Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2017, n. 49007
CASS
Sentenza 14 giugno 2017

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Massime1

È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari.

Commentario1

  • 1"Firma le dimissioni o vieni licenziato", è violenza privata (Cass. 25597/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2017, n. 49007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49007
Data del deposito : 14 giugno 2017

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