Legge 24 giugno 2010, n. 107

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Giurisprudenza85

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  • 1Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6886
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE LAVORO N.R.G. 8896/2025 Il Giudice RO SI, a seguito dell'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ) Parte_1 C.F._1 ) Parte_2 C.F._2 ) Parte_3 C.F._3 ( ) Parte_4 C.F._4 ) Parte_5 C.F._5 ( ) Parte_6 C.F._6 ( ) Parte_7 C.F._7 ( Parte_8 C.F._8 ) Parte_9 C.F._9 ( Parte_10 C.F._10 rappresentati e difesi dall'Avv. VALERIO FEMIA ricorrenti contro Controparte_1 [...] [...] resistente contumace OGGETTO: valutazione dell'anno scolastico 2013 al fine della ricostruzione della carriera, della posizione stipendiale e del trattamento economico per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario …
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    • art. 1 D.P.R. 122/2013·
    • giurisprudenza su blocco progressioni·
    • compensazione spese processuali·
    • Corte Costituzionale·
    • sterilizzazione economica·
    • art. 9 D.L. n. 78/2010·
    • progressione giuridica·
    • ricostruzione carriera·
    • blocco contrattazione·
    • progressione economica

  • 2Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 4435
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE LAVORO N.R.G. 2351/2025 Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ( ) Parte_1 C.F._1 ( ) Parte_2 C.F._2 ) Parte_3 C.F._3 ) Parte_4 C.F._4 ( ) Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 ( ) Parte_8 C.F._8 Parte_9 C.F._9 ( ) Parte_10 C.F._10 ( ) Parte_11 C.F._11 ( ) Parte_12 C.F._12 rappresentati e difesi dall'Avv. VALERIO FEMIA ricorrenti contro ), - Controparte_1 P.IVA_1 ), Controparte_2 P.IVA_2 , Controparte_3 rappresentato e difeso dal proprio funzionario ALESSIA CAVALLO resistente OGGETTO: valutazione dell'anno scolastico 2013 al fine della …
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    • art. 1 comma 1 lett. b) d.P.R. 122/2013·
    • Corte Costituzionale sentenza n. 178/2015·
    • compensazione spese processuali·
    • progressione stipendiale·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • valutazione anno 2013·
    • legittimazione passiva·
    • ricostruzione carriera·
    • blocco contrattazione

  • 3Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6887
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE LAVORO N.R.G. 9117/2025 Il Giudice LA SI, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da Parte_1 C.F._1 ( ) Parte_2 C.F._2 ) Parte_3 C.F._3 ) Parte_4 C.F._4 ( ) Parte_5 C.F._5 ( ) Parte_6 C.F._6 ) Parte_7 C.F._7 ( ) Parte_8 C.F._8 ( Parte_9 C.F._9 ( ) Parte_10 C.F._10 rappresentate e difese dall'Avv. VALERIO FEMIA ricorrenti contro Controparte_1 [...] [...] resistente contumace OGGETTO: valutazione dell'anno scolastico 2013 al fine della ricostruzione della carriera, della posizione stipendiale e del trattamento economico per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della …
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    • valutazione anno scolastico 2013·
    • art. 1 D.P.R. 122/2013·
    • progressione stipendiale·
    • sterilizzazione economica·
    • legittimità costituzionale blocco·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • valutazione giuridica servizio·
    • art. 9 D.L. n. 78/2010·
    • ricostruzione carriera·
    • blocco contrattazione

  • 4Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4815
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza del giorno 5.12.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.8755/2023 R.G. TRA avv. SOLIDORO S Parte_1 -Ricorrente- Contro , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 G CP_4 -Resistente- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nell'anno 2022 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti della parte intimata di accertare il suo diritto al riconoscimento del valore abilitante …
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    • abilitazione all'insegnamento·
    • diritto all'inserimento in graduatoria·
    • 24 CFU·
    • disparità di trattamento·
    • graduatorie provinciali per le supplenze·
    • disapplicazione atto amministrativo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • graduatorie di istituto·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • principio di ragione più liquida

  • 5Trib. Trani, sentenza 15/10/2024, n. 1976
    Provvedimento: n.4825/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ Parte_1 GENITORIALE SUL FIGLIO MINORENNE INTOTARO VINCENZO, -con l'assistenza e difesa dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._1 -parte ricorrente- e -con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1 ; C.F._2 -parte resistente- all'udienza del 15/10/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • disgrafia·
    • previdenza e assistenza obbligatorie·
    • legge 104/1992·
    • legge 289/1990·
    • status di persona handicappata·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • disturbi specifici dell'apprendimento·
    • esenzione spese processuali·
    • legittimazione passiva·
    • indennità di frequenza·
    • requisiti sanitari
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Versioni del testo

  • Art. 1. Finalita' 1. La presente legge e' finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come disabilita' specifica unica ((, distinta dalla somma delle disabilita' uditiva e visiva)) , sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.
  • Art. 2. Definizione 1. ((Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficolta' nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri)) .
    2. ((Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) .
    3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
    4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
  • Art. 3. Modalita' di accertamento e valutazione della sordocecita' 1. L'accertamento della sordocecita', come definita ai sensi dell'articolo 2, e' effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che procede alla valutazione ((delle disabilita')) sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile e la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione ((di cecita' civile, di sordita' civile e di invalidita' civile)) .
    2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti gia' previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita' civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle indennita' gia' definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. ((La condizione di sordocieco e' altresi' riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecita' civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'eta' evolutiva, la condizione di invalidita' civile)) .
    3. Il verbale di accertamento e' sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
    4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , dopo le parole: «la sordita',» sono inserite le seguenti: «la sordocecita',».
    5. Le modalita' di accertamento e di erogazione unificata delle indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' in occasione di eventuali revisioni programmate.
    6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.