Sentenza 20 febbraio 2013
Massime • 1
Il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell'effettivo potere di autonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell'integrazione del reato di appropriazione indebita.
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2013, n. 10638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10638 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/02/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 437
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 29534/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IC N. IL 17/01/1955;
OR DR N. IL 10/09/1981;
avverso la sentenza n. 4285/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 27/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
OR NI e OR ND ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado, quanto al trattamento sanzionatorio, li ha riconosciuti colpevoli del reato di concorso in furto pluriaggravato ai medesimi contestato.
Con separati ricorsi, con il primo motivo, censurano la qualificazione del fatto sostenendo che la qualificazione giuridica più corretta da attribuire al fatto era quella di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e non quella di furto. Ciò sul rilievo che la sottrazione del carico di champagne fu realizzata grazie al determinante contributo di due autisti dell'autoarticolato che trasportava detto carico - giudicati separatamente - soggetti, che, per tale ragione, esercitavano sulla merce un potere di fatto immediato tale da consentire ai medesimi di darle una destinazione diversa da quella concordata con chi l'affidò per il trasporto.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano il trattamento sanzionatorio: OR NI si duole della eccessività della pena, nonostante la concessione delle attenuanti generiche da parte dei giudice di appello, lamentando una disparità di trattamento con altro imputato separatamente giudicato;
OR ND, al quale il giudice di appello ha escluso la recidiva reiterata, si duole del giudizio di solo equivalenza delle riconosciute circostanze generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi infondati, per le seguenti comuni considerazioni.
Corretta è la qualificazione del fatto. Non può infatti ravvisarsi solo l'appropriazione indebita, bensì il fatto va qualificato a titolo di furto, nel caso in cui un soggetto operante quale dipendente di una società di trasporti sottragga la merce a lui affidatagli, difettando in capo a tale soggetto il potere di autonoma disposizione della cosa che qualifica la fattispecie appropriativi. In questo senso si è già espressa questa Corte, affermando appunto che il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono quell'effettivo potere di autonoma disponibilità dei beni affidatigli, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all'art. 646 c.p. (Sezione 4, 14 marzo 2008, 23091, Esposito ed altro, rv. 240295; in termini, anche Sezione 5, 15 gennaio 1997, n. 2032, Flosci, rv. 208668). Ne deriva l'infondatezza della doglianza, argomentata sul rilievo che il fatto incriminato era stato commesso dagli imputati in concorso anche con i conducenti del camion adibito al trasporto della merce sottratta.
Inaccoglibili anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, che concernono l'esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, il quale sul punto ha sviluppato adeguata motivazione in linea con i parametri di riferimento di cui all'art. 133 c.p.:
valorizzando, in particolare, sia i precedenti penali che la gravità del fatto per determinare la pena. In questa prospettiva, con riferimento alla doglianza proposta da SA NI, va rilevato che non può considerarsi come adeguato termine di paragone la pena irrogata ad un correo in altro procedimento penale. Parimenti infondata è la doglianza proposta da SA ND. Infatti, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti non è censurabile in sede di legittimità qualora il giudice di merito abbia giustificato la soluzione adottata con la indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio di comparazione, anche se non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti volte a conseguire una diversa valutazione comparativa di tutte le circostanze del reato. In questa prospettiva, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sezione 6, 8 luglio 2009, Abruzzese ed altri). Situazione non ricorrente nel caso in esame in cui il giudice di merito ha formulato il giudizio di comparazione tra le circostanze valorizzando la gravità del fatto ed i gravi precedenti penali del prevenuto.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ex art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013