Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari.
Commentario • 1
- 1. "Firma le dimissioni o vieni licenziato", è violenza privata (Cass. 25597/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2017, n. 49007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49007 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
49007 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/06/2017 MARIA VESSICHELLI Sent. n. sez. Presidente- 1632/2017 AO MICHELI REGISTRO GENERALE GIUSEPPE RICCARDI N.6794/2017 ROBERTO AMATORE MATILDE BRANCACCIO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'inammissibilita'. из RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Vigevano in data 9.11.2011, con la quale ER PA era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e 400 euro di multa, modificando solo la statuizione riferita alla sospensione condizionale della pena, revocandola, in applicazione dell'indulto ai sensi della 1. n. 241 del 2006, con conseguente dichiarazione di estinzione della pena. Condannava, altresì, ER alla rifusione delle spese di parte civile, indicate nella somma di 900 euro. La contestazione si riferiva al reato, commesso in concorso con OM VA, di furto di due buste contenenti ciascuna la somma di 500 euro, aggravato dalle circostanze di cui agli artt. 61 n. 11 e 625 co. 1, n. 2, realizzato approfittando della qualità di entrambi di portavalori della SAFE s.p.a., società incaricata di custodire il danaro.
2. Avverso tale provvedimento d'appello propone ricorso per cassazione l'imputato, rappresentando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione della sentenza, quanto alla sussistenza della gravità del quadro probatorio, per l'inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato e la loro contraddittorietà. La Corte d'Appello non avrebbe risposto adeguatamente, e per ognuno dei punti indicati in appello, alle lamentate incongruenze della ricostruzione operata dal primo giudice circa la prova del coinvolgimento di ER nella condotta, posto che solo il coimputato OM era stato trovato in possesso della refurtiva e che erano state denunciate numerose lacune ed incongruenze nelle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo, rimaste tali anche per la scarsa valenza ricostruttiva degli altri elementi di prova.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per l'errata qualificazione della condotta come furto aggravato piuttosto che come appropriazione indebita, nonostante il ricorrente avesse la disponibilità della somma di denaro sottratta, che doveva trasportare e consegnare alla SAFE s.p.a., unitamente al proprio complice. La riqualificazione nel reato di cui all'art. 646 cod. pen. comporterebbe, oltre che conseguenze sulla entità della pena in concreto inflitta, anche la già intervenuta prescrizione del reato, commesso in data 22.9.2004, pur computati i periodi di sospensione. La Corte d'Appello avrebbe rigettato la questione del diverso inquadramento della condotta con motivazione carente e collegata solo alla citazione di un precedente di legittimità.
2.3. Il terzo motivo di ricorso si riferisce al vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla dedotta illegittimità della liquidazione in favore della parte civile delle spese processuali, operata in primo grado e confermata, appunto, in 2 euz appello. Sarebbero stati violati i criteri di cui al D.M. 127/2004, vigente all'epoca dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il e va,ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile pertanto, complessivamente rigettato, restando disattesa l'istanza di adesione all'astensione dei difensori avanzata dall'avvocato del ricorrente, ostandovi la prossimità del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del codice di autoregolamentazione in materia.
2. Quanto al primo motivo, con una deduzione ai limiti dell'inammissibilità, il ricorrente propone una rilettura in fatto dell'intera istruttoria dibattimentale ed anche della stessa ricostruzione della vicenda nella fase delle indagini, adducendo il vizio di motivazione della sentenza d'appello, per aver mal argomentato sull'attendibilità del dichiarante- coimputato, OM VA, non tenendo conto delle numerose contraddizioni del suo narrato. Ebbene, si chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione in fatto della vicenda non consentita in sede di legittimità perché volta, sostanzialmente, ad ottenere una diversa lettura del quadro probatorio utilizzato dai giudici del merito, senza dedurre specifici vizi di incoerenza o illogicità della motivazione (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568). E', infatti, insegnamento costante quello secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli utilizzati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nel caso di specie, il ricorrente si confronta soltanto formalmente con la motivazione d'appello, rivelando, invece, la volontà di ripercorrere l'intera istruttoria dibattimentale di primo grado, con la riproposizione pedissequa dei motivi già addotti al giudice di secondo grado. D'altra parte, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, puntuale ed adeguata nel ricostruire le ragioni per le quali ha ritenuto l'affidabilità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato e dei testi che da questi avevano preso conoscenza dei dettagli di accadimento della vicenda delittuosa. La Corte d'Appello ha posto in risalto come il ricorrente sia stato indicato sin dal primo momento, da OM VA, al personale della ditta da cui dipendevano entrambi, 3 come il complice, ispiratore del reato e partecipe di tutte le sue fasi. Le dichiarazioni di OM sulle modalità con le quali si erano appropriati della somma di denaro in custodia (taglio del marsupio che le conteneva e successiva riparazione di questo con della colla) sono state riscontrate nei fatti e di ciò si dà atto nel provvedimento impugnato. Del resto, il ricorso non fa riferimento al diverso problema della necessità di eventuali riscontri che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, devono accompagnare le dichiarazioni del coimputato condannato o assolto con sentenza irrevocabile (salvo il caso di assoluzione per non aver commesso il fatto 0 proscioglimento irrevocabile;
cfr. Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376), ma si limita a lamentare apoditticamente una presunta inattendibilità "in sé" delle dichiarazioni del coimputato ed a riproporre, come detto, argomentazioni in fatto, già superate dalla sentenza d'appello.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente chiede, come dedotto anche nei motivi d'appello, la riqualificazione della condotta nel reato di appropriazione indebita, ciò che darebbe luogo a prescrizione, considerata la differente pena prevista per tale ipotesi, rispetto a quella collegata al delitto di furto aggravato, ed il tempo di commissione dei fatti. La richiesta deve essere disattesa, perché priva di pregio. E'giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte quella che, al fine di distinguere tra i reati di furto ed appropriazione indebita, attribuisce decisività all'indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita;
in caso contrario, è configurabile il reato di furto (Sez. 5, n. 2032 del 15/1/1997, Flosci, Rv. 208668). Ed ancora, se è vero che nella nozione penalistica di "possesso" possono rientrare vari casi di detenzione, è altrettanto indiscusso che tale detenzione deve essere "nomine proprio" e non "nomine alieno", come invece accade in tutti i casi nei quali si abbia la disponibilità materiale della cosa, ad altri appartenente, in virtù del rapporto di dipendenza che lega l'agente al titolare del diritto (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, dep. 1994, Balzaretti, Rv. 197781). Coerentemente a tali principi, si è ritenuto sussistere il reato di furto, e non quello di appropriazione indebita, a carico del dipendente di una società operante nel settore della vigilanza privata e del trasporto valori, che sottragga il denaro a lui affidato esclusivamente per l'espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito, la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioni burocratiche. In tale ipotesi, infatti, l'agente, non disponendo autonomamente del denaro, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di esso se ne "impossessa", così realizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 624 cod. pen. (Sez. 5, n. 2032 del 15/1/1997, Flosci, Rv. 208668; recentemente, con riferimento al 4 Suz dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce trasportata, cfr. Sez. 4, n. 10638 del 20/2/2013, Santoro, Rv. 255289; conf. Sez. 4, n. 23091 del 14/3/2008, Esposito, Rv. 240295). In altre parole, qualora sussista un semplice rapporto materiale dell'agente con la "cosa", determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non gli attribuisca alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si configura un'ipotesi di furto e non di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 7079 del 17/3/1988, Farfarillo, Rv. 178616). E' questo senza dubbio il caso che ricorre in concreto. I due soggetti autori del reato erano del tutto privi di qualsiasi potere autonomo di disponibilità sul denaro in loro possesso, ma, in ragione di specifici compiti di custodia, trasporto ed adempimenti vari, collegati al loro rapporto di lavoro per la ditta-valori, ponevano in essere una attività di ordine meramente materiale per conto di altri. La Corte d'Appello si è correttamente attenuta, nel decidere, ai principi interpretativi sopraesposti, richiamandoli per la configurazione del reato in furto aggravato e motivando sul punto, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente. Di conseguenza, non vengono in rilievo questioni relative alla prescrizione del reato, qualificato come furto aggravato, dovendosi ritenere non ancora decorso il tempo necessario alla sua estinzione, considerati i periodi di sospensione.
4. Il terzo motivo, infine, riferito all'entità della liquidazione delle spese legali della costituita parte civile, è inammissibile perché genericamente proposto nei motivi d'appello e solo in sede di ricorso per cassazione meglio riportato. I giudici d'appello, peraltro, alla generica doglianza avevano fatto eco rispondendo motivatamente, seppur brevemente, sul punto, sottolineando la conformità della liquidazione decisa dal giudice di primo grado con le tariffe all'epoca vigenti. Del resto, per quanto il motivo di ricorso sia maggiormente argomentato rispetto a detta genericità del motivo di appello, tuttavia in ogni caso risulta aspecifico e, pertanto, in ogni caso, anche di per sé inammissibile. Ed infatti, se, in via generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale, avuto riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale (Sez. 1, n. 21868 del 7/5/2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 6, n. 9412 del 9/6/1999, Castellarin, Rv. 214123), si è, altresì, ritenuto inammissibile, perchè generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente 5 виз liquidate in forma eccedente i minimi tariffari (cfr. Sez. 4, n. 16019 del 14/3/2002, P C e Pantaleoni, Rv. 221944; Sez. 5, n. 22600 del 19/3/2010, Fusetti, Rv. 247357; Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T., Rv. 265658; Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, dep. 2016, Cilla, Rv. 266053). Tale evenienza si è verificata nel caso in esame, in cui nel motivo di ricorso si fa riferimento soltanto, nel suo complesso, alla illegittimità dell'intera liquidazione delle "competenze legali" di parte civile, omettendo qualsiasi indicazione specifica riferita alle diverse voci tabellari violate. Neppure può ritenersi assolto siffatto onere di specifica indicazione attraverso un riferimento solo sommario nel ricorso a tali voci tabellari (tuttavia, affermano la possibile sufficienza, in taluni casi, di un'indicazione solo sommaria: Sez. 6, n. 42543 del 15/9/2016, C., Rv. 268443; Sez. 5, n. 9744 del 12/12/2014, dep. 2015, Bertolucci, Rv. 263099; Sez. 5, n. 31250 del 25/6/2013, Fede, Rv. 256358).
5. Per tutto quanto sopra detto, il ricorso, considerato globalmente, deve essere rigettato, con le conseguenze di legge quanto alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Matilde Brancaccio Maan itul рисов ани D ad 25 OTT 207 IL FUNZIONARIO CIUDI Qu Luxe 6