Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 5053
CASS
Sentenza 27 novembre 2015

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È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012 - che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 5053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5053
Data del deposito : 27 novembre 2015

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