Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
La giurisdizione del giudice ordinario in tema di sanzioni amministrative, che la legge 24 novembre 1981 n. 689 espressamente prevede rispetto al giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, deve essere affermata, alla luce della equiparabilità delle rispettive situazioni, anche nel caso di opposizione che sia proposta, contro l'iscrizione a ruolo e la notifica di cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa, al fine di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo.
Commentario • 1
- 1. Sanzione amministrativa cartella di pagamento opposizione atto presupposto omessa conoscenza termineAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE NC, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA TRAMONTANO GUERRITORE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, presso l'avvocato PIROCCHI NC, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA e SAVASTA ELENA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Pretore di MILANO, depositato il 17/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.7.1997 CE LL proponeva opposizione avanti al Pretore di Milano avverso le cartelle esattoriali nn. 185439106 e 185439114, riguardanti violazioni al Codice della Strada, convenendo in giudizio il Comune di Milano per sentire dichiarare la nullità di dette cartelle per violazione del termine di decadenza previsto per la trasmissione dei ruoli dall'art. 17 D.P.R. 602/73. Il Pretore, senza disporre il contraddittorio, con decreto del 17.7.1997, dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che il procedimento di cui all'art. 22 della Legge n. 689/81 poteva trovare applicazione solo nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma, tra i quali non rientra quello in esame.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione CE LL, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso il Comune di Milano che eccepisce Pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso - dovendo questo ritenersi consentito, relativamente ai provvedimenti diversi dalle sentenze, solo nelle ipotesi previste dall'art. 22 commi 2 e 5 Legge n. 689/81 - nonché la propria carenza di legittimazione passiva,
essendo la cartella un atto dell'esattore e riguardando la censura la sua regolare formazione. Sempre pregiudizialmente formulava riserva sulla tempestività dell'opposizione proposta avanti al Pretore. Successivamente il Comune ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso CE LL deduce la nullità del provvedimento del Pretore il quale non ha tenuto conto che la Corte Costituzionale con varie sentenze ha affermato l'applicabilità del procedimento previsto dalla Legge n. 689/81 anche per i ricorsi proposti avverso le cartelle esattoriali, escludendo in tali casi la necessità del previo esperimento del ricorso amministrativo.
Orbene, ritiene in primo luogo questa Corte che al provvedimento in esame, ancorché adottato nelle forme dell'ordinanza, debba essere riconosciuta natura di sentenza per il suo contenuto sostanziale idoneo ad acquisire autorità di giudicato in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'opposizione.
Il Pretore ha giustificato però tale pronuncia solo con una generica affermazione di principio circa l'inapplicabilità in via generale dello speciale procedimento previsto dall'art. 22 della Legge 689/81 in materia di opposizione alla cartella esattoriale,
senza considerare che il ricorso a detto procedimento è consentito anche in tali casi allorché si deduca la mancata emissione o la mancata notifica del titolo che la giustifichi (Sez. Un. 190/92;
12107/95) al fine di rendere possibile il recupero, a livello di cartella esattoriale, del momento di garanzia previsto con l'opponibilità avverso la contestazione del verbale di infrazione od avverso l'ordinanza-ingiunzione qualora l'opposizione al verbale proposta in sede amministrativa sia stata respinta. Nei termini in cui si è espressa l'impugnata sentenza deve essere quindi cassata.
Il motivo di ricorso però, investendo la questione relativa all'applicabilità della Legge 689/81 per vizi riguardanti la formazione della stessa cartella, impone a questa Corte di pronunciarsi sul provvedimento da adottare e di individuare eventuali vizi rilevabili d'ufficio.
Il problema è stato già affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( 491/00) le quali, in relazione proprio alla cartella esattoriale, hanno affermato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al giudice ordinario nelle forme, a seconda dei casi, delle opposizioni all'esecuzione agli atti esecutivi previste rispettivamente dagli artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, essendo stata dedotta la nullità delle cartelle esattoriali per il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 17 D.P.R. n. 602/73 ai fini della trasmissione dei ruoli, vale a dire per vizi formali del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, come del resto anche le Sezioni Unite hanno riconosciuto con detta sentenza in un'ipotesi analoga a quella in esame, con la conseguenza che il termine da osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di cui all'art. 617 C.P.C., decorrente dalla notificazione delle cartelle.
Trattasi di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti.
Orbene nel caso in esame risulta dagli atti che la notificazione delle cartelle è avvenuta in data 26.6.1997 mentre il ricorso è stato depositato solo il 7.7.1997.
È evidente quindi il mancato rispetto del termine perentorio, con la conseguente possibilità da parte di questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e di dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine dell'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta avanti al Pretore, così qualificata l'opposizione del LL.
La natura della questione trattata e l'intervento solo recente delle Sezioni Unite giustificano la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, così qualificata l'opposizione del LL avanti al Pretore. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001