premesso, nel caso in esame la Corte d'appello, valutando le questioni proposte in atto di gravame da VA in relazione alle intercettazioni, rilevava(a) che vennero acquisiti in copia i decreti autorizzativi, le proroghe e i supporti informatici delle intercettazioni eseguite ed autorizzate dal 05/04/2011; (b) l'esame di tutti i decreti acquisiti dal Tribunale di Oristano, su produzione del P.M. di udienza, dimostra che ciascuno di essi nella parte motivazionale ha rispettato i requisiti imposti. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. Quanto alla trascrizione delle intercettazioni, con riferimento al dialetto utilizzato, la questione è affrontata dai giudici di merito con doppia valutazione di conformità, ad esito di perizia trascrittiva, in relazione alla quale sono stati affrontati i temi sia della riferibilità delle conversazioni ai dialoganti, sia della loro intelligibilità: con specifico riferimento al riconoscimento del VA, esso è avvenuto attraverso l'identificazione da parte della Polizia Giudiziaria che lo ha ascoltato nel corso delle captazioni (come ben spiegato a pag. 15 della sentenza di secondo grado). Si tratta di motivazione che spiega compiutamente il procedimento di riconoscimento vocale effettuato dalla Polizia Giudiziaria, coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che hanno ascoltato le telefonate, costituisce accertamento di un dato fattuale che non richiede le formalità della perizia ed è utilizzabile secondo il libero convincimento del giudice (tra le altre, Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623; Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Grande Aracri, Rv. 236763). 6. Il motivo sesto della SA VA, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità delle testimonianze rese da alcuni testi per mancanza dell'ordinanza ammissiva, e deduce travisamento del motivo da parte del Giudice d'appello, è manifestamente infondato. Va a tale proposito osservato che l'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497 - 01) Ancora, è stato affermato che l'ammissione di una prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale non comporta alcuna nullità, né la prova in questione, dopo essere stata assunta, può essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove 13 anche d'ufficio, come previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31882 del 30/06/2016, Cicconetti, Rv. 267505 - 01). E' appena il caso di aggiungere come non venga neppure dedotta alcuna concreta lesione del diritto di difesa degli imputati che, come espressamente affermato dalla Corte territoriale, «hanno avuto ampia possibilità di porre domande e muovere contestazioni nei confronti dei testi appartenenti ai C.C., sviluppando pertanto le loro prerogative processuali» (pagg. 44, 45 sentenza di secondo grado). Si pongono poi su un piano fattuale, e sono pertanto inammissibili in questa sede di legittimità, le ulteriori deduzioni sviluppate dalla SA, in merito al contenuto delle deposizioni dei testi operanti in punto di avvenuto riconoscimento del VA quale interlocutore delle conversazioni;
sul punto si richiamano anche le considerazioni già svolte trattando il precedente motivo di ricorso. 7. Passando agli ulteriori motivo avanzati dalle difese, sono inammissibili i motivi, quarto, quinto, sesto e settimo della SA ZI. Il ricorrente contesta, in sintesi, il percorso motivazionale della Corte territoriale e si duole dell'avvenuta affermazione di responsabilità dell'imputato ET IO ZI in relazione a tutti i reati per i quali è intervenuta condanna. Giova, in proposito, rammentare - nonostante sia lezione giurisprudenziale consolidata e nota - i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1 cod. proc. pen., e quindi ribadire come sia precluso al giudice della legittimità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei 14 precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099). Con concorde valutazione i Giudici di merito hanno evidenziato l'accuratezza dell'organizzazione del trasporto di armi e droga;
la circostanza che ET IO ZI fu sorpreso mentre era intento a scaricare, con altri soggetti, il carico di legna. Scrivono i Giudici d'appello che quando l'autista ME era giunto alla periferia di TA, era stato ET IO ZI a farsi trovare puntualmente a bordo di una Golf alla periferia del paese e quindi in un punto convenuto;
sempre ET IO ZI è il soggetto che contatta il titolare di un fondo vicino più adeguato allo scarico del legname. Ancora veniva evidenziato come dall'analisi dei tabulati delle conversazioni tra le rispettive utenze di UI ZI e ET IO ZI si evinca che i medesimi erano rimasti in contatto telefonico fin dalla sera precedente al 07/02/2012, quindi poco prima dell'imbarco del camion sul traghetto di Piombino ad opera di ME. I Giudici di merito hanno quindi dedotto, con motivazione non manifestamente illogica e pertanto insindacabile in questa sede, che fosse proprio ET IO ZI, il quale materialmente partecipò alle operazioni di scarico della merce dall'autoarticolato, ad avere il compito di «recuperare il bidone sigillato, atteso che UI non voleva farsi vedere dall'autista ed era impossibilitato a muoversi normalmente per problemi alle gambe, come riferito dallo stesso IO ZI e come emerge dagli atti» (pag. 15 sentenza di primo grado). Concordemente i Giudici di merito hanno ritenuto non credibile il tentativo di UI ZI di assumersi l'intera responsabilità del fatto, scagionando i fratelli, e, segnatamente, per quanto di interesse ET IO ZI. Le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla contraddittorietà dell'impugnata sentenza in ordine alla diversificazione delle posizioni di ET IO ZI rispetto al fratello IO, assolto dal Tribunale di Oristano per difetto dell'elemento soggettivo, non colgono nel segno e si pongono, ancora una volta su un piano fattuale, e pertanto inammissibile in sede di legittimità. Contrariamente a quanto opinato dalla SA ricorrente, infatti, i Giudici di merito hanno operato una distinzione tra le due posizioni, proprio sulla base di quegli elementi di fatto, individuati come sintomatici di una piena adesione di ET IO rispetto al programma delittuoso del fratello UI (che, non essendo presente al momento dello scarico del legname, doveva assicurarsi il recupero del bidone contenente le armi e la droga): e quindi i contatti telefonici con il germano fino alla sera prima del fatto;
la circostanza che ET IO era il soggetto incaricato di incontrare il camionista ME ed accompagnarlo sul luogo dello scarico della merce;
il suo ruolo attivo nelle operazioni di scarico del legname. Trattasi di argomenti non manifestamente illogici e pertanto insindacabili in questa sede. 15 Conseguentemente devono ritenersi prive di pregio le doglianze avanzate dalla SA ZI in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale nei reati di detenzione e porto di armi clandestine (capo B), di ricettazione delle armi clandestine (capo C) e di detenzione di sostanza stupefacente (capo D). La responsabilità concorsuale di ET IO ZI viene costruita proprio sulla base della partecipazione del ricorrente alle fasi di scarico della legna che occultava la sostanza stupefacente e le armi poi sequestrate. A fronte di un apparato argomentativo solido e congruente con le emergenze processuali, il ricorrente, nel quinto, sesto e settimo motivo, contesta genericamente la responsabilità di ET IO ZI, ribadendo la sua non consapevolezza della natura del carico giunto a TA, senza tuttavia opporre alle considerazioni della Corte territoriale elementi di serio contrasto, con ciò incorrendo anche nel vizio di aspecificità. 8. Il nono motivo avanzato dalla SA Ziz,i, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto afferente a tema non prospettato con atto di appello e quindi improponibile in sede di legittimità. 9. Venendo ora alla disamina degli ulteriori motivi proposti dalla SA VA, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili. La SA, con il primo motivo lamenta la violazione, da parte della Corte territoriale, del principio del 'ragionevole dubbio'. E' noto che la motivazione deve rispettare le regole di valutazione indicate dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna, quella che richiede il rispetto del "criterio generalissimo" del superamento di "ogni ragionevole dubbio", ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio di condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi Cass. sez. un. n. 18620 del 19 gennaio 2017). Il mancato rispetto di tale regola di valutazione (come anche di quella indicata nell'art. 192 cod. proc. pen) non può tuttavia essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un'attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma solo evidenziando vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni "dubbio" sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una "illogicità manifesta", essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura 16 logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta dei ragionamento giudiziale giustificativo della condanna. Si ritiene cioè che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen. i che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni "dubbio ragionevole> opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove;
diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale. Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte;
l'apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove, come anche dei complessi indiziari, è attività tipica ed esclusiva della giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento. Diversamente, in sede di legittimità la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo. Ciò premesso in linea generale, il ricorrente individua quale vizio argomentativo manifesto l'omessa corretta considerazione delle circostanze descritte da UI ZI nella sua confessione. L'argomento è manifestamente infondato: come già detto trattando di analoga doglianza avanzata nel quarto motivo dalla SA ZI, i Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno ritenuto non credibile l'assunzione esclusiva di responsabilità da parte del UI ZI, in quanto contrastante con le emergenze processuali dalle quali emergeva la piena responsabilità concorsuale, tra l'altro, dell'odierno ricorrente. Il ricorso è sul punto meramente confutativo, limitandosi a richiamare le dichiarazioni di UI ZI, senza tuttavia contrastare le precipue motivazioni rese dai Giudici di merito a fondamento della responsabilità del VA, con ciò incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Con ampia motivazione, la Corte cagliaritana ha ripercorso le risultanze probatorie a carico del ricorrente evidenziando, con motivazione immune da censure, come già sopra rilevato, che il VA fu identificato dagli operanti come soggetto dialogante nel corso delle intercettazioni del 08/02/2012 con UI ZI;
il camionista ME lo riconobbe fotograficamente come il soggetto della
VA inoltre, in contatto con il suo amico di lunga data UI ZI, aveva coordinato tutte le fasi del viaggio con il legname, aveva individuato il vettore, aveva messo a disposizione il legname e il sito ove effettuare il carico;
egli era giunto presso 17 la ditta di Buonconvento (intestata alla moglie) mentre l'operazione di carico del legname (e del restante illecito carico) - affidato a operai rumeni - era quasi concluso, interagendo direttamente sia con UI ZI sia con l'autista ME, al quale aveva specificato che il carico non sarebbe stato più diretto a IA (come concordato precedentemente) bensì a TA;
sempre VA aveva dettato alla moglie il contenuto della bolla di viaggio, che peraltro conteneva un destinatario inesistente a TA;
ancora VA aveva dato a ME precise informazioni su dove esattamente incontrare, al suo arrivo a TA, ET IO ZI, fornendogli un contatto con un nome falso da contattare al suo arrivo in Sardegna, e trovandosi poi pronto a risolvere la situazione allorquando il ME lo contattava per dirgli che a quel contatto gli avevano risposto di non sapere nulla. La Corte territoriale richiamava poi le conversazioni riportate a pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado da cui emergeva con plastica chiarezza il coinvolgimento del VA nell'operazione di trasporto delle armi e droga;
dall'ambientale del 08/02/2012 risultava in particolare come le armi di cui al presente processo erano state vendute da IO IO EU a UI ZI e UI VA, che le avevano ricevute e nascoste;
VA, per occultarle, aveva preparato un posto nel suo cantiere, ipotizzando di nasconderle nel cofano di un veicolo. Manifestamente infondato 'e poi il lamentato vizio di carenza e manifesta illogicità di motivazione e di illegittimità della motivazione per relationem, adottata, secondo il ricorrente, fuori dei casi consentiti. Innanzitutto, si rileva come la sentenza della Corte territoriale risulti dotata di un apparato argomentativo autonomo;
i Giudici dell'appello, dopo avere diffusamente ripercorso, nella prima parte dell'elaborato, lo sviluppo argomentativo della sentenza di primo grado, hanno risposto puntualmente, a volte più diffusamente a volte più sinteticamente, alle doglianze avanzate in atto di gravame dall'imputato. D'altronde lo stesso ricorrente mostra di conoscere, per gli ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte nell'atto propulsivo, il principio per cui in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (come nel caso che ci occupa), va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile 18 al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). 10. Il settimo motivo proposto dalla SA VA, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi E) e G) è inammissibile in quanto generico, fattuale e meramente rivalutativo. Il motivo di ricorso si limita a reiterare i dubbi in ordine alla attendibilità del TA, il quale ebbe a negare la riconducibilità soggettiva del materiale esplodente rinvenuto nei locali della falegnameria nella disponibilità del VA, in tal modo smentendo le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal medesimo VA. Premesso che va data continuità al principio di diritto sancito da questa Corte secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), va osservato come entrambi i giudici di merito hanno ritenuto le dichiarazioni del TA del tutto attendibili. Quanto al reato di detenzione di materiale esplodente (capo E) va poi dato atto che il VA, nel rendere la sua versione difensiva (il materiale sarebbe stato casualmente abbandonato dal TA nella sua falegnameria), ha reso dichiarazioni del tutto confessorie, avendo egli ammesso di avere rinvenuto il materiale, e di averlo occultato dietro il pannello del motore dell'impianto di condizionamento, con ciò di fatto ammettendo pienamente la disponibilità e il possesso del materiale stesso. 11. È infondato l'ottavo motivo avanzato dalla SA VA, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici del merito, con valutazioni conformi, non hanno concesso le circostanze innominate ed hanno ritenuto congrua la pena irrogata a UI VA, pertinentemente evidenziando la gravità dei fatti ed i plurimi precedenti anche specifici gravanti sull'imputato. In tal modo hanno fatto puntuale applicazione del principio per cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle 19 Il Presidente parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). 12. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore