Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 49304
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Sentenza 17 settembre 2004

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L'assenza di una disciplina intertemporale in relazione alle modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito con mod. in Legge 1° agosto 2003 n. 114, che ha ripristinato per il reato di cui all'art. 186, secondo comma cod. strad. la competenza del Tribunale, impone l'applicazione del principio "tempus regit actum" ai procedimenti in corso, salvo che il Giudice di pace sia stato già investito del relativo giudizio secondo le disposizioni previgenti, perchè in tal caso opera la cosiddetta "perpetuatio iurisditionis". (Fattispecie nella quale è stata annullata con rinvio la sentenza emessa dal giudice di pace, in quanto la citazione a giudizio ex art. 20 D.Lgs. 28 agosto 200 n. 274 era stata emessa dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla competenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 49304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49304
    Data del deposito : 17 settembre 2004

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