Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto manifestamente illogica la valutazione operata dal giudice di merito che, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in ragione della pericolosità dell'imputato e della sua "proclività alla violazione della legge penale").
Commentario • 1
- 1. La cella e gli ambienti penitenziari sono considerati luoghi aperti al pubblico ai fini del reato di oltraggio (Cass. Pen. n. 10070/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 marzo 2025
Con la sentenza n. 10070/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di S.D.M., confermando la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). La decisione ribadisce un principio consolidato: la cella e gli ambienti penitenziari sono considerati luoghi aperti al pubblico ai fini della configurabilità del reato di oltraggio, poiché destinati alla fruizione di più soggetti. Il caso: insulti e sputi a un agente di polizia penitenziaria S.D.M. era stato condannato dal Tribunale di Ascoli Piceno alla pena di 4 mesi di reclusione per aver offeso l'onore e il prestigio del Sovrintendente di Polizia Penitenziaria A.R., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2015, n. 19326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19326 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/01/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 299
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 25850/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO EL, nato ad [...] il [...];
imputato L. n. 401 del 1989, art. 6;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 24.10.13;
Sentita la relazione del Cons. Dr. Mulliri Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Policastro Aldo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha ribadito la condanna inflitta al ricorrente per avere violato la L. n. 401 del 1989, art.
6. In tale provvedimento, la Corte ha anche respinto la richiesta di sostituzione della pena di mesi 2 di arresto con la corrispondente pena pecuniaria.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, dolendosi, per l'appunto, di tale ultima statuizione che, a suo dire, è illogica ed in contrasto con la contemporanea statuizione del Tribunale (non impugnata dai p.m.) di riconoscere al ricorrente la sospensione condizionale della pena.
Si fa osservare, infatti, che, siccome tale ultimo beneficio presuppone una prognosi favorevole, è contraddittorio affermarsi, al contempo, che la conversione della pena detentiva sarebbe impedita dalla proclività a delinquere dell'imputato.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
In data 15.1.15, il ricorrente ha depositato una memoria nella quale insiste per l'accoglimento delle ragioni svolte nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - il ricorso è fondato.
È orientamento costante di questa S.C. che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (sez. n, 22.11.07, Frediam, rv. 239494; sez. 5, 23.11.06, Ferrare, Rv. 235695).
Si tratta, in altri termini, di un giudizio prognostico ditalché non può non riscontrasi manifesta illogicità nella presente decisione nella parte in cui, per un verso, concede al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale (che ha come presupposto, per l'appunto, una previsione positiva circa l'eventualità che l'imputato delinqua nuovamente) e, per altro verso, nega la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria sul rilievo della pericolosità dell'imputato e della sua "proclività alla violazione della legge penale".
Alla stregua di ciò, la decisione, presentando una motivazione viziata, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi appena fatti circa la conversione della pena.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p., e ss.. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla conversione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015