Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2015, n. 50260
CASS
Sentenza 25 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tariffari.

Commentario1

  • 1Patteggiamento e spese di parte civile (Cass. 47860/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2015, n. 50260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50260
Data del deposito : 25 novembre 2015

Testo completo