Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
È ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che - a fronte di motivazione di condanna alle spese redatta con riferimento al contenuto di una nota presentata per altre parti civili, aventi la medesima posizione processuale - si era limitato a contestare l'analogia delle posizioni, senza motivare tale assunto né fornire elementi a sostegno della pretesa erroneità della liquidazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2014, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 12/12/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1665
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 21732/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC LA N. IL 01/09/1952;
avverso la sentenza n. 631/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del 18/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/11/2013, il G.i.p. del Tribunale di Lucca, nell'applicare a RT MA la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha provveduto alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, facendo riferimento, per gli avv. Lenzi e Vannelli, a quanto richiesto con la nota e ritenendo congrua, con riguardo alle altre parti civili che non avevano presentato la nota, la somma indicata nella nota a firma dell'avv. Taddei per i propri assistiti, in ragione della identità di posizione processuale.
2. Nell'interesse della RT è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo all'entità della somma riconosciuta in favore della parte civile a titolo di rimborso per le spese sostenute, in particolare sottolineando che il giudice, mentre aveva sommariamente illustrato le ragioni della liquidazione in favore dei soggetti difesi dagli avv. Lenzi e Iannelli, in relazione alle altre parti civili aveva assunto come parametro di riferimento la notula dell'avv. Taddei, ingiustificatamente più alta di quella degli altri difensori, pur impegnati in fattispecie più complesse. In definitiva, i valori contenuti nella nota esponevano valori ingiustificatamente superiori alle disposizioni di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
È certamente esatto che è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, ma a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256358). E, tuttavia, nel caso di specie, a fronte di una motivazione che non palesa, in sè considerata, alcuna manifesta illogicità, attraverso il riferimento al contenuto di una nota presentata per altre parti civili, aventi, nella sostanza, la medesima posizione processuale, il ricorso si limita genericamente a contestare quest'ultimo presupposto, senza illustrare in alcun modo le ragioni a sostegno di tale conclusione e, soprattutto, senza indicare quali violazioni sarebbero individuabili e quale sarebbe, al contrario, l'importo ritenuto congrue.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015