Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2010, n. 25085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25085 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 18/06/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2542
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 525/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT GI;
avverso la sentenza 30.10.09 della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di rito abbreviato, con sentenza 12.12.08 il GUP del Tribunale di Torino condannava MA IR alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 320,00 di multa per i reati di tentata rapina impropria, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato d'un coltello a serramanico.
Con sentenza 30.10.09 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, esclusa la continuazione fra i reati, riduceva la pena per la tentata rapina impropria a mesi 8 di reclusione ed Euro 140,00 di multa, rideterminava la pena per il danneggiamento aggravato in mesi 1 di reclusione e quella per il porto ingiustificato d'un coltello a serramanico in giorni 20 di arresto ed Euro 60,00 di ammenda, confermando nel resto. Tramite il proprio difensore l'MA ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) mancato riconoscimento, previa perizia, dello stato di seminfermità mentale del ricorrente, circostanza emersa solo dopo la redazione dell'atto d'appello;
b) omessa derubricazione del delitto di tentata rapina impropria in quello di tentato furto con minacce, vista la significativa discontinuità fra l'impossessamento dei beni e le minacce rivolte dal ricorrente al padre, minacce consistite - per altro - nel puntargli contro il coltello solo dalla parte del manico;
c) omessa applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 649 c.p.: versandosi in tema di tentata rapina ai danni del padre e costituendo il delitto tentato titolo autonomo rispetto a quello consumato, ad esso doveva estendersi la disciplina dei reati cui applicare l'esclusione prevista dall'art. 649 c.p.; diversamente, si sarebbe realizzata una non consentita applicazione analogica in malam partem, oltre che sistematicamente difforme rispetto all'art. 4 bis O.P.;
d) mancata conversione della pena detentiva in quella della libertà controllata, a tal fine non bastando i precedenti penali valutati dalla Corte territoriale contro il ricorrente, dovendosi invece avere riguardo anche alla idoneità al reinserimento sociale e alla presunzione di adempimento delle prescrizioni.
1 - Il motivo che precede sub a) è - a monte - precluso ex art. 606 c.p.p., u.c., perché non era stato fatto valere con i motivi d'appello.
Nè il ricorrente può contraddittoriamente sostenere che l'asserita seminfermità sarebbe emersa solo dopo la redazione dell'appello medesimo, ovvio essendo che o la seminfermità sussisteva già prima della commissione dei reati per cui è processo - e, perciò, era necessariamente conosciuta o conoscibile dall'MA e dal suo difensore - o era ad essi posteriore e, quindi, irrilevante nella presente sede.
Semmai, ad emergere dopo la redazione dei motivi d'appello sarebbe stata solo l'esistenza di una perizia medico-legale eseguita sull'MA in altro procedimento, vale a dire la (ipotetica) prova del fatto, non già il fatto da provare, che quindi ben poteva essere allegato nei motivi d'appello, se del caso con richiesta di perizia da disporsi in via di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p.. 2 - Il motivo che precede sub b) è generico perché con esso il ricorrente non esamina specificamente - per confutarle - le considerazioni già svolte dal provvedimento impugnato, che ha chiarito che il padre del ricorrente era intervenuto per ottenere dal figlio la restituzione della refurtiva, restando vittima di violenza (spintoni) e minacce (il vedersi puntare contro il coltello, ancorché solo dalla parte del manico), violenze e minacce poste in essere dal soggetto attivo senza soluzione di continuità (come espressamente si legge nella gravata pronuncia).
Sostenere che, invece, vi sarebbe stata una significativa discontinuità fra l'impossessamento dei beni e le minacce rivolte dal ricorrente per assicurarsi il possesso delle cose sottratte costituisce doglianza di carattere meramente assertivo e che richiede una nuova delibazione in punto di fatto delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità.
3 - Il motivo che precede sub c) è infondato.
Ex art. 649 c.p., u.c. l'esimente in esso prevista non si applica ai delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. "e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza atte persone".
La giurisprudenza di questa S.C. è da tempo consolidata nello statuire che, mentre per i delitti p. e p. ex artt. 628, 629 e 630 c.p. commessi con minaccia l'esclusione dell'applicabilità
dell'esimente vale solo per le forme consumate e non anche per quelle tentate, per tutti i delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persona tale distinzione perde rilievo, restando comunque inapplicabile l'esimente in discorso (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 13694 del 15.3.05, dep. 13.4.05, rv. 231051; cfr. altresì, ex aliis, Cass. 18.5.95, Pozzobon, rv. 202336; Cass.20.1.84, Pisciotta, rv. 162635).
Nel caso di specie l'impugnata sentenza ha espressamente accertato che il ricorrente non pose in essere semplici minacce, ma anche vera e propria violenza fisica (spintoni ai danni del padre), il che esclude l'operatività della scriminante invocata.
4 - Anche il motivo che precede sub d) va disatteso.
Si ricordi in proposito che, poiché la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dall'art. 133 c.p. per la determinazione della pena, dai quali va tratto il giudizio prognostico cui la legge subordina la possibilità della sostituzione, ben può il giudice di merito negarla perché già solo i precedenti penali dell'imputato lo rendono immeritevole del beneficio (cfr. ad es. Cass. n. 11402 del 22.2.90, dep. l'11.8.90;
Cass. n. 7811 del 1.10.91, dep. 8.7.92), senza bisogno di addurre ulteriori più analitiche ragioni, a nulla rilevando che la motivazione non specifichi se detti precedenti penali siano stati considerati comunque di per sè incompatibili con le condizioni soggettive previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 59 o se, pur teoricamente non ostativi, nondimeno abbiano sconsigliato il beneficio.
Ogni ulteriore discorso sulla concreta possibilità, nel caso di specie, che potesse essere adottata una prognosi favorevole al rispetto, da parte dell'odierno ricorrente, delle prescrizioni connesse alla misura della libertà controllata scivola sul piano delle valutazioni di merito, estranee al giudizio innanzi a questa S.C..
5- In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010