Sentenza 27 novembre 2015
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012 - che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
Testo completo
5 05 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. STEFANO PALLA N. 1687/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO N. 13914/2015 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI EL N. IL 02/06/1970 PA AR N. IL 24/09/1953 avverso la sentenza n. 8560/2014 GIP TRIBUNALE di MONZA, del 28/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. : P,viola: a ll maso sul preto della liquidavor dele ме; inar umble fese alle Park ana of AP;
inan imble zesto ve исть nicono di Cille ve Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Propongono ricorso per cassazione EL LA e AR AP (l'uno detenuto per altro e il secondo libero) avverso la sentenza in data 28 novembre 2014 con la quale il Gip del Tribunale di Monza ha applicato loro, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena concordata col Pubblico ministero in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - nella forma sia della distrazione che della realizzazione di operazioni dolose capaci di cagionare il fallimento e la bancarotta -e documentale in concorso, relativi al fallimento della società L & B, dichiarato con sentenza del 17 marzo 2009. 2. Deducono 2.1 LA la violazione dell'articolo 129 Cpp. per non avere il giudice del merito valutato le cause di proscioglimento nel merito e la congruità della pena;
2.2 AP 1) la violazione dell'articolo 541 Cpp e degli articoli 12,16 e 4 del D.M.n. 55 del 2014 in ordine alla liquidazione delle spese della parte civile. Ed invero l'impugnante rappresenta la contraddittorietà fra la parte motiva della sentenza nella quale tali spese erano poste a carico degli imputati non ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e il dispositivo dove la stessa precisazione non era stata effettuata. Il difensore, riportando il testo degli articoli di legge sopra citati, critica la decisione del giudice che aveva posto a carico di ciascun imputato, una somma determinata forfettariamente in euro 1000, senza specificare le singole voci liquidate o l'ammontare complessivo dovuto alla parte civile, nell'ambito di un procedimento nel quale, oltretutto, l'attività processuale è stata assolutamente limitata;
2) la violazione dell'articolo 129 Cpp per non avere il giudice del merito valutato le cause di proscioglimento nel merito.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di LA e accogliersi l'ulteriore ricorso nei limiti del primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.1 Per quanto concerne la doglianza, comune ad entrambi i mezzi di impugnazione, relativa alla asserita mancanza di motivazione sulle cause di proscioglimento nel merito, si condividono appieno le osservazioni del Procuratore generale, coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto 1 imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (vedi fra le molte Sez. 6, Sentenza n. 250 del 30/12/2014 (dep. 2015) Rv. 261802).
1.2 Anche il secondo motivo del ricorso di AP è tuttavia inammissibile.
1.2.3 E' vero che, con decisione del 2011, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011 Rv. 250680) hanno affermato che il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive ( analogamente Sez. 5, n. 39208 del 28/09/2010, Filippi, Rv. 248661; Sez. 2, n. 26264 del 05/06/2007, Tropea, Rv. 237168; Sez. 6, n. 7902 del 03/02/2006, Fassina, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18/01/2005, Stipa, Rv. 230687 che ha ritenuto legittima la liquidazione anche dell'onorario dovuto per l'atto di costituzione e per la procura, nonché per le voci "corrispondenza" e "sessioni" alla luce del disposto dell'art. 5 della tariffa penale di cui al d.m. n. 585 del 1994).
1.2.4. E' anche vero che, in seguito, è stato pubblicato nella Gazzetta del 2 aprile 2014 il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Peraltro deve rilevarsi, al riguardo, che opera, nel caso di specie, il decreto in parola posto che la liquidazione degli onorari del difensori deve essere effettuata in base alla tariffa vigente о п al momento in cui le attività professionali sono state prestate, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito, ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento della cessazione (vedi Rv. 238252). Nel caso concreto, il momento di espletamento è quello del novembre 2014, e quindi va data applicazione al nuovo decreto, evocato anche dal ricorrente. E' tuttavia da considerare che proprio il decreto ministeriale richiamato dall'impugnante disciplina la liquidazione delle tariffe, per tre fasi processuali con riferimento al giudizio di cassazione, fuoriuscendo da qualsiasi rigida griglia determinativa collegata a singole voci e lasciando, al contrario, il giudice, libero di aumentare come di diminuire percentualmente i valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto stesso ( v. art. 12 comma 1), tenendo conto di tutti i parametri elencati nel comma stesso. E se si considerano detti valori relativi al giudizio in Corte di cassazione ( da 900 euro per lo studio della controversia, a 2610 euro per la fase decisionale) ci si avvede chiaramente come, specialmente con riferimento ad un caso come quello in esame- di liquidazione attestata in misura che appare ben al di sotto dei valori indicati (1000 euro complessivi per ogni imputato, giustificati dall' " impegno richiesto di fatto per l'espletamento dell'incarico"), avrebbe dovuto costituire onere del richiedente, in ossequio al principio della necessaria specificità dei motivi di ricorso, quello di allegare, e non in termini manifestamente eccentrici 2 come nel caso di specie, le ragioni di una manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, tenuto conto altresì che tale entità, come si ricava dal combinato disposto del dispositivo e della motivazione, riguarda espressamente e chiaramente appunto ciascun 11 imputato che non sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato" (Rv. 263099; Rv. 256358) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cpp, la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000. Così deciso il 27/11/2015 Mais Vubul Il Presidente il Cons. est. StefanoГана DEPOSITATA IN CANCELLERÍA -8/FEB 2016 adel IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3