CASS
Sentenza 25 novembre 2015
Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
È inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tariffari.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e spese di parte civile (Cass. 47860/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2015, n. 50260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50260 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento