Sentenza 19 marzo 2010
Massime • 1
È inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tariffari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2010, n. 22600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22600 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/03/2010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 765
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 34938/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Toniatti Michele, difensore di ET US EL SS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 7 luglio 2008;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. EL Di Popolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il dif. di P.C. avv. Mosetti Zonnini De Gucina A.;
Udito il dif. avv. Fiorini Stefano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 9 marzo 2007, che aveva dichiarato FU US EL SS colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 1 per avere cagionato a LL DI, colpendolo con una testata, lesioni personali consistite nella frattura delle ossa nasali e di due incisivi inferiori, con conseguente malattia giudicata guaribile in giorni sessanta e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con i doppi benefici di legge nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce manifesta contraddittorietà e mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta, in particolare, che il giudice di appello abbia ingiustamente dato credito alle dichiarazioni della persona offesa, ravvisando, erroneamente, momenti di conferma nella certificazione sanitaria in atti, attestante un'asserita compatibilità delle lesioni con la dinamica dei fatti denunciati;
nella deposizione dei testi escussi nonché nei contrasti per ragioni di lavoro esistenti con lo stesso LL.
La seconda censura lamenta mancata indicazione delle singole voci nella liquidazione delle spese di parte civile. La Corte di Appello aveva omesso di motivare sulla doglianza espressa in un motivo di gravame e, a sua volta, aveva omesso di specificare le voci nella liquidazione delle spese relative al giudizio di appello. 2. - La prima ragione di censura è destituita di fondamento, in quanto con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede di legittimità, siccome adeguatamente argomentato, il giudice di appello ha indicato le ragioni per le quali - nella rilevata divergenza tra le versioni rese dalla persona offesa e dall'imputato - fosse da privilegiare la prima, posto che le relative dichiarazioni sono state ritenute pienamente credibili. Non solo, ma pur se tale motivato giudizio sarebbe stato di per sè sufficiente per il riconoscimento di colpevolezza - secondo consolidata regola di giudizio che esclude che la parola di accusa della parte offesa, ove connotata dei crismi di attendibilità, abbia necessità di riscontri esterni - nondimeno il giudice di appello si è fatto carico di verificare l'esistenza di momenti di conferma, ravvisandoli nelle parziali ammissioni dello stesso imputato, nella certificazione sanitaria in atti (attestante lesioni personali compatibili con la dinamica dei fatti riferita dal LL) e nella deposizione del teste AL ER, ed ha altresì spiegato i motivi per i quali le contrarie dichiarazioni dei testi RN, ON e AR fossero da ritenere mendaci, tanto da disporne la trasmissione al PM competente per le pertinenti valutazioni. La seconda censura si colloca, invece, in area di inammissibilità, considerato che, se è vero che il giudice di merito, nel liquidare le spese di parte civile, non ha specificato le singole voci, distinguendo tra onorari, competenze e spese, è pur vero che parte ricorrente non ha indicato specificamente le ragioni per le quali la liquidazione sarebbe stata incongrua in ragione della specifica violazione di voci tabellari, ipoteticamente liquidate in forma eccedente ai minimi tariffari (cfr. Cass. sez. 4,14.3.2002, n. 16019 n. 221944). Tanto alla stregua del rilievo del giudice di appello che, nel rispondere ad identica eccezione difensiva, ha precisato che le voci liquidate era individuabili in riferimento alla nota spese presentata dalla parte civile.
3. - Per quanto precede il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile che si reputa congruo ed equo liquidare come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessive Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010