Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 5989
CASS
Sentenza 22 novembre 2007

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La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. (Nella specie, la Corte, titolare del potere di provvedere trattandosi di una richiesta avanzata in un procedimento in corso al momento di entrata in vigore della L. n. 134 del 2003, non l'ha accolta in ragione delle modalità del fatto di ricettazione, che denotavano una particolare scaltrezza dell'autore, e delle precedenti condanne da costui riportate, anche se relative a reati poi oggetto di provvedimento di depenalizzazione, dato che comunque denotavano la proclività alla violazione della legge penale e quindi fondavano una prognosi negativa di reinserimento sociale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 5989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5989
    Data del deposito : 22 novembre 2007

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