Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. (Nella specie, la Corte, titolare del potere di provvedere trattandosi di una richiesta avanzata in un procedimento in corso al momento di entrata in vigore della L. n. 134 del 2003, non l'ha accolta in ragione delle modalità del fatto di ricettazione, che denotavano una particolare scaltrezza dell'autore, e delle precedenti condanne da costui riportate, anche se relative a reati poi oggetto di provvedimento di depenalizzazione, dato che comunque denotavano la proclività alla violazione della legge penale e quindi fondavano una prognosi negativa di reinserimento sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 5989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5989 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1172
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 43027/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR ER n. Massarosa (LU) il 7 giugno 1958;
avverso la sentenza emessa in data 27 febbraio 2003 dalla Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 6 aprile 2000 il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, dichiarava FR ER colpevole del reato di ricettazione ("perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto acquistava o comunque riceveva da persona non identificata l'assegno bancario numero 1013149898 della Banca Toscana, denunciato smarrito dal titolare NI EP e quindi provento del delitto di cui all'art. 647 c.p.; in Carrara in epoca anteriore e prossima al 29 giugno 1995) e lo condannava, ritenuta l'ipotesi del fatto di particolare tenuità prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, alla pena di mesi quattro di reclusione e L. 1.000.000, di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello nell'interesse dell'imputato.
L'appellante si doleva della completa attendibilità attribuita al teste dell'accusa e del mancato esame della versione difensiva, sosteneva che non era stato provato l'elemento psicologico della contestata ricettazione, lamentava l'eccessività della pena rispetto all'oggettiva gravità del fatto.
La Corte di appello di Genova con sentenza in data 27 febbraio 2003 confermava la sentenza di primo grado evidenziando la precisione e l'inequivocabilità delle dichiarazioni accusatone del teste SC (il quale aveva affermato di aver ricevuto dall'imputato l'assegno di provenienza illecita, dell'importo di L. 468.000, in pagamento di un rifornimento di carburante di L. 68.000; aveva aggiunto di aver corrisposto il resto in contanti al FR, il quale non aveva firmato per girata il titolo) e la genericità della versione difensiva, essendosi l'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee limitato a contestare la veridicità delle dichiarazioni testimoniali senza offrire, neppure con l'appello, elementi di riscontro sulla loro pretesa inattendibilità. La Corte, inoltre, rilevava, quanto all'elemento soggettivo, che la prova del dolo del reato di ricettazione poteva trarsi anche da elementi indiretti e segnatamente, nel caso in esame, dall'omessa allegazione da parte dell'imputato di elementi che potessero far dubitare della sua conoscenza sulla provenienza delittuosa dell'assegno in questione. Riteneva, infine, infondata la richiesta attenuazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei numerosi e specifici precedenti dell'imputato e del contenimento della pena in misura prossima al minimo edittale.
Propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in quanto anche la Corte di appello avrebbe ignorato la versione difensiva secondo la quale "gli assegni, ivi compreso il blocchetto denunciato smarrito" gli erano stati dati dalla coimputata BE IA EL;
detta versione troverebbe riscontro logicamente, anche sotto il profilo temporale, nella ricostruzione dei fatti operata dalla polizia giudiziaria e sarebbe stata indirettamente confermata dal giudice di appello che aveva ravvisato nella condotta della BE il reato di calunnia.
Con il secondo motivo chiede la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi della L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 3, evidenziando che i precedenti penali sono costituiti da fatti che non sono più previsti dalla legge come reato.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la doglianza riguardante la mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato riproduce un argomento già prospettato nel gravame, al quale la Corte d'appello ha dato adeguata e argomentata risposta, e tende peraltro a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte di appello, come aveva già fatto il giudice di primo grado, ha infatti individuato la prova del fatto ascritto all'imputato nelle dichiarazioni del teste SCIARRETTA, la cui credibilità è stata adeguatamente motivata, ed ha ritenuto prive di consistenza e quindi inattendibili le contrastanti e generiche affermazioni dell'imputato. Inidonea a fornire una valida giustificazione del possesso dell'assegno oggetto della ricettazione contestata sarebbe stata comunque la mera indicazione della provenienza del titolo dalla coimputata BE, in mancanza di qualunque elemento di riscontro sulle circostanze in cui la consegna sarebbe avvenuta e soprattutto in assenza di indicazioni sulle ragioni per le quali il FR avrebbe accettato un assegno intestato a persona del tutto sconosciuta (che ne aveva denunciato lo smarrimento oltre due anni prima). Il possesso di un assegno bancario conseguito al di fuori delle regole che presiedono alla circolazione dei titoli di credito, in difetto come nel caso in esame di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell'imputato, può trovare infatti ragionevole spiegazione solo in una acquisizione illecita del titolo. Nè a diversa valutazione potrebbe condurre il generico riferimento fatto nel ricorso in esame alla parallela ed autonoma vicenda processuale della coimputata BE riguardante, come si desume dalla sentenza impugnata, due assegni di provenienza diversa rispetto a quello oggetto del reato ascritto al FR (si trattava di due assegni facenti parte di un blocchetto di cui la RT aveva denunciato falsamente lo smarrimento, emessi con la firma di traenza della BE all'ordine del FR e da quest'ultimo girati ad una terza persona;
la condanna in primo grado della RT, ritenuta responsabile del reato p. e p. dall'art. 483 c.p., era stata annullata dalla Corte di appello che aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Massa ravvisando nei fatti gli estremi del reato di calunnia).
La sentenza impugnata appare pertanto, in punto di responsabilità, priva di vizi giuridici e motivata in maniera adeguata e conforme a regole della logica.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte rileva che in base alla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, comma 3, legge sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, il giudice di legittimità può applicare le disposizioni di cui all'art. 4 della stessa legge con le quali, modificando tra l'altro la L. 24 novembre 1981, n. 689, art.53, è stata allargata la possibilità di sostituzione delle pene detentive con quelle pecuniarie. In concreto tuttavia la richiesta di sostituzione è inaccoglibile, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., e in particolare delle modalità del fatto che denotano una particolare scaltrezza (l'imputato diede l'assegno, compilato per l'importo di L. 468.000, in pagamento di L. 68.000, facendosi consegnare il resto in contanti) e delle precedenti condanne (anche le condanne per reati poi depenalizzati, denotando comunque una proclività alla violazione della legge penale, possono rilevare ai fini del giudizio prognostico sulle possibilità di reinserimento sociale dell'imputato, indipendentemente dal mutato disvalore attribuito successivamente dal legislatore a determinate condotte).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008