Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38935 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38935/2025 Roma, li, 02/12/2025
Sent. n. sez. 1174/2025 UP - 28/10/2025 R.G.N. 24375/2025
Composta da
HE OM
AN TI
PIERANGELO RI
LO NO
EL CO ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
ND CH nato a [...] il [...] ER AN nato a [...] il [...] PI AN nato a [...] il [...]
VE IO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Letta la memoria depositata telematicamente dall'avv. Saverio Verna, nell'interesse degli imputati ER AN e VE IO, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
2b7e1e8000fc62f4-Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24cb4a81d82880d
Firmato Da: HE OM Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: AN TI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 71228510711109
1.Con sentenza del 10 dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato ND CH, ER AN, PI AN e VE IO (oltre ad altri coimputati) a pena di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati di lesioni aggravate, in danno di IF ES e AR CA, l'aggravante dello sfregio permanente, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con beneficio della sospensione condizionale della pena per ER, PI, VE.
esclusa
La Corte territoriale, in particolare, ha confermato il giudizio di penale responsabilità degli imputati ritenendo certa la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone offese- secondo le quali le stesse erano state colpite con calci e pugni al capo e sul volto, all'uscita da una discoteca- ritenendo non fondate le deduzioni svolte dalle difese sulla corretta identificazione dei responsabili.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati ND CH, ER AN, PI AN e VE IO, con atto a firma dei loro difensori.
3. L'imputato ND CH ha proposto ricorso articolato in due motivi.
3.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma processuale penale in relazione agli artt. 420 ter e 178 lett. c) cod. proc. pen., relativamente all'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale presentata per l'udienza del 9 Marzo 2023. Deduce che la Corte d'appello ha respinto analoga doglianza ritenendo che l'istanza di rinvio sarebbe stata comunicata solo 7 giorni prima della data in cui era prevista l'udienza, pur a fronte di un impedimento noto al difensore da circa un mese e mezzo, e sostiene l'irragionevolezza di tale decisione, soprattutto in quanto rapportata ad impedimenti sopravvenuti, rilevando, peraltro, che un' istanza depositata sette giorni prima dell'udienza avrebbe potuto consentire di soddisfare le esigenze organizzative del ruolo.
3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 20 bis cod.pen. e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale respinto la richiesta di ammissione alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità facendo riferimento alla gravità del fatto pur se commesso in concorso con altre persone che hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena.
4. PI AN ha proposto ricorso articolato in unico motivo con cui denuncia vizio motivazionale ed erronea valutazione delle prove relativamente alla sua individuazione, quale partecipe all'aggressione subita dalla persona offesa, sostenendo che la medesima non gli avrebbe attribuito alcuna condotta specifica;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le stesse dichiarazioni
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della persona offesa possono superare le lacune delle dichiarazioni rese dai testi, pur non avendo questi ultimi riferito sul presunto protagonismo del ricorrente;
inoltre, sarebbe stata omessa ogni motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'odierno ricorrente.
5. VE IO ha proposto ricorso articolato in due motivi.
5.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Deduce che: l'imputato si era recato presso la discoteca insieme al TR (originario imputato poi assolto per non avere commesso il fatto) in compagnia di due ragazze, IA AS e AR RR;
durante la serata TR era stato allontanato dal locale dagli addetti alla sicurezza;
la RR aveva incontrato il VE e la AS mettendoli al corrente dell'accaduto ed erano, tutti insieme, usciti fuori dal locale;
dopo una mezz'ora, passata all'interno dell'autovettura del VE, si erano allontanati dalla discoteca per raggiungere il vicino ospedale;
erano pervenuti all'ospedale alle 6,30 circa e i testi avevano confermato che il VE si trovava in compagnia del TR;
i giudici, tuttavia, lo avevano condannato ritenendo irragionevolmente che l'arrivo al nosocomio di Castellaneta Marina fosse avvenuto alle ore 7,00 destituendo di credibilità tutte le testimonianze che avevano asserito che il ricorrente aveva lasciato al parcheggio della discoteca alle 06,30 circa;
la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del contenuto di una intercettazione nel corso della quale lo stesso TR si era meravigliato del coinvolgimento del ricorrente nel procedimento proprio in quanto si trovava in compagnia del medesimo;
non era stata considerata la tempistica necessaria per giungere al nosocomio e non si sarebbe tenuto conto delle testimonianze della AS e della RR che avevano confermato la presenza del ricorrente all'interno dell'autovettura e non sul luogo dell'aggressione; la sentenza avrebbe contraddittoriamente ritenuto che il coimputato ND, in una intercettazione, aveva indicato il VE come partecipe ad uno scontro con un gruppo di ragazzi di Altamura che avevano aggredito il FE mentre, in precedenza, lo stesso scontro era stato escluso dalla sentenza attraverso mere congetture.
5.2. Con secondo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. avendo la Corte d'appello reso una motivazione caratterizzata da incertezze e fondata su circostanze ritenute verosimili;
la sentenza di appello ha confermato la responsabilità penale del ricorrente nonostante la prova di una versione dei fatti alternativa;
i reati sarebbero risultati già prescritti prima della definizione del giudizio di appello.
mancanza,
6. ER AN ha proposto ricorso articolato in due motivi.
6.1. Con primo motivo denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che: le persone
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offese hanno descritto l'imputato in maniera differente nonostante avessero avuto modo di riconoscerlo attraverso le fotografie presenti sul profilo Facebook;
non è dato sapere se le persone offese abbiano memorizzato i volti degli aggressori ovvero li abbiano riconosciuti ex post attraverso i social network;
la sentenza impugnata avrebbe ritenuto l'attendibilità delle persone offese sottolineando come le stesse avessero visto bene in volto gli aggressori, rilevando, tuttavia, che il riconoscimento del ricorrente era risultato vago a causa delle difficoltà per le persone offese di ricordare i volti degli aggressori;
tale contraddizione, circa l'individuazione fornita dalle persone offese, costituirebbe indice della manifesta contraddittorietà della sentenza;
una delle persone offese, IF ES, avrebbe confuso l'imputato con altra persona ripetendo più volte il nome AN (e non AN); dalle captazioni ambientali non sarebbe possibile ricostruire la condotta posta in essere dal ricorrente e la sentenza impugnata, nell'avere fatto riferimento ad una captazione ambientale del 18 Aprile 2017, avrebbe valorizzato soltanto una singola parte della captazione estrapolata dal contesto;
anche nella parte in cui si fa riferimento ad un ipotetico video visto da Di Bari, la sentenza mostra la sua contraddittorietà in quanto fa riferimento ad un video inesistente;
il ricorrente non ha potuto offrire una visione alternativa in quanto effettivamente presente nel locale, teatro dell'aggressione, pur non avendovi, tuttavia, preso parte;
non sarebbe dato comprendere, dal racconto delle persone offese e dai testi dell'accusa, quale sia stato il contributo concreto fornito dall'imputato anche perché nessun testimone, terzo ed attendibile, lo avrebbe riconosciuto.
6.2. Con secondo motivo denuncia nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Deduce che l'unico dato certo ed inconfutabile sarebbe rappresentato dalla presenza di più ragazzi che hanno cagionato lesioni personali alle parti civili ma, tuttavia, rispetto all'imputato non sarebbe dato sapere se sia stato presente all'aggressione e quale suo contributo abbia apportato alla lesioni;
gli elementi specificati in appello dovrebbero essere utili a sollevare un legittimo dubbio circa la partecipazione del ricorrente alla condotta delittuosa;
la sentenza ha confermato la condanna senza considerare che i reati contestati risultavano già prescritti al momento della pronuncia della sentenza di appello.
7. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. IL difensore degli imputati, ER AN e VE IO, ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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I ricorsi di ER AN, VE IO e PI AN sono inammissibili mentre è infondato il ricorso proposto da ND CH.
1.Va, innanzitutto, considerato che la mancata disamina delle doglianze dedotte con l'appello non può per ciò solo comportare l'annullamento della doppia decisione conforme per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione, cioè, può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, [...], Rv. 253445). L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione, infatti, non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, [...], Rv. 260841).
1.1.Non costituisce vizio della motivazione, dunque, qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, dovendo essere posti a confronto con il complesso probatorio (Sez.5, n. 3751 del 23/3/2000, Rv.215722;Sez. 5, n. 3980 del 15/10/2003, [...]; Sez. 5, n. 7572 del 11/6/1999, [...]). L'incompletezza della motivazione, anche sotto il profilo della mancata esplicitazione di determinate valutazioni, pur effettuate, ed intuibili dal contenuto complessivo della stessa, non può condurre all'annullamento quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, sempre che questi ultimi non presentino contenuto
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decisivo e, di per sé, idoneo a confutare la logicità del ragionamento effettuato e a ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. Quanto alla illogicità della motivazione, la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità") cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U.n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. Voi 226074). Inoltre, il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, in particolare, dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del Rv.
30/04/1997,
Dessimone,
207944-01;
Sez. U,
n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260;Sez. U,n. 47289 del 24/09/2003,Rv. 226074- 01;Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01) 1.2. Quanto alle deduzioni relative al sostanziale "travisamento" di prova legato alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testimoni, sottese ai ricorsi di ER, VE e PI, si tratta di censure non in grado di sovvertire il giudizio della Corte di merito, né basate sulla evidenziazione di cesure logiche rinvenibili nel ragionamento da detta Corte sviluppato. La valutazione complessivamente operata dimostra, invero, l'analitico e scrupoloso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie compiuto dal giudice del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto le dichiarazioni della persona offesa risultano adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 - dep.
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2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell'appello, in toto versate in fatto.
1.3.Deve, inoltre, considerarsi che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, [...], Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261730).
2. Ricorso di ER AN.
2.1.Il primo motivo è inammissibile.
Relativamente alla doglianza difensiva secondo cui le persone offese avrebbero rilasciato dichiarazioni condizionate dalla ricerca ex post fatta sui social network volta alla individuazione degli autori dell'aggressione subita, la Corte di appello ha rilevato come la ricostruzione dei fatti fornita dalle persone offese e dai testimoni sia frutto di un ricordo immediato e diretto in quanto la ricerca effettuata su Facebook è servita soltanto per dare un nome agli aggressori della cui identità fisica le persone offese erano certi, essendo stati i loro volti già "memorizzati" al momento del pestaggio. Inoltre, la Corte di appello, con motivazione conforme a quella resa dai primi giudici, ha rilevato che l'imputato è stato riconosciuto dalle persone offese e che la descrizione parzialmente diversa fornita rispetto ai suoi capelli (avendo il AR fatto riferimento a capelli "appena ricciolini" ed il IF definito l'imputato come" abbastanza spelato") non possa inficiarne l'identificazione come uno degli autori dell'aggressione. Con motivazione esaustiva ed immune da vizi è stato, inoltre, dato risalto al fatto che pure i testimoni hanno riconosciuto gli imputati, compreso il ricorrente, in quanto lo avevano visto fisicamente partecipare all'aggressione, avendo riferito di avere successivamente cercato su Facebook soltanto al fine di individuarne il nominativo. Le ulteriori deduzioni difensive legate al contenuto di una intercettazione ambientale non riescono a evidenziare alcun profilo critico della motivazione trattandosi, piuttosto, di doglianze estrapolate dal contesto complessivo delle
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conversazioni oggetto di attività captiva e non fondate su una lettura di insieme quale quella riportata dalla sentenza impugnata (pag. 37) attraverso la quale è stata messa in luce la sussistenza di elementi contenutistici dai quali, con ragionamento logico e lineare, è stata desunta la conferma della partecipazione del ricorrente al "fatto di Altamura", ovvero alla violenta aggressione da cui sono derivate le lesioni di cui in imputazione. Nessun riferimento, d'altra parte, risulta effettuato dalla difesa rispetto alla tesi difensiva concordata dal ricorrente con gli altri coimputati, secondo cui avrebbero dovuto riferire di non ricordare nulla anche se preoccupati per il fatto che altro soggetto (individuato nel Di Bari) potesse avere detto la verità. Le doglianze difensive volte ad evidenziare un vizio di sostanziale travisamento della prova sono generiche in quanto radicate su una lettura parziale, e chirurgica, delle evidenze probatorie acquisite, in mancanza, peraltro, di allegazione dei verbali di prova o del testo integrale delle conversazioni intercettate (come quella del 18 aprile 2017), cui si fa riferimento, senza considerare che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle prove di cui si deduca travisamento così da consentire l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (tra le tante: Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023-01). La Corte d'appello ha, inoltre, ragionevolmente fatto applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Rv. 277682-01) Nella fattispecie in esame, invero, il ricorrente non propone, neppure in via ipotetica e del tutto generica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, e le doglianze formulate appaiono inidonee a disvelare un profilo di manifesta illogicità della motivazione e a fondare dubbi sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo.
attraverso
Infine, rispetto alla doglianza collegata alla mancata definizione della condotta attribuita all'imputato, va sottolineato che la Corte di appello ha ricordato come le parti offese abbiano, senza incertezza, collocato l'imputato sulla scena del delitto
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insieme agli altri suoi aggressori, nel momento in cui venivano accerchiati con ripetuti calci e pugni.
2.2.È, altresì, inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione del comma 2 dell'art. 530 cod.proc.pen. Occorre considerare, innanzitutto, che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027-04). La difesa propone una generica doglianza legata alla violazione dei canoni di valutazione della prova introdotti dall'art. 533 cod. proc. pen. e definiti dalla formula del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio senza, tuttavia, allegare elementi specifici da cui ricavare la fallacia del percorso argomentativo e logico seguito dai giudici di merito. Il quadro probatorio, come sintetizzato dalle sentenze di merito con motivazione conforme, si rivela assolutamente piano e coerente con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dinanzi ad esso le ragioni di ricorso sbiadiscono per imprecisione ed apoditticità, nella ricerca di un evanescente visione alternativa di quanto accaduto, ipotesi alternativa in realtà neppure realmente prospettata così come già puntualizzato in appello.
3. Ricorso di CH ND
3.1. Il primo motivo è infondato.
L'imputato si duole del rigetto della richiesta di rinvio avanzata per l'udienza del 9 marzo 2023, fondato sul presupposto della sua non tempestività. La doglianza è infondata. La tempestività della istanza di rinvio per impedimento del difensore (art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.) va apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell'evento impeditivo. In questi termini volge l'ermeneusi della disposizione di rito fatta propria da questa Corte, cui il collegio intende dare continuità condividendone la ratio secondo cui il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento "purché" prontamente comunicato (Sez. 2, n. 47159 del 22/10/2019, [...]; Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, [...]; Sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, [...]) e l'impedimento è
Firmato Da: HE OM Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc6214 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24cb4a81d82880d Firmato Da: AN TI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 71228510711109
"prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali (Sez.Un. n. 4708 del 27.3.92, in proc. Fogliarli). La "prontezza" della comunicazione va pertanto determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. Nella fattispecie in esame, pertanto, l'istanza, pervenuta solo sette giorni prima dell'udienza, deve ritenersi palesemente tardiva, se posta in relazione al momento della conoscenza dell'evento impediente, risalente a più di due mesi prima. Nella fattispecie in esame, il medesimo difensore, invero, ha dato atto di avere appreso del concomitante impegno professionale, valutato prioritario, in data 12 gennaio 2023, ovvero due mesi prima della presentazione dell'istanza di rinvio e tale circostanza rende evidente la correttezza, in diritto, della decisione assunta dalla Corte territoriale.
3.2.È manifestamente infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 20 bis cod.pen. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che va ribadito anche a seguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, [...], Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, [...], Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, [...], Rv. 239494). Tale discrezionalità può essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, nell'ottica di una valutazione prognostica dell'efficacia o inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, [...], Rv. 249717), non essendo necessario l'esame di tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale con motivazione sintetica, ma efficace, ha sottolineato, a giustificazione del respingimento della richiesta, il particolare protagonismo criminale dell'imputato, essendo stato proprio il medesimo ad utilizzare una bottiglia di vetro per colpire la persona offesa, e richiamato i precedenti penali specifici dello stesso, anche successivi ai fatti per cui è processo, ritenuti indicativi di una" particolare sfrontatezza e rispetto verso l'autorità" (pag.31). La censura non si confronta con tale motivazione e si limita ad evidenziare una presunta contraddizione insita nella sottolineatura della "gravità" del fatto, da un lato, e nella contestuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di altri imputati, dall'altro, senza
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considerare che la decisione di concessione di tale ultimo beneficio è stata tarata sulla persona degli altri imputati e sulla loro meritevolezza ad ottenerlo in considerazione della loro incensuratezza.
4. Ricorso di VE AN.
4.1. Entrambi i motivi sono inammissibili. La difesa deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato gli elementi di prova, a favore dell'imputato, idonei a dimostrare che questi si trovava, al momento dell'aggressione, insieme con TR CH (originario con coimputato successivamente assolto) nei pressi del Pronto Soccorso di Castellaneta. Tale circostanza emergerebbe dalle dichiarazioni delle testi RR e AS IA, oltre che dal contenuto di alcune conversazioni captate ed interpretate erroneamente, a dire della difesa, dai giudici di merito. La censura non si confronta, tuttavia, con la motivazione congrua e logica fornita dalla Corte territoriale che ha evidenziato, sul punto, la sussistenza di incontrovertibili elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato e del suo personale protagonismo rispetto ai fatti per cui è procedimento, avuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa IF la quale ha riferito di conoscere "benissimo" l'imputato (pag.43) e alle dichiarazioni di altri testi escussi che hanno dichiarato di averlo riconosciuto in quanto persona a loro già nota. Anche l'altra persona offesa, il AR, ha dichiarato di avere riconosciuto l'imputato, quale partecipe all'aggressione, nella fotografia sottoposta alla sua attenzione, nel corso dell'esame da parte del Pubblico ministero. La Corte territoriale ha, altresì, esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto non sufficientemente dimostrata la tesi difensiva- secondo cui l'imputato si sarebbe trovato al momento dell'aggressione presso l'ospedale di Castellaneta ove aveva accompagnato l'amico TR- avendo sottolineato, con motivazione immune da contraddizioni, che l'orario dell'aggressione (individuato alla fine della serata danzante, nell'arco temporale tra le ore 6,15 e le ore 7,00 del mattino) è compatibile con la presenza dell'imputato alle ore 7,05 presso il presidio ospedaliero, desunto in modo certo dalla registrazione del relativo accesso, anche considerata la distanza contenuta tra il luogo dell'aggressione ed il luogo in cui è ubicato il suddetto presidio. Le superiori valutazioni, sorrette da ragionamento logico ed esplicitate in modo coerente ed esente da vizi, non suscettibili evidentemente di essere sindacate in questa sede, danno contezza della manifesta infondatezza delle ulteriori doglianze veicolate con il secondo motivo, avendo i giudici di merito evidenziato le ragioni da cui hanno ricavato l'inconsistenza dell'alibi prospettato dal ricorrente e sottolineato che l'assoluzione del coimputato TR (con
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formula dubitativa) è dipesa dalla mancanza di certezza del coinvolgimento del medesimo nei fatti per cui è procedimento e, pertanto, da circostanze non influenti sulla posizione dell'imputato in esame (pag.44).
5. Ricorso di PI AN.
5.1. Le censure sollevate sono inammissibili in quanto si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, essendo articolate sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. In particolare, la Corte territoriale, con motivazione puntuale e scevra da vizi logici, ha sottolineato che la prova della responsabilità dell'imputato è ricavata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa IF che ha con certezza collocato il ricorrente sulla scena del delitto, riconoscendolo in fotografia fin dalle indagini e annoverandolo tra coloro i quali presero parte alla sua aggressione, alla fine dell'evento danzante, quando si era ritrovato accerchiato e colpito da tutti coloro che erano presenti, "buttati in gruppo sopra di lui" (pag.39), ricevendo "calci e cazzotti infiniti... da tutte le persone che erano presenti" (pag.40). Sulla scorta di tali evidenze è stata ritenuto irrilevante stabilire chi tra i partecipanti abbia, o meno, materialmente inferto i colpi che hanno cagionato le lesioni refertate alle persone offese e superata, con motivazione esaustiva e immune da vizi, la doglianza sollevata dalle difese in ordine alla mancata attribuzione a ciascuno degli imputati di una specifica e determinata condotta lesiva essendo stato valutato il contributo di tutti i partecipanti al pestaggio in modo coerente rispetto ai principi in tema di concorso di persone.. L'ulteriore censura difensiva incentrata sul fatto che nessuno dei testimoni abbia fatto riferimento al PI non si confronta, inoltre, con la motivazione espressa, sul punto, dalla Corte territoriale, rispetto ad analoga doglianza veicolata attraverso i motivi di appello, secondo la quale nessuno dei testimoni ha affermato di avere conosciuto "tutti" i componenti del gruppo che ha aggredito, bensì soltanto quelli in precedenza conosciuti, rimasti impressi nella memoria o poiché identificati successivamente con l'ausilio di Facebook. Infine, ad ulteriore conferma della presenza dell'imputato tra gli aggressori è stato richiamato il contenuto, indirettamente ammissivo, di una conversazione telefonica, oggetto di intercettazione, nel corso della quale l'imputato, dopo avere ricevuto la convocazione in commissariato, commentava con il suo interlocutore che avrebbe detto di non sapere nulla di non ricordare nulla, rassicurato dal fatto che non ci fossero state le telecamere.
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È manifestamente infondata, in quanto generica, la doglianza relativa al difetto di motivazione sul dolo avendo la Corte territoriale affrontato il tema evidenziando che gli elementi probatori confermano che vi fu una comune adesione dei concorrenti considerata la reiterazione dei colpi posti in essere, in danno delle persone offese, per un apprezzabile lasso di tempo fino a cagionare gravi lesioni, ovvero l'utilizzo della violenza, "con azione concorrente e senza alcun segnale di dissenso" (pag.42). La valutazione complessivamente operata dimostra, invero, l'analitico e scrupoloso scrutinio, da parte dei giudici di merito, di tutte le evidenze probatorie acquisite e dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna falla nel ragionamento probatorio.
5.2.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva. In sede di appello la difesa si era limitata a chiedere l'esclusione della recidiva, confermata dalla Corte territoriale nonostante la significativa riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, senza formulare alcuna doglianza specifica idonea a sorreggere la richiesta e soprattutto idonea a superare la motivazione fornita sul punto dalla sentenza di primo grado che aveva sottolineato come l'imputato sia soggetto dalla personalità violenta e prevaricatrice, propenso a supportare le sue pretese ricorrendo a molestia e violenza nei confronti delle persone vicine e di chi presta opera in loro favore. A sostegno di tale decisione la sentenza di primo grado ha, altresi, evidenziato trattarsi di giudizio supportato anche dai precedenti desumibili dal certificato del casellario giudiziale che «evidenzia non solo alcuni reati poco commendevoli di natura sessuale ma fatti specifici di minaccia, violazione di domicilio, danneggiamento ed atti persecutori» desumendo da tali precedenti <una pericolosa inclinazione alla sopraffazione da parte di un pregiudicato violento che ha anche trascorso periodi di detenzione» (pagg.
5-6 della sentenza di primo grado). Tale motivazione si conforma pienamente ai principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, PG Calibè ed altro, Rv. 247838-01).
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6.In conclusione, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di ER AN, VE IO e PI AN con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso proposto da ND CH deve essere rigettato con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ER AN, PI AN e VE IO e rigetta il ricorso di ND CH e condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché i soli ER AN, PI AN e VE IO al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore AN TI
Il Presidente HE OM
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