Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2016, n. 42543
CASS
Sentenza 15 settembre 2016

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Non è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora la liquidazione operata dal giudice copra le voci di spesa sostenute dalla parte civile e sia contenuta nei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, la mancanza della motivazione non determina quel pregiudizio che costituisce la ragione della ricorribilità in Cassazione).

In tema di reati contro la famiglia, il reato di cui all'art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 è un reato omissivo permanente, la cui consumazione, in caso di contestazione cd. aperta, cessa con l'integrale adempimento dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, a condizione che dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2016, n. 42543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42543
Data del deposito : 15 settembre 2016

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