Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
Il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono quell'effettivo potere di autonoma disponibilità dei beni affidatigli, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 23091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23091 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NOVARESE Francesco - Presidente - del 14/03/2008
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 705
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 40991/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AR e IN NZ (tramite il difensore avv. D'Alessandro M.), nati rispettivamente a Napoli il 26.04.1974 ed a S.Giorgio a Cremanto il 25.06.1980;
avverso ordinanza emessa in data 21.09.2007 dal Tribunale del riesame di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita fatta dal Consigliere Dr. Oscar KOVERECH;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Firenze rigettava il ricorso presentato da ES AR e SA NZ avverso l'ordinanza emessa il 30.06.2007 dal GIP del Tribunale di Firenze che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, confermando l'ordinanza stessa. Agli imputati era stato contestato il concorso in furto aggravato del carico (del valore di Euro 250.000) trasportato su un autoarticolato condotto da PE OV - dipendente della ditta di trasporti, con il quale si erano previamente accordati - che è indagato a sua volta anche ai sensi dell'art. 367 c.p. ("Simulazione di reato") poiché inizialmente aveva falsamente denunciato di essere stato rapinato.
2. - Avverso detta ordinanza propongono ricorso per Cassazione TO AR e IN NZ, articolandolo in due motivi.
2.1. Con il primo motivo contestano la qualificazione giuridica del fatto, per doversi questo inquadrare nella fattispecie della appropriazione indebita, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza de qua.
Nel sostenere che il PE, una volta uscito con il camion dal capannone della propria ditta aveva la piena disponibilità della merce trasportata, invocano, al riguardo, una nozione di possesso non riconducibile unicamente a quella civilistica, essendo sufficiente, ai fini della configurazione della fattispecie della appropriazione indebita, un possesso che implica non già un semplice rapporto materiale tra l'agente e la cosa, ma un potere di fatto autonomo sulla cosa stessa, esercitato al di fuori della sfera di vigilanza e custodia dell'avente diritto.
2.2. Con il secondo motivo lamentano la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e propongono "una rilettura del quadro indiziario sotto un'ottica diversa", tenuto conto che gli elementi indizianti indicati nella ordinanza oggetto del ricorso non assumono una forza dimostrativa autonoma (rispetto alla chiamata in correità) in ordine alla responsabilità degli imputati.
3. Le censure sono manifestamente infondate
3.1. In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, è decisiva l'indagine circa il potere di autonoma disponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita;
in caso contrario, è configurabile il reato di furto. Conformemente a detto principio, deve ritenersi sussistere il reato di furto a carico del dipendente di una società operante nel settore dei trasporti che sottragga la merce a lui affidata esclusivamente per l'espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito, la conservazione e la consegna della merce stessa.
Quando, come nell'ipotesi di specie, esiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato ai suddetti adempimenti e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, l'agente non disponendo di alcun autonomo potere sulla merce trasportata, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di questa, se ne impossessa, così realizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 624 c.p. (Cass. 15.01.1997, n. 2032, rv. 208668, Flosci). L'autista di un camion non può, in sostanza, qualificarsi come possessore in senso penalistico del carico affidatogli, di cui ha la detenzione materiale esclusivamente per le esigenze connesse al rapporto di lavoro che lo lega alla ditta di trasporti. Se, infatti, ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, deve comunque trattarsi di detenzione nomine proprio e non nomine alieno, come in tutti i casi (come quello di specie) in cui una persona abbia la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che la lega al titolare del diritto (cfr. Cass. Sez. 2, 29.04.1994, n. 4853, rv. 197781, Balzaretti). Del tutto corretta deve pertanto ritenersi la qualificazione giuridica del fatto individuata dal Tribunale quale furto e conseguentemente infondata è la pretesa difensiva volta all'inquadramento nella fattispecie della appropriazione indebita.
3.2. Manifestamente infondata è, altresì, la censura attraverso la quale il ricorrente richiede, in sostanza, di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il motivo si risolve in asserzioni e in considerazioni di merito che risultano generiche e manifestamente infondate sia nella parte in cui contestano il valore indiziante degli elementi utilizzati dal Tribunale per pervenire al convincimento circa la sussistenza dei giudizi di colpevolezza, sia la dove non tengono conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie contenuti nella motivazione della ordinanza impugnata, sia, infine, nella parte in cui escludono la correttezza della lettura del quadro indiziario.
Il Tribunale, in realtà, ha motivato in modo adeguato e logico il giudizio di responsabilità degli imputati, dando compiutamente atto della convergenza in tal senso del quadro indiziario con la chiamata in reità del PE, quadro arricchito, comunque, dalle richiamate circostanze fattuali e dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze di SA, ES e PE.
Trascurano i ricorrenti di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione de qua ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione, quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. SS.UU. 30.04.1997, n. 6402, Dessimone). Esula, dunque, dai poteri di questa Corte, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova o diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo del giudice di merito, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere quella decisione. Di conseguenza, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto giudice abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni di parte e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
In particolare, in merito al secondo motivo di gravame, ritiene la Corte che esso sia da disattendere sol che si consideri che in tema di applicazione di misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico (cui ha fatto esplicito riferimento il giudice del riesame) di natura logica o rappresentativa che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli indagati e, tuttavia, consentono per la loro consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità fondando, nel frattempo, una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Cass. Sez. Un. 01.08.1995, n. 11, Costantino, rv. 202002 e Cass. Sez. 6, 15.04.1999, n. 863, rv.212998). Fatte queste premesse, osserva questa Corte come l'impugnato provvedimento non meriti censure di legittimità, nel senso sopra esposto, avendo fornito il Tribunale adeguate e congrue motivazioni nell'esaminare gli elementi fattuali sottoposti al suo giudizio.
3.3. - In tale contesto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00 ciascuno, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008