Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 luglio 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
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Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge e' finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come disabilita' specifica unica ((, distinta dalla somma delle disabilita' uditiva e visiva)) , sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.
- Art. 2. Definizione 1. ((Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficolta' nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri)) .
2. ((Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) .
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni. - Art. 3. Modalita' di accertamento e valutazione della sordocecita' 1. L'accertamento della sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e' effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che procede alla valutazione ((delle disabilita')) sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione ((di cecita' civile, di sordita' civile e di invalidita' civile)) .
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. ((La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile)) .
3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , dopo le parole: «la sordita',» sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
5. Le modalita' di accertamento e di erogazione unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.