Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
L'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando altrimenti pregiudicato nell'esercizio delle facoltà di proporre impugnazione personalmente o togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. (Nella specie è stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata, disponendo la previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta in lingua madre, per l'eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello). (Vedi Corte cost., sent. n. 10 del 1993 e n. 254 del 2007).
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026
L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2006, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1493
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 025091/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME TO EO, N. IL 18/04/1961;
2) AN ON, N. IL 17/06/1972;
avverso SENTENZA del 03/05/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
Udito il P.M. in persona del S.P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. ME OY GI, e AN AR ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 3.5.2005 della Corte di appello di Napoli, che confermava quella del G.U.P. dell'omonimo Tribunale, con la quale entrambi erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 commesso il 20.6.2004 e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Deducono, come comune motivo di censura:
nullità della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 16.12.2004, nonché dell'ordinanza del 3.5.2005 della Corte di appello di Napoli, con la quale era stata respinta l'eccezione sollevata dai difensori relativa alla mancata traduzione della sentenza nella lingua loro nota (bulgara per il ME e inglese per l'AN), con conseguente riconoscimento di un nuovo termine utile ad esercitare la facoltà conferita dall'art. 571 c.p.p., comma 4. Si denuncia, pertanto:
violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), dell'art. 143 c.p.p., n. 1, dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Cost..
Tale dedotta nullità attinge anche la impugnata sentenza, in quanto anch'essa non tradotta nella lingua madre dei due imputati. Inoltre, eccepisce il ME:
- in linea gradata, che, ove non si riconosca all'art. 143 c.p.p., una capacità espansiva di cui alla sentenza n. 10/93 della Corte costituzionale, l'interpretazione restrittiva di tale norma non potrebbe sfuggire a censura d'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2, art.111 Cost., comma 2, nonché art. 544 c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4 e art.546 c.p.p., nella parte in cui delle norme non prevedano che, ove la sentenza sia pronunciata nei confronti di un cittadino straniero, che non parli e non conosca la lingua italiana, la motivazione della stessa debba essere tradotta: il che, infatti, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra l'imputato straniero che ignora la lingua italiana e gli imputati che non versano in tale particolare condizione.
Ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale viene dedotto, stante la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto la norma non rispetta la direttiva espressa dall'art. 2, prima parte della L. 16 febbraio 1987, n. 81 (delega al governo per esecuzione del nuovo codice di procedura penale), che prescrive il rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale, e che vengono all'uopo richiamate.
- Violazione, ex art. 606 c.p.p., n. 1, lett. e), dell'art. 125 c.p.p. e dell'art. 62 bis c.p.p.: nullità della sentenza per omessa e manifestamente illogica motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, espressamente richieste nell'atto di appello, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna concreta motivazione in ordine ai motivi di appello con cui il difensore aveva richiesto la concessione delle attenuanti generiche per l'assoluta incensuratezza dell'imputato, oltre che per il comportamento processuale da lui tenuto.
Si richiama come detta motivazione appaia assolutamente apparente per quanto concerne sia la pretesa gravità del fatto e manifestamente illogica, in relazione alla supposta attività pregressa di corriere dell'imputato.
L'AN ulteriormente deduce:
ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, della decisione della Corte di appello di Napoli relativamente alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (in quanto disposte molti mesi prima nell'ambito di un diverso procedimento penale), nonché sull'omessa motivazione su come sarebbe stato possibile per esso ricorrente acquistare 1.240,70 grammi di eroina con la modica somma di 700,00 Euro;
- ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza di motivazione della stessa decisione, relativamente alla mancata derubricazione del reato contestato all'ipotesi del delitto tentato ex art. 56 c.p., nonostante l'arresto fosse avvenuto prima che esso ricorrente potesse entrare nella disponibilità della sostanza stupefacente sequestrata nella stanza di albergo affittata dal ME;
nonché relativamente alla commisurazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati e ciò in conformità al principio ermeneutico affermato nella sentenza delle S.U. n. 399298/06 CIESLINSKY sulla base di fonti normative fondamentali, quali: il dettato dell'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritto a Roma il 4.11.1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa, entrato in vigore per l'Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848) e dell'art. 14, comma 3, lett. a), del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici (sottoscritto a New York il 16.12.1966 ed entrato in vigore per l'Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881), secondo cui "ogni accusato ha diritto a essere informato nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta", nonché l'art. 111 Cost., comma 3, u.p., modificato con L. Cost. n. 2 del 1999, secondo cui "la legge assicura che una persona accusata di un reato (...) sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza 10/93, ha affermato che "in linea generale, il diritto all'interprete può essere fatto valere ed essere fruito, stando al tenore letterale dell'art. 143 c.p.p., ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a cui partecipa, sia scritti che orali".
Consegue che, l'imputato straniero che si trovi in Italia, ha diritto di ottenere, sin dal primo diretto contatto con l'autorità che procede (Cass., S.U., n. 5053/03, Zalagaitis), la traduzione degli atti a lui diretti, se non conosce la lingua italiana. Da queste premesse normative e di sistema, consegue che l'estensione dell'obbligo di tradurre anche atti scritti del procedimento, che abbiano l'oggetto indicato dall'art. 143 c.p.p., comma 1, si ancora al dettato costituzionale, talché detta norma nel definire significativamente il contenuto dell'attività dell'interprete in dipendenza della finalità di garantire all'imputato che non intende la lingua italiana, di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa, concepisce, la figura dell'interprete, così innovando rispetto al codice precedente, in funzione del diritto di difesa, quale strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso.
Da ciò consegue che l'art. 143 c.p.p. è da ritenere norma suscettibile di applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio di un interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale.
Ciò avviene nella fattispecie, dato che gli imputati, ignorando la lingua italiana, non sono stati in grado di comprendere la motivazione delle sentenze di 1 e 2 grado, avverso le quali, ai sensi dell'art. 571 c.p.p., comma 4 avrebbero potuto e potrebbero ancora depositare i propri motivi di impugnazione, persino in contrasto con quelli del difensore, ovvero potrebbero togliere validità all'impugnazione presentata da quest'ultimo.
Da quanto sopra consegue, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta nella loro rispettiva lingua per l'eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello.
Le ulteriori doglianze dedotte sono da ritenere assorbite nel presente decisum.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta nella loro rispettiva lingua per l'eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007