Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2006, n. 4929
CASS
Sentenza 23 novembre 2006

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Massime1

L'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando altrimenti pregiudicato nell'esercizio delle facoltà di proporre impugnazione personalmente o togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. (Nella specie è stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata, disponendo la previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta in lingua madre, per l'eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello). (Vedi Corte cost., sent. n. 10 del 1993 e n. 254 del 2007).

Commentario1

  • 1Nulla la sentenza non tradotta per alloglotta (Cass. 38306/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2026

    L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., essendo essenziale non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione. La nullità derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2006, n. 4929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4929
Data del deposito : 23 novembre 2006

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