Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2014, n. 9744
CASS
Sentenza 12 dicembre 2014

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È ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, a condizione che siano indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che - a fronte di motivazione di condanna alle spese redatta con riferimento al contenuto di una nota presentata per altre parti civili, aventi la medesima posizione processuale - si era limitato a contestare l'analogia delle posizioni, senza motivare tale assunto né fornire elementi a sostegno della pretesa erroneità della liquidazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2014, n. 9744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9744
    Data del deposito : 12 dicembre 2014

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