Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2010, n. 22600
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Sentenza 19 marzo 2010

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È inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tariffari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2010, n. 22600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22600
    Data del deposito : 19 marzo 2010

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